TRIBUNALE DI NAPOLI, SENTENZA DEL 16-06-2020 N. 4102

Nel rinviare all’articolo TRIBUNALE DI NAPOLI, SENTENZA DEL 13-02-2018 N. 1558 che illustra con prove empiriche la sentenza del Dott. ETTORE PASTORE ALINANTE che ha come oggetto un contratto di MUTUO dove è stata determinata dal CTU la rata costante posticipata nel REGIME SEMPLICE degli interessi con impostazione finale in t_m in sostituzione di quella determinata nell’illecito REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE, si pubblica la sentenza del Tribunale di Napoli del 16/06/2020 n. 4102 del Dott. ETTORE PASTORE ALINANTE che ha come oggetto un contratto di LEASING IMMOBILIARE dove è stato ridefinito dal CTU sia il canone periodico sia il canone di riscatto nel REGIME SEMPLICE degli interessi con impostazione finale in t_m in sostituzione di quelli determinati nell’illecito REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE.

SENTENZA

ELABORATO PERITALE DEL CTU DOTT. VALENTINO VECCHI

Si legge nella sentenza del Tribunale di Napoli del 16/06/2020 n. 4102 che “Diverso il discorso per il piano di ammortamento alla FRANCESE, allegato al contratto: come accertato dal CTU, confermando sul punto quanto dedotto da parte attrice, il piano d’ammortamento del finanziamento concesso all’utilizzatrice, e quindi l’importo del canone di locazione finanziaria, è stato determinato da xxxxxx applicando il REGIME FINANZIARIO COMPOSTO degli interessi, non pattuito tra le parti. Ciò significa che il piano di ammortamento va rideterminato applicando la CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE degli interessi, conformemente a quanto pattuito in contratto; a ciò ha provveduto il CTU nella sua terza ipotesi di ricalcolo accertando che: sino alla data della relazione peritale (25/11/2019) l’utilizzatrice ha complessivamente versato euro 7.641,16 in più rispetto a quanto effettivamente dovuto (la convenuta va condannata a restituire all’attrice tale somma, oltre interessi legali da ciascun pagamento indebito al soddisfo, dovendosi ritenere in malafede la concedente che applica condizioni economiche a carico dell’utilizzatrice, non espressamente pattuite); il canone della locazione finanziaria sempre dal 25/11/2019 ammonterà ad euro 1.022,29; il prezzo di riscatto di euro 24.903,15. La conseguenza della difformità del piano di ammortamento applicato rispetto alle pattuizioni contrattuali non può essere che questa: rideterminare un piano di ammortamento conforme alle pattuizioni contenute nel contratto sottoscritto dalle parti”

Nell’elaborato peritale, gentilmente fornito dal CTU insieme ai documenti contrattuali per aiutare tutti a comprendere compiutamente la sentenza del Dott. ETTORE PASTORE ALINANTE, si legge che il contratto di LEASING IMMOBILIARE a tasso variabile sottoscritto il 22/11/2006 aveva “l’importo complessivo di euro 219.073,10 (oltre IVA). Le parti convenivano in anni 15 la durata del finanziamento, da rimborsarsi mediante il pagamento di un canone iniziale di euro 8.050,00 (oltre IVA) nonché n. 179 canoni mensili di euro 1.178,90 (oltre IVA). Per il riscatto dell’immobile allo scadere del finanziamento l’utilizzatore si impegnava a corrispondere la somma di euro 32.200,00 (oltre IVA). Le parti, convenuto l’utilizzo del parametro Euribor 3 mesi (il cui valore, alla data di stipula del contratto, risultava pari al 3,367%) per la determinazione del corrispettivo della locazione finanziaria, fissavano nella misura del 5,94% il “tasso leasing” del finanziamento. Le parti, altresì, convenivano l’applicazione di ulteriori oneri posti a carico dell’utilizzatore – alcuni dei quali riferibili alla fase “fisiologica” del rapporto, altri a quella eventualmente “patologica” – tra i quali: 1) interessi di mora: 0,31 x 1000 al giorno (condizioni particolari); 2) penale per estinzione anticipata: 1% del capitale residuo (appendice al contratto); 3) spese di istruttoria: € 600 (oltre IVA); 4) spese di incasso: € 3 (oltre IVA); 5) spese invio fattura: € 3 (oltre IVA); 6) spese gestione fattura unica: € 50 (oltre IVA); 7) spese per insoluto: € 25,82 (oltre IVA); 8) spese invio comunicazioni e duplicati: € 11 (oltre IVA); 9) spese chiusura contratto: € 80 (oltre IVA)”.

