CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 05-04-2022 N. 10987

Obbligo di astensione del magistrato che ha sottoscritto un mutuo

L’ordinanza della Cassazione del 05/04/2022 n. 10987 stabilisce un obbligo di prova di estrema difficoltà, se non addirittura impossibile, da configurarsi come una PROBATIO DIABOLICA. Infatti, è già difficile sapere se il magistrato che ti giudica ha sottoscritto un mutuo ma è addirittura impossibile l’accertamento delle clausole pattuite inequivocabilmente più favorevoli per il giudice stipulatario di quelle previste nei contratti standard, a meno che non si entri in possesso dell’atto notarile di erogazione sia quello del giudicante sia quello del finanziato “standard”.

Si legge nelle motivazioni dell’ordinanza della Cassazione del 05/04/2022 n. 10987 che “Va osservato che, in merito all’interpretazione dell’espressione “rapporti di credito o debito” con una delle parti o alcuno dei difensori, di cui all’art. 51 c.p.c., comma 1, lett. c), anche le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, nella sentenza n. 5701/2012, hanno osservato, in motivazione (nella specie, si verteva sulla sussistenza o meno dell’obbligo di astensione per il giudice che aveva un rapporto di locazione con una delle parti), che “si può del resto pur convenire con l’opinione tradizionale più accreditata, per cui la dipendenza del giudice dallo Stato non gli inibisce la trattazione di controversie in cui sia parte quest’ultimo, o altro ente pubblico cui egli sia collegato per ragioni di residenza (ad esempio comune) o di utenza (azienda erogatrice di servizi pubblici), non essendo credibile in queste fattispecie che il giudice sia portato ad avvantaggiare o danneggiare, a seconda dei casi, il proprio debitore o creditore”, con conseguente affermazione del principio secondo il quale “nella fattispecie delineata dall’art. 51 c.p.c., comma 1, lett. c), fuori dei casi di rapporti obbligatori del magistrato con lo Stato o altro ente pubblico cui sia collegato per ragioni di residenza, o di utenza con azienda erogatrice di servizi pubblici, il contratto, anche di durata, con una delle parti del processo vale a costituire rapporti di debito o di credito, che rendono l’astensione del magistrato obbligatoria”. E un rapporto di conto corrente o di mutuo ipotecario o di investimento con un istituto di credito di rilevantissime dimensioni, che adotta condizioni standardizzate o di massa con una indeterminata clientela e che svolge un “servizio” per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, di vigilanza e di “trasparenza” (Cass. n. 2058/2000), va considerato, sotto il profilo del dovere d’astensione del giudice, al pari di quello con un ente pubblico, con conseguente non ricorrenza della condizione di cui all’art. 51 c.p.c., comma 1, lett. c). Nel caso concreto, infatti, emerge che il giudice ausiliario, membro del collegio della Corte territoriale che ha emesso la sentenza impugnata, aveva stipulato un mutuo ipotecario, con atto notarile, per la somma di Euro 200.000,00, della durata di dieci anni. Ora, il rapporto di debito scaturente da tale mutuo concesso da un istituto bancario, poi incorporato nell’Intesa San Paolo s.p.a., di rilevanti dimensioni e patrimonializzazione, alla stregua del richiamato orientamento delle SU, di per sé, non configura alcun obbligo di astensione da parte del magistrato mutuatario, se non emergano condizioni contrattuali inequivocabilmente più favorevoli per lo stesso che il ricorrente però non ha allegato. Pertanto, è da ritenere che il suddetto contratto di mutuo sia stato concluso secondo norme contrattuali “standardizzate” per la specifica tipologia di rapporto.

Per quanto esposto, in relazione al motivo esaminato, va formulato il seguente PRINCIPIO DI DIRITTO: nel caso di controversie aventi ad oggetto rapporti bancari conclusi secondo moduli contrattuali standardizzati con istituti di rilevanti dimensioni e patrimonializzazione, non sussiste l’obbligo di astensione del magistrato, a norma dell’art. 51 c.p.c., comma 1, lett. c, salvo che siano state pattuite clausole inequivocabilmente più favorevoli per il magistrato stipulatario“.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”