CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 16-04-2018 n. 699

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto (LEASING)

Nel rinviare all’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (LEASING) e all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 13-05-2021 N. 12889 che ha cassato con rinvio la decisione in commento, la Corte d’Appello di Torino con la sentenza del 16/04/2018 n. 699 ha sancito che per l’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO del tasso leasing la sanzione civile corretta da utilizzare è quella del TASSO BOT ANNUALE MINIMO tempo per tempo vigente ex art. 117 TUB.

In primis, la Corte d’Appello di Torino con la sentenza del 16/04/2018 n. 699 si è espressa sulla legittimità “del tasso leasing di un contratto di locazione finanziaria stipulato inter partes il 22/07/2010,” cioè su un contratto concluso nella vigenza della CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003, in vigore dal 01/10/2003 al 02/03/2011 che stabiliva sia che “Con particolare riferimento ai tassi di interesse, ai sensi della delibera CICR del 9 febbario 2000 (cfr. Allegato B), i contratti indicano la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannualeil valore del tassorapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanziamento, nell’indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto” sia che “Per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e relativi interessi” e nella vigenza del PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 che stabiliva che “Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1,” cioè l’equazione del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO.

Si legge nelle motivazioni che “a fronte di un TAN pari al 3,743%, il cd. tasso leasing o TIR, in caso di rata mensile, sarebbe pari al 3,808%. L’individuazione del tasso interno che rende effettiva l’uguaglianza tra il prezzo del bene e il valore attuale dei canoni e del prezzo di opzione finale, non è ricavabile dalla mera divisione per 12 del TAN perché “il TAN corrisponde al cd. tasso leasing o TIR (e quindi per le sole componenti di rimborso del capitale e interessi, escludendo le componenti non finanziarie dell’operazione) unicamente nel caso in cui il contratto preveda una rata annuale, mentre il TIR diventa maggiore laddove vi siano rate infra-annuali, come nel caso in esame ove le rate previste erano mensili”. Conseguentemente, la differenza tra il tasso indicato nel contratto da quello effettivamente previsto e applicato, non può certo evitare di constatare l’avvenuta violazione dell’art. 117 TUB e la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista, non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva.”

In considerazione che nella sentenza della Corte d’Appello di Torino si legge che “a fronte di un TAN pari al 3,743%, il cd. tasso leasing o TIR, in caso di rata mensile, sarebbe pari al 3,808%,” si può affermare empiricamente, vista la minima differenza, che questi dati percentuali sono stati determinati dal CTU nel REGIME COMPOSTO degli interessi. Non solo, nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, visto che la Corte d’Appello di Torino con la sentenza del 16/04/2018 n. 699 equipara “c.d. tasso leasing” al TIR, è inequivocabile empiricamente che il CTU abbia determinato questi dati percentuali con il REGIME COMPOSTO degli interessi.

Inoltre, si può anche affermare empiricamente che queste due aliquote sono di tale valore perchè UBI LEASING, stabilendo contrattualmente che il tasso mensile si deve calcolare con la mera divisione per 12 del TAN,” non ha previsto nel regolamento pattizio l’equazione del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO stabilita dal PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 da utilizzare per calcolare la rata mensile.” Conseguentemente, UBI LEASING ha violato la normativa prevista dalla CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003, in vigore dal 01/10/2003 al 02/03/2011 che l’obbligava ad indicare, vista la capitalizzazione infrannuale,” il valore del tasso leasing “su base annua” che tiene “conto degli effetti della capitalizzazione.”

La Corte d’Appello di Torino del 16/04/2018 n. 699 NON ha dettagliatamente spiegato in sentenza quanto appena illustrato e, cioè, non ha espressamente rilevato sia che UBI LEASING ha utilizzato il REGIME COMPOSTO per calcolare la rata mensile sia che UBI LEASING non ha impiegato l’equazione del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO per determinare il canone mensile. Conseguentemente, la Corte d’Appello di Torino del 16/04/2018 n. 699 NON ha correttamente motivato la sussistenza da un punto di vista matematico e giuridico dell’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO del tasso leasing e, quindi, NON ha specificato in maniera inequivocabile “i presupposti circostanziali giustificativi dell’applicazione della sanzione sostitutiva di cui all’art. 117, comma 7 TUB invocati dalla sentenza della Corte di Cassazione Civile del 13/05/2021 n. 12889 che ha cassato con rinvio la decisione in commento.

Nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, a seguire le argomentazioni tecniche sul “TIR” di Excel che dimostrano che lo stesso è calcolato nel REGIME COMPOSTO e, quindi, è inequivocabile che la Corte d’Appello di Torino del 16/04/2018 n. 699 ha sancito l’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO del tasso leasing.

Infatti, occorre rilevare che la diffusione di Microsoft Office consente a chiunque, anche a chi non è esperto di Excel, di utilizzare la funzione TIR.COST appositamente predisposta dalla società americana per determinare la percentuale del tasso di rendimento interno con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO degli interessi con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE.

Ovviamente, la funzione TIR.COST di Excel è utilizzabile per i leasing solo se i canoni si pagano ad intervalli regolari: infatti, si legge nell’HELP ONLINE della funzione TIR.COST che la stessa “Restituisce il tasso di rendimento interno per una serie di flussi di cassa rappresentati dai numeri in valori. Questi flussi di cassa non devono essere uniformi, dato che si tratta di un’annualità. Tuttavia, i flussi di cassa devono avvenire a intervalli regolari, ad esempio mensilmente o annualmente. Il tasso di rendimento interno è il tasso di interesse ricevuto per un investimento costituito da pagamenti (valori negativi) e da redditi (valori positivi) che si verificano in periodi regolari”

Inoltre, si legge nell’HELP ONLINE che la funzione TIR.COST “è strettamente correlata alla funzione VAN, la funzione che calcola il valore attuale netto” e che la funzione VAN “è simile alla funzione VA (valore attuale). La differenza principale tra le due è che in VA i flussi di cassa possono cominciare sia dall’inizio che dalla fine del periodo. A differenza dei valori di cassa variabili della funzione VAN, in VA i flussi di cassa devono rimanere costanti durante tutto l’investimento”.

Si evidenzia che i calcoli di matematica finanziaria sia della funzione VAN che della funzione VA utilizzano la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO degli interessi con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE.

Collegata alla funzione VA c’è la funzione RATA che consente di determinare l’importo della rata costante posticipata del sistema “FRANCESE” applicando il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO degli interessi con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE.

Occorre però sottolineare che la funzione RATA di Excel dà dei suggerimenti fuorvianti all’utente ignaro di nozioni di base di matematica finanziaria su come calcolare il tasso equivalente di periodo del REGIME ANATOCISTICO. Infatti, le istruzioni della casella “Tasso_int” fanno inserire il tasso NON equivalente periodale (“ad esempio, usare 6%/4 per i pagamenti trimestrali al 6%”) in maniera analoga a quanto indicato nella GUIDA della funzione (“Se i pagamenti di un prestito quadriennale vengono effettuati mensilmente con un tasso di interesse annuale del 12%, usare 12%/12 per tasso_int e 4*12 per periodi. Se i pagamenti relativi allo stesso prestito vengono effettuati con scadenza annuale, usare 12% per tasso_int e 4 per periodi”). Ancora, la società americana non ha previsto la possibilità tecnica di digitare la formula di EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO per calcolare il tasso equivalente di periodo perché la funzione segnala invalidotutte le volte che si digita l’equazione. Pertanto, solo l’utente che conosce i principi della matematica finanziaria calcola separatamente il tasso equivalente di periodo corretto da inserire per il calcolo della rata costante posticipata: seguendo l’esempio proposto da Excel con la modalità dell’ANNO COMMERCIALE, il tasso equivalente trimestrale da digitare è quello calcolato con la formula di EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO, cioè il dato del 1,46738462%, e non quello calcolato con la la formula di EQUIVALENZA del REGIME SEMPLICE, cioè il dato del 1,5%.

Si rinvia alla normativa prevista dal PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 che stabilisce che “Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1”, cioè l’equazione corretta del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO degli interessi con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”