Nel rinviare alle nozioni matematicheempiriche e giuridiche illustrate sia nell’articolo MORICONI 1994 IL PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE DELLA RATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME COMPOSTO SI DETERMINA PRIORITARIAMENTE CON “A FIGURATO M AL TASSO I” del 06 agosto 2020 sia nell’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021 sia nell’articolo LA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE del 20 gennaio 2023 sia nell’articolo BONFERRONI 1937 QUALSIASI PRESTITO GRADUALE PUÒ ESSERE TRASFORMATO IN MANIERA EQUIVALENTE IN UNA SOMMA DI PRESTITI ELEMENTARI del 26 aprile 2021 sia nell’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE del 25 marzo 2021 sia nell’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (LEASING) del 20 luglio 2020, nell’analisi del contratto si riscontra che è specificatamente scritto che “il tasso leasing è il tasso di interesse dell’operazione finanziaria, in particolare è il tasso che uguaglia il prezzo di acquisto del bene locato con i canoni leasing periodici ed il riscatto attualizzati (divisore 360 gg.)”. Questa norma contrattuale del 22/11/2006 è in contrasto con la disciplina della CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003 (in GU del 19/08/03 n. 191) in vigore dal 01/10/2003 al 31/12/2009 che ha inserito nel corpo normativo il TITOLO X rubricato “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”.

Infatti, le disposizioni normative prevedevano che “Nelle operazioni attive e passive il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell’anno civile: pertanto, dato che la Banca d’Italia ha stabilito che “Per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”, il calcolo del tasso leasing contrattuale doveva essere previsto con la metodologia dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” e non il metodo dell’ANNO COMMERCIALE.

Inoltre, non essendo allegato alcun PIANO DI AMMORTAMENTO, l’unica indicazione nella convenzione della modalità di calcolo dei 179 canoni leasing mensili è quella che gli stessi sono posticipati scadenti rispettivamente il giorno 1 o 15 di ciascun mese”: infatti sia nelle “Condizioni Particolari” sia nella “Appendice al Contratto” sia nelle “Condizioni Generali” non si specifica che i canoni leasing sono calcolati dalla concedente con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO della rata costante posticipata del sistema “FRANCESE” e, cioè con una modalità vietata dall’art. 821, comma 3 c.c.

Non solo, sia nelle “Condizioni Particolari” sia nella “Appendice al Contratto” sia nelle “Condizioni Generali” non si specifica che i canoni leasing debbano essere calcolati con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE della rata costante posticipata del sistema “LINEARE” e, cioè con una modalità consentita dall’art. 821, comma 3 c.c. Infatti, se la concedente avesse effettivamente previsto “la CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE degli interessi” come sostenuto dal Dott. ETTORE PASTORE ALINANTE, il contratto fra le parti avrebbe dovuto necessariamente fissare il vincolo di un’epoca di riferimento perché le prestazioni di una parte (l’importo della somma erogata data) e le controprestazioni dell’altra (l’importo complessivo delle rate pagate) “riportandole, con la legge di interesse o sconto prescelta, all’epoca di riferimento pure prefissata, il valore delle prime eguagli il valore delle seconde”. In altre parole, se l’atto di leasing prevede effettivamente il lecito REGIME SEMPLICE, nel regolamento contrattuale deve essere necessariamente stabilito anche che il valore della rata costante posticipata si deve determinare con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0, cioè al momento della conclusione del contratto, o con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m, cioè al momento del termine del contratto: infatti, solo con la presenza vincolo di un’epoca di riferimento le parti sanno esattamente quale deve essere l’importo del canone periodico corretto che rispetta la volontà pattizia.

