CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA DEL 06-03-2018 N. 5160

Criteri di valutazione della natura usuraria delle polizze assicurative

Si legge nella motivazione che “La giurisprudenza di legittimità ha affrontato, anche se non nello specifico, la questione della validità del conteggio degli oneri assicurativi nell’ambito dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Ha cioè esaminato il problema nel diverso caso di un contratto di finanziamento con oneri assicurativi facoltativi (per i quali le istruzioni della Banca d’Italia ante 2009 non prevedevano espressamente l’esclusione dai conteggi).

In quell’occasione, la Corte ha affermato che la “centralità sistematica” di tale norma in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere pure per “l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia”. Infatti, “se è manifesta l’esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.” (Cass. civ. Sez. 1, 05-042017, n. 8806).

La sentenza impugnata appare conforme a tale ultimo orientamento. C’è da aggiungere, inoltre, che la contestualità tra credito e assicurazione – quale espressione indicativa e presuntiva del collegamento tra questi elementi che è richiesto dall’art. 644, comma 5, si pone, prima di ogni altra cosa come manifestazione tipica di un’offerta sul mercato che si modella sull’articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati (ovvero a pacchetto)“.

Si rinvia all’articolo POLIZZE ABBINATE AI FINANZIAMENTI RATEALI: B) LA LORO RILEVANZA AI FINI DELL’USURARIETÀ DEL CONTRATTO dove è illustrata dettagliatamente la normativa tempo per tempo vigente che permette di utilizzare gli importi delle polizze assicurative di vario genere ai fini della verifica del TEG FINANZIAMENTO.

Inoltre si rinvia all’articolo CORTE D’APPELLO DI LECCE, SENTENZA DEL 01-04-2020 N. 293 e all’articolo CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 26-11-2021 N. 37058.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”