CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 29-03-2025 N. 8322

Commento alla giurisprudenza contraria

Come scrive il nostro padre costituente Calamandrei in Elogio di un giudice scritto da un avvocato, laverità storicaè spesso diversa dallaverità processuale.

Purtroppo, la sentenza della Cassazione Civile del 29/03/2025 n. 8322 conferma che laverità storica (nel nostro caso,matematica) è diversa da quella che hanno decretato nellemotivazionidel provvedimento.

Si rinvia all’articolo CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 19-03-2025 N. 7382 (MUTUO A TASSO VARIABILE con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE e dell’USURA utilizzando i dati dell’atto di mutuo e delle quietanze) in quanto la sentenza della Cassazione Civile del 29/03/2025 n. 8322 ha dei principi di diritto “del tutto sovrapponibili all’ordinanza n. 7382/2025 come sostenuto dal TRIBUNALE DI TERAMO, SENTENZA DEL 27-10-2025 N. 1234.

Non solo, nel rinviare all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 29-05-2024 N. 15130 (MUTUO A TASSO FISSO con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE), a supporto della tesi della manipolazione della verità matematica si allega l’articolo del Prof. CARLO MARI rubricato “La Sentenza e il Rapporto: quando la realtà non è come viene rappresentata” pubblicato da Pacini Giuridica dove si legge “… (…) … Nel punto 9 della Sentenza vengono illustrate le caratteristiche principali dell’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE e si legge: I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. L’affermazione ‘‘i matematici finanziari hanno chiarito’’sembra riferirsi all’insieme di tutti i matematici finanziari ma, in assenza di un preciso riferimento, i contenuti e il senso di ciò che essi avrebbero chiarito appaiono decisamente oscuri. Tuttavia, siamo riusciti a rinvenire una traccia utile sulla possibile origine di tale affermazione nello scritto ‘ANATOCISMO NEI PIANI DI AMMORTAMENTO STANDARDIZZATI TRADIZIONALI’’ pubblicato nel 2022 come RAPPORTO AMASES, l’Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (ad oggi unico rapporto presente nella collana) … (…) … Ma la realtà non è come viene rappresentata nella Sentenza e nel Rapporto, perché la matematica finanziaria recita un’altra storia … (…) … Nonostante nel Rapporto siano state coniate delle denominazioni originali, le modalità d’ammortamento descritta dai PAST-C e dai PAST-R non sono affatto originali, essendo dei casi particolari di una trattazione generale nota e presente nei manuali di matematica finanziaria da tempo. Originali sono, senza dubbio, le conclusioni del Rapporto, in contraddizione con l’impianto teorico della matematica finanziaria. L’affermazione che QUOTE CAPITALE NON NEGATIVE sono garanzia di assenza di interessi su interessi in ogni stadio del PAST è contraddetta non solo dalle lezioni di matematica finanziaria di GIUSEPPE OTTAVIANI ma anche dalle lezioni di algebra di ALESSANDRO CASANO del 1845 e da quello che abbiamo mostrato in questo scritto. Quello che per secoli è stato ritenuto vero, perché dimostrato incontrovertibilmente da più di un matematico, oggi sembra non esserlo più. Questo è ciò che traspare dalla Sentenza con cui la Corte di Cassazione, facendo propri risultati e interpretazioni presenti nel Rapporto, rischia di favorire la messa al bando di alcune pagine preziose di scienza.”

Non solo, si rinvia anche all’articolo QUOUSQUE TANDEM ABUTERE, CACCIAFESTA (E AMASES), PATIENTIA NOSTRA? dove il Prof. CARLO MARI ha confermato come “carta straccia” legrossolane affermazionidell’EX professore FABRIZIO CACCIAFESTA presenti nell’articolo denominato “L’ammortamento dei prestiti e la Matematica Finanziaria (moderna, e antica)” con l’articolo pubblicato nella rivista “Le Controversie Bancarie – Dicembre 2025 N. 100” denominato “Di finanza e di prestiti tra “antichità e modernità.

In particolare il Prof. CARLO MARI :

a) nel Paragrafo “3. La finanza moderna e il debito residuo” illustra compiutamentecon“prove matematiche ed empiriche”il perchè il DEBITO RESIDUO è una MISCELA DI CAPITALE E INTERESSI non solo negli intervalli di tempo tra il pagamento di una rata e il successivo, ma anche subito dopo il pagamento di ogni rata in quanto con il pagamento della rata gli interessi non vengono azzerati e, quindi, sussistono, per tutte le FUNZIONI DI SCONTO, ovvero per tutti i regimi finanziari, INTERESSE SEMPLICE compreso (si rinvia sia all’articoloLA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALEsia all’articoloEVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE);

b) nel Paragrafo “4. Interessi che maturano nel tempo e interessi che nel tempo si pagano” illustra compiutamentecon“prove matematiche ed empiriche”il perchè gli INTERESSI PAGATI con la corresponsione delle rate ammontano alla differenza tra l’importo della rata e il suo valore attuale e, quindi, non coincidono con le QUOTE INTERESSI nonostante la somma di tutti gli INTERESSI PAGATI è esattamente uguale alla somma di tutte le QUOTE INTERESSI. Conseguentemente, gli interessi non si azzerano con il pagamento di ogni rata contrariamente a quanto sostiene l’EX professore FABRIZIO CACCIAFESTA e gli altri 8 membri della “COMMISSIONE A.M.A.S.E.S SULL’ANATOCISMO” e, quindi, è certa da un punto di vista matematico la presenza di interessi generati da interessi negli ammortamenti del REGIME COMPOSTO (si rinvia sia all’articoloNEI PRESTITI GRADUALI DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA GLI INTERESSI NON SONO ESIGIBILI (PAGATI) PRIMA DELLA LORO MATURAZIONEsia all’COMMISSIONE A.M.A.S.E.S SULL’ANATOCISMO: LA MISTIFICAZIONE DELLA VERITÀ MATEMATICA UTILIZZANDO LA NORMATIVA).

Si legge nella sentenza della Cassazione Civile del 29/03/2025 n. 8322 che“nel mutuo con PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE standardizzato a TASSO VARIABILE:

i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel TASSO FISSO