Nel rinviare all’articolo VERITÀ MATEMATICHE INCONTROVERTIBILI 4 (E CONSEGUENTI INEQUIVOCABILTÀ GIURIDICHE) del 24 marzo 2020 e all’articolo IL DIRITTO DEL CLIENTE DI OTTENERE GRATUITAMENTE NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (MA ANCHE DOPO) IL PIANO DI AMMORTAMENTO COMPLETO DI TUTTI I DATI del 11 aprile 2020, si evidenzia che SOLO nella fase di esecuzione del contratto il cliente ha avuto contezza dell’applicazione dell’illecito PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO della rata costante posticipata del sistema “FRANCESE”: infatti, come dimostra questo PDA consegnato allo stesso nel 2017, come primo pagamento periodico è indicato il canone contrattuale di euro 1.178,90 con la sua componente di QUOTA CAPITALE pari ad euro 421,25 e la sua componente di QUOTA INTERESSE pari ad euro 757,65.

Il canone contrattuale di euro 1.178,90 è stato determinato dai Bancari latu sensu utilizzando il tasso leasing del 5,944240896802% con l’illecito PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e con il tasso mensile NON equivalente del 0,49535340806%.

Si allegano in sequenza le stampate ufficiali della nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE LEASING relative sia al conteggio del TASSO LEASING EFFETTIVO del 5,944240896802% sia al calcolo con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE evidenziando che la componente di QUOTA CAPITALE del 1 canone ricorrente di euro 1.178,90 NON ARROTONDATA è pari ad euro 421,256962393485 e la sua componente di QUOTA INTERESSE NON ARROTONDATA è pari ad euro 757,643037643065 (come spesso succede, gli ARROTONDAMENTI sono sempre calcolati dai Bancari latu sensu a favore degli intermediari).

Dato che nell’atto contrattuale la società di leasing indica un TASSO LEASING ANNUALE del 5,94%, applicando con il canone iniziale di euro 8.050,00 e il canone finale di euro 32.200,00 l’illecito PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (identicamente, in virtù del PRINCIPIO DI SCINDIBILITÀ, si determina il medesimo canone ricorrente impiegando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE), i Bancari latu sensu avrebbero dovuto indicare nel regolamento contrattuale un canone ricorrente di euro 1.178,51 anziché quello di euro 1.178,90.

Conseguentemente, il TOTALE DA RIMBORSARE, anziché essere euro 251.273,10 conteggiato con il canone ricorrente di euro 1.178,90, è di euro 251.203,33 con una differenza di euro 69,77 in meno per il cliente da pagare.

Se i Bancari latu sensu avessero almeno rispettato la regola prevista dal PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 che stabilisce che “Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1”, cioè l’equazione corretta del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA, con il canone iniziale di euro 8.050,00, il canone finale di euro 32.200,00  e il TASSO LEASING ANNUALE del 5,94% gli stessi avrebbero dovuto indicare in contratto un canone ricorrente di euro 1.164,22 applicando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso periodale equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE.

Conseguentemente, il TOTALE DA RIMBORSARE, anziché essere euro 251.273,10 conteggiato con il canone ricorrente di euro 1.178,90, è di euro 248.644,76 con una differenza di euro 2.628,34 in meno per il cliente da pagare.

Se i Bancari latu sensu avessero rispettato sia la regola prevista dal PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 che stabilisce che “Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1”, cioè l’equazione corretta del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA, sia la CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003 che prevede che nelle condizioni economiche dell’operazione siano indicati la “periodicità e modalità di calcolo degli interessi”, modalità che necessariamente deve essere quella dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” perché è espressamente stabilito che “Nelle operazioni attive e passive il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell’anno civile, con il canone iniziale di euro 8.050,00, il canone finale di euro 32.200,00  e il TASSO LEASING ANNUALE del 5,94% gli stessi avrebbero dovuto indicare in contratto un canone ricorrente di euro 1.164,12 applicando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 22/11/2006.

Conseguentemente, il TOTALE DA RIMBORSARE, anziché essere euro 251.273,10 conteggiato con il canone ricorrente di euro 1.178,90, è di euro 248.626,94 con una differenza di euro 2.646,16 in meno per il cliente da pagare.

