TRIBUNALE DI LA SPEZIA, SENTENZA DEL 21-12-2021 N. 739

Diritti dei consumatori

Indeterminatezza in generale del tasso corrispettivo

Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 31-08-2021 N. 23655 e all’articolo ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) DI ROMA, DECISIONE DEL 02-10-2021 N. 20794, il giudice Lottini Tiziana ha decretato con la sentenza del Tribunale di La Spezia del 21/12/2021 n. 739 l’INDETERMINATEZZA IN GENERALE DEL TASSO CORRISPETTIVO a causa dell’imprecisione regolamentare della clausola di indicizzazione al franco svizzero di un contratto di mutuo in euro sottoscritto da un consumatore “in data 29/04/2010 per l’importo di Euro 250.000,00 e la durata di anni 30 dove “il piano di ammortamento allegato al contratto è previsto come “piano di ammortamento francese” con rata mensile costante e conguaglio semestrale.

Il Giudicante ha ritenuto che le operazioni di conguaglio finanziario e valutario, pur essendo menzionate nel testo contrattuale, non risultano “determinate specificamente per modalità di applicazione e criteri di calcolo”: in particolare manca del tutto “la determinazione del meccanismo di conversione della valuta”.

Conseguentemente, il giudice Lottini Tiziana ha disposto che “il piano di ammortamento prosegua tenuto conto del tasso sostitutivo dei BOT alla data della stipula del contratto” condannando BARCLAYS BANK PLC a restituire  gli interessi pagati in eccedenza; in altre parole, nulla è dovuto in virtù della clausola di indicizzazione che, nelle more, aveva determinato l’accumulo di un debito di circa 70.000,00 euro.

Si evidenzia che il Giudicante stabilisce espressamente in sentenza il ricalcolo del piano di ammortamento con il tasso sostitutivo dei BOTdell’articolo 117, comma 7, del TUB in vigore dal 19/09/2010 che prevede il minimo di 2 minimi senza specificare che il riconteggio sia da effettuare nel REGIME SEMPLICE degli interessi ex art. 821, comma 3, c.c..

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”