TRIBUNALE DI VITERBO, SENTENZA DEL 07-06-2021 N. 733

Rilevabilità d’ufficio della nullità conseguente all’indeterminatezza contrattuale

Si legge nella sentenza del Tribunale di Viterbo del 07/06/2021 n. 733 che “l’indeterminatezza delle condizioni contrattuali, dapprima riferita soltanto alla “erronea indicazione del ISC/TAEG”, è stata dall’attore estesa alla mancanza del piano di ammortamento e, comunque, del valore della singola rata, che non risulta indicata in contratto”.

Il Giudice Bonofiglio Paolo stabilisce che “va rammentata la rilevabilità officiosa della causa di nullità diversa da quella oggetto di allegazione, essendo la domanda di nullità “pertinente ad un diritto autodeterminato, sicchè è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio” (v. Cass. 15408/2016); la pronuncia di nullità, d’altro canto, postula unicamente che i fatti posti a suo fondamento appartengono già al giudizio (risultando dalle allegazioni delle parti o dalle produzioni documentali in atti: Cass. S.U. 26242/2014) e che su di essa si sia formato il contraddittorio (v. Cass. 26495/2019)”.

CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 12-12-2014 N. 26242

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 26-07-2016 N. 15408

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 17-10-2019 N. 26495

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale

Si legge nella sentenza del Tribunale di Viterbo del 07/06/2021 n. 733 che “dall’esame della documentazione in atti, risulta quindi la mancanza del piano di ammortamento, che è stato redatto solo in corso di rapporto … (…) … va quindi rilevata la nullità parziale del contratto, in relazione alla clausola determinativa dell’interesse corrispettivo ex artt. 1346 e 1418, II comma c.c. (cfr Cass. 16907/2019) … (…) … il debito va rideterminato mediante applicazione del tasso ex art. 117, VII comma TUB in REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE.

Obbligatorietà del Regime Semplice

Si legge nella sentenza del Tribunale di Viterbo del 07/06/2021 n. 733 che “secondo quanto evidenziato dal perito, anche in replica alle osservazioni di parte, “il calcolo degli interessi passivi applicato dalla banca è in REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA“: in assenza di pattuizione contrattuale, quindi, si configura la violazione dell’art. 1283 c.c.” (il CTP di parte attorea Bruschi ci ha confermato che nell’atto di mutuo a tasso fisso non è nemmeno indicato che il calcolo della rata deve essere fatto con il sistema “FRANCESE”).

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”