Viste le lacune contrattuali, vista la normativa della Banca d’Italia che obbliga l’uso del TASSO PERIODALE EQUIVALENTE nel REGIME COMPOSTO degli interessi o dell’indicazione del TASSO LEASING EFFETTIVO, sussiste l’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO del TASSO LEASING ANNUALE del 5,94%. Infatti, utilizzando correttamente le regole matematiche del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA con il canone iniziale di euro 8.050,00 e il canone finale di euro 32.200,00, per determinare il canone ricorrente di euro 1.178,90 applicando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso periodale equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE, occorre impiegare il TASSO LEASING EFFETTIVO del 6,108892478571%.

È evidente che solo impiegando il TASSO LEASING EFFETTIVO del 6,108892478571% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso giornaliero equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE con il canone iniziale di euro 8.050,00 e il canone finale di euro 32.200,00, si ottiene il canone ricorrente di euro 1.178,90.

Analogamente, sussiste l’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO del TASSO LEASING ANNUALE del 5,94% perché i Bancari latu sensu non hanno rispettato anche la CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003 che prevede che nelle condizioni economiche dell’operazione siano indicati la “periodicità e modalità di calcolo degli interessi”, modalità che necessariamente deve essere quella dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” perché è espressamente stabilito che “Nelle operazioni attive e passive il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell’anno civile. Infatti, utilizzando correttamente le regole matematiche del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA con il canone iniziale di euro 8.050,00 e il canone finale di euro 32.200,00, per determinare il canone ricorrente di euro 1.178,90 applicando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 22/11/2006, occorre impiegare il TASSO LEASING EFFETTIVO del 6,11008301911%.

È evidente che, con il canone iniziale di euro 8.050,00 e il canone finale di euro 32.200,00, solo impiegando il TASSO LEASING EFFETTIVO del  6,11008301911% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 22/11/2006, si ottiene il canone ricorrente di euro 1.178,90.

Nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020 e, quindi, in considerazione che la legge obbliga l’uso del REGIME SEMPLICE ex art. 821, comma 3, c.c., avendo i Bancari latu sensu precisato contrattualmente, con il canone iniziale di euro 8.050,00 e il canone finale di euro 32.200,00, un canone ricorrente di euro 1.178,90, sussiste l’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE del TASSO LEASING ANNUALE del 5,94%.

Nel rinviare alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematicaempirica e giuridica, si è delucidato il 22 novembre 2022 nell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE che solo il REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale il t_0 con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821comma 3c.c. e, quindi, da un punto di vista matematicoempirico e giuridico si deve utilizzare la formula del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”

Occorre, però, evidenziare che nel regolamento contrattuale del contratto di leasing del 22/11/2006 i Bancari latu sensu NON hanno previsto la presenza del vincolo di “un’epoca di riferimento”, clausola pattizia necessaria se gli stessi avessero voluto applicare il REGIME SEMPLICE  (si ricorda che il REGIME LINEARE NON è una legge di interesse SCINDIBILE e, quindi, il valore della rata costante posticipata che si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0, cioè al momento della conclusione del contratto, ha un importo più alto di quello specificato con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m, cioè al momento del termine del contratto). Conseguentemente, si sottolinea che la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale prova inequivocabilmente l’intenzione dolosa di applicare l’illecito REGIME COMPOSTO “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p..

Conseguentemente, con il canone iniziale di euro 8.050,00 e il canone finale di euro 32.200,00, per calcolare il canone ricorrente di euro 1.178,90 con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto”, occorre impiegare il TASSO LEASING EFFETTIVO del 8,042242427316% con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 22/11/2006.

È evidente che, con il canone iniziale di euro 8.050,00 e il canone finale di euro 32.200,00, solo impiegando il TASSO LEASING EFFETTIVO del 8,042242427316% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 22/11/2006, si ottiene il canone ricorrente di euro 1.178,90.

Nel rinviare all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023, per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale l’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE, con il canone iniziale di euro 8.050,00 e il canone finale di euro 32.200,00, sussiste anche con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” perché, per ottenere il canone ricorrente di euro 1.178,90 con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 22/11/2006, occorre impiegare il TASSO LEASING EFFETTIVO del 12,691947174457%.

È evidente che, con il canone iniziale di euro 8.050,00 e il canone finale di euro 32.200,00, solo impiegando il TASSO LEASING EFFETTIVO del 12,691947174457% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 22/11/2006, si ottiene il canone ricorrente di euro 1.178,90.

Nel rinviare all’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (LEASING) del 20 luglio 2020 per ulteriori delucidazioni, tenendo in considerazione sia che l’art. 821, comma 3, codice civile impone letteralmente ex art. 12 delle preleggi, oltre la maturazione degli INTERESSI CORRISPETTIVI con il REGIME SEMPLICE, la modalità di conteggio dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” perché considera esattamente tutti i giorni dell’anno, interpretazione confermata dai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza consolidata, sia che sussiste la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento”  nel regolamento contrattuale, sia che il patto fra le parti prevede espressamente il canone ricorrente di euro 1.178,90 e il canone finale di euro 32.200,00 che sono volutamente parametrati fra loro dai contraenti in quanto gli unici comprensivi di una QUOTA INTERESSE, occorre evidenziare che la soluzione matematica corretta giuridicamente per rideterminare il rapporto dare/avere rispettoso sia della legge sia della volontà convenzionale è quella che utilizza il canone iniziale di euro 8.050,00 privo di QUOTA INTERESSI con il TASSO LEASING ANNUALE contrattuale del 5,94% ricalcolando entrambi i canoni comprensivi della QUOTA INTERESSE. Infatti, anche se si legge espressamente nel contratto che il canone finale di euro 32.200,00 è conseguente alla percentuale del riscatto del 20% su euro 161.000,00, la convenzione indica espressamente anche l’importo del canone ricorrente di euro 1.178,90 e, quindi, vi è esplicita la volontà convenzionale di PARAMETRARE matematicamente entrambi i canoni comprensivi della QUOTA INTERESSE con il rapporto 32.200,00/1.178,90=27,314 (vedere nota 01).

In questo caso, applicando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 22/11/2006, si ottiene un canone ricorrente di euro 1.074,11 e un canone finale di euro 29.337,92 che rispettano il PARAMETRO CONTRATTUALE del 27,314.

Conseguentemente, il TOTALE DA RIMBORSARE, anziché essere euro 251.273,10 conteggiato con il canone ricorrente di euro 1.178,90, è di euro 229.654,32 con una differenza di euro 21.618,78 in meno per il cliente da pagare.

Nel rinviare all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023, per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale se si applica il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 22/11/2006, si ottiene un canone ricorrente di euro 1.011,03 e un canone finale di euro 27.614,78 che rispettano il PARAMETRO CONTRATTUALE del 27,314.

Conseguentemente, il TOTALE DA RIMBORSARE, anziché essere euro 251.273,10 conteggiato con il canone ricorrente di euro 1.178,90, è di euro 216.638,62 con una differenza di euro 34.634,48 in meno per il cliente da pagare.

Vista la sussistenza con questi dati appena illustrati sia dell’INDETERMINATEZZA IN GENERALE sia dell’INDETERMINATEZZA NEL REGIME COMPOSTO DEGLI INTERESSI sia dell’INDETERMINATEZZA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI della clausola del “tasso leasing del 5,94%” del contratto del 21/11/2006, per consentire al giudice di rilevare d’ufficio le nullità a vantaggio del cliente ex art. 127 del TUB, occorre ricalcolare le rate dovute da parte del finanziato sia con la sanzione civile del TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente sia con la sanzione civile del TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigente

In altre parole, in base a siffatti piani alternativi (TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente e TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigente), occorre quantificare le somme complessive già versate o ancora dovute a titolo di capitale ed interessi, tenuto conto di quanto corrisposto dal finanziato nel corso del tempo, in diverse modalità matematiche: 1) nell’ipotesi in cui il giudice NON riconosca la violazione dell’art. 821, comma 3, c.c., si deve utilizzare la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali e con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), modalità di conteggio prevista sia dall’art. 821, comma 3, c.c. sia dalla Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia come previsto espressamente anche dalla CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 16-04-2018 n. 699; 2) nell’ipotesi in cui il giudice riconosca la violazione dell’art. 821, comma 3, c.c., si deve impiegare la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), cioè l’unico metodo che rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821comma 3c.c..

Per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale, in base a siffatti piani alternativi (TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente e TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigente), occorre quantificare le somme complessive già versate o ancora dovute a titolo di capitale ed interessi, tenuto conto di quanto corrisposto dal finanziato nel corso del tempo, anche con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366)modalità di conteggio prevista dall’art. 821, comma 3, c.c..

Si evidenzia che questi 6 piani alternativi delle SANZIONI CIVILI sono determinabili solo con il nostro SOFTWARE DI CALCOLO IN LOCALE perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questi calcoli complessi: esempi numerici di questi conteggi possono essere osservati nell’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 09 maggio 1921).

Ulteriormente, si evidenzia che i dati citati in sentenza, e cioè “il canone della locazione finanziaria sempre dal 25/11/2019 ammonterà ad euro 1.022,29; il prezzo di riscatto di euro 24.903,15” sono stati calcolati dal CTU con la NON corretta ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE, senza utilizzare il TASSO LEASING ANNUALE contrattuale del 5,94% ma il 5,944% e senza tenere conto che il patto fra le parti prevede espressamente il canone ricorrente di euro 1.178,90 e il canone finale di euro 32.200,00 che sono volutamente parametrati fra loro dai contraenti in quanto gli unici comprensivi di una QUOTA INTERESSE.

Si certifica, comunque, che con le modalità empiriche specificate a pag. 28 e 29 dell’elaborato peritale del CTU che prevede il calcolo del solo canone ricorrente con l’importo finanziato di euro 139.750,56 anziché con quello effettivo di euro 161.000,00, se si adopera la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con il tasso periodale equivalente discendente dal TASSO ANNUALE del 5,944% con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE, si ottiene la rata di euro 1.022,29.

In definitiva, in considerazione che il QUESITO al CTU del Dott. ETTORE PASTORE ALINANTE era, fra le altre richieste, ” …(…)… verifichi se nel rapporto per cui è causa il tasso di interesse sia stato pattuito in modo determinato o determinabile, e in caso negativo ricalcoli il saldo del rapporto applicando i tassi sostitutivi ex art.117 TUB … (…) …” e visto che il giudicante ha sentenziato l’applicazione della “CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE degli interessi”, gli allegati di quest’articolo provano matematicamente, empiricamente e giuridicamente l’indeterminatezza del TASSO LEASING ANNUALE contrattuale del 5,94% (si rinvia sia all’articolo L’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE DEL SISTEMA “FRANCESE”​ del 21 marzo 2020 sia all’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (LEASING) del 20 luglio 2020 sia all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE USANO LE PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALI DIVERSE DA QUELLA DELL’ANNO COMMERCIALE del 09 maggio 2021 sia all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO CON I VARI TASSI PERIODALI NON EQUIVALENTI NEL REGIME COMPOSTO del 06 luglio 2022 sia all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI CON OPZIONE A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 28 aprile 2022 sia all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 09 maggio 1921 sia all’articolo GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, SENTENZA DEL 20-01-2015 N. 79 del 23 agosto 2021 sia all’articolo CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 05-05-2020 n. 464 del 26 maggio 2020).

Non solo, in considerazione che il QUESITO al CTU del Dott. ETTORE PASTORE ALINANTE era, anche, “Verifichi il CTU se nel rapporto di leasing per cui è causa sia stato pattuito un tasso corrispettivo e/o moratorio usuraio, in caso affermativo, ricalcoli il saldo del rapporto escludendo ogni voce che entri a far parte del TEG”, si evidenzia che se si tiene conto della TENTATA TRUFFA ATTUALIZZATA nella verifica USURARIA (si rinvia alla giurisprudenza del GIUDICE DI PACE DI TERAMO, SENTENZA DEL 16-02-2016 N. 135, del TRIBUNALE DI BARI, SENTENZA DEL 14-07-2020 N. 2168, del TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 05-08-2020 N. 384, del TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA DEL 08-02-2021 N. 2188, del TRIBUNALE DI CREMONA, SENTENZA DEL 12-01-2022 N. 8, della PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI VASTO DEL 29 MARZO 2022, della CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 17-11-2022 N. 33964, del TRIBUNALE PENALE ROMA, ORDINANZA GIP DEL 04-01-2023, del TRIBUNALE DI LATINA, SENTENZA DEL 19-01-2023 N. 118), la percentuale del TEG FINANZIAMENTO di questo leasing configura il reato di USURA strettamente collegato alla SOLA fase fisiologica del contratto.

Nel rinviare sia all’articolo I REQUISITI E I CRITERI DI IDONEITÀ DEI BANCARI LATU SENSU PROVANO IL DOLO NEI REATI CONSEGUENTI ALL’IMPIEGO DEL SISTEMA FRANCESE del 26 ottobre 2020 sia all’articolo EVIDENZIAZIONE DELL’USURA COLLEGATA ALLA SOLO FASE FISIOLOGICA DEL CONTRATTO del 21 marzo 2020 sia all’articolo SISTEMA “FRANCESE”: IL CONCORSO MORALE NEL REATO DI TRUFFA E DI USURA DEI BANCARI LATU SENSU DELLA BANCA D’ITALIA del 25 aprile 2020 sia all’articolo IL PRINCIPIO DI EQUITÀ CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN T_0 DEL REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE COINCIDE CON LE FORMULE SIA DEL TEG SIA DEL TAEG-ISC del 21 marzo 2020 sia all’articolo LA VIOLAZIONE SISTEMATICA DELL’ART. 821, COMMA 3, C.C. DETERMINA IL TAROCCAMENTO AL RIALZO DEI TEGM E DEI TSU DEI FINANZIAMENTI RATEALI del 27 marzo 2020, la sentenza della Cass. Pen. Sez. II del 23/11/2011 n. 46669 ha decretato che “Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di DIRITTI ed OBBLIGHI e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di leggenon hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”. Conseguentemente, dato che la Banca d’Italia ha escluso in maniera tacita nelle Istruzioni vigenti alla data del contratto di LEASING del 22/11/2006 il COSTO EFFETTIVO illecito collegato all’erogazione del credito ex art. 644, comma 4, c.p. del DIFFERENZIALE POTENZIALE ATTUALIZZATO o TENTATA TRUFFA ATTUALIZZATA degli INTERESSI CORRISPETTIVI di PREAMMORTAMENTO e di AMMORTAMENTO, il solo utilizzo di tale COSTO EFFETTIVO illecito nella determinazione dell’aliquota del TEG FINANZIAMENTO strettamente connesso al solo TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico configura il reato di USURA sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo sia sotto quello soggettivo se si applicano i principi di diritto della Cass. Pen. Sez. II del 23/11/2011 n. 46669.

In conseguenza di quanto dedotto nell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE del 22 novembre 2022 e, quindi, in considerazione che la legge obbliga l’uso del REGIME SEMPLICE ex art. 821, comma 3, c.c., il quantitativo della TENTATA TRUFFA ATTUALIZZATA del leasing calcolata per differenza di canoni attualizzati, cioè quella relativa ai canoni determinati applicando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 22/11/2006, è pari ad euro 18.046,50.

Nel rinviare all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023, vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento”  nel regolamento contrattuale il quantitativo della TENTATA TRUFFA ATTUALIZZATA del leasing calcolata per differenza di quote interesse, cioè quella relativa ai canoni determinati applicando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 22/11/2006, è pari ad euro 27.066,77.

La verifica dell’USURARIETÀ strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico e, cioè, quella che utilizza solo il quantitativo del DIFFERENZIALE POTENZIALE GLOBALE ATTUALIZZATO o TENTATA TRUFFA GLOBALE ATTUALIZZATA del TASSO CORRISPETTIVO di euro 18.046,50 calcolata per differenza di canoni attualizzati, precisa un’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 8,042241897964%: conseguentemente, si configura l’USURA nella forma in “CONCRETO” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. con dolo oggettivo soggettivo perché questa aliquota è inferiore a quella del TSU del 8,97% ma superiore alla percentuale del PARAMETRO DELLA RESCISSIONE PER LESIONE ex art. 1448, comma 2, c.c. del 7,475%  vigente alla data del contratto di leasing del 22/11/2006.

Si evidenzia che l’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 8,042241897964% determinata con la formula prevista dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni USURA, cioè l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è identica a quella del TASSO LEASING EFFETTIVO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366): conseguentemente, vi è prova matematica della correttezza della modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE della TENTATA TRUFFA (si rinvia alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematicaempirica e giuridica).

Ulteriormente, se si tiene conto anche della spesa una tantum di Istruttoria di euro 600,00 da pagare contestualmente all’erogazione, della spesa una tantum di Chiusura contratto di euro 80,00 da pagare al termine, della spesa ricorrente per Incasso dei canoni di euro 3,00 e della spesa ricorrente per Invio della fattura di euro 3,00 stabiliti espressamente nel contratto di leasing del 22/11/2006, cioè se si utilizza anche i COSTI leciti qualificati dalla Banca d’Italia come inclusi nelle Istruzioni vigenti alla data del contratto del 22/11/2006, si precisa un’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 8,19290251186%: conseguentemente, è confermata l’USURA nella forma in “CONCRETO” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. con dolo oggettivo soggettivo perché questa aliquota è inferiore a quella del TSU del 8,97% ma superiore alla percentuale del PARAMETRO DELLA RESCISSIONE PER LESIONE ex art. 1448, comma 2, c.c. del 7,475%  vigente alla data del contratto di leasing del 22/11/2006.

La verifica dell’USURARIETÀ strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico e, cioè, quella che utilizza il quantitativo del DIFFERENZIALE POTENZIALE GLOBALE ATTUALIZZATO o TENTATA TRUFFA GLOBALE ATTUALIZZATA del TASSO CORRISPETTIVO di euro 27.066,77 calcolata per differenza di quote interesse e i COSTI leciti qualificati dalla Banca d’Italia come inclusi nelle Istruzioni vigenti alla data del contratto del 22/11/2006 (la spesa una tantum di Istruttoria di euro 600,00 da pagare contestualmente all’erogazione, la spesa una tantum di Chiusura contratto di euro 80,00 da pagare al termine, la spesa ricorrente per Incasso dei canoni di euro 3,00 e la spesa ricorrente per Invio della fattura di euro 3,00 stabiliti espressamente nel contratto di leasing del 22/11/2006) precisa un’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 9,335642348092%: conseguentemente, si configura l’USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. con dolo oggettivo soggettivo perché matematicamente è superata la percentuale del TSU “LEGALE” del 8,97% vigente alla data del contratto di leasing del 22/11/2006.

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Nota 01

Nel ricordare che la matematica è al SERVIZIO del diritto e che, quindi, tutte le soluzioni matematiche possibili devono essere utilizzate solo se vi è una norma giuridica che ne giustifica l’impiego, si evidenzia che per determinare la TENTATA TRUFFA EFFETTIVA di un LEASING si può ricalcolare nel REGIME SEMPLICE quanto dovuto al momento del contratto ex art. 821, comma 3, codice civile con 3 modalità matematiche:

  1. Ricalcolando nel REGIME SEMPLICE solo i CANONI RICORRENTI mantenendo invariato l’importo del CANONE FINALE previsto in contratto;
  2. Ricalcolando nel REGIME SEMPLICE sia i CANONI RICORRENTI sia il CANONE FINALE utilizzando il parametro contrattuale desumibile dal rapporto fra l’importo del CANONE FINALE e l’importo del CANONE RICORRENTE previsti in contratto;
  3. Ricalcolando nel REGIME SEMPLICE solo il CANONE FINALE mantenendo invariato l’importo del CANONE RICORRENTE previsto in contratto.

Le 3 modalità matematiche non sono equivalenti perché determinano un QUANTITATIVO DIFFERENTE di TENTATA TRUFFA EFFETTIVA.

A seguire la dimostrazione algebrica dei QUANTITATIVI DIFFERENTI del TOTALE DA RIMBORSARE nel REGIME SEMPLICE calcolati utilizzando le 3 modalità matematiche sopra specificate impiegando i dati contrattuali del LEASING oggetto della sentenza del Tribunale di Napoli del 16/06/2020 n. 4102 del Dott. ETTORE PASTORE ALINANTE.

In conclusione, nel rinviare all’articolo IL SISTEMA FRANCESE DETERMINA IL REATO DI AUTORICICLAGGIO CON LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL’INTERMEDIARIO EX D.LGS 231/2001 del 06 maggio 2020, i conteggi matematici – empirici di questo leasing accertano “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p. la responsabilità penale dell’intermediario per NON aver adottato le misure idonee organizzative per impedire l’uso del truffaldino REGIME COMPOSTO nel contratto di leasing del 22/11/2006 e, quindi, per NON aver evitato la commissione sia del reato-mezzo di TRUFFA sia del reato-fine di USURA.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 

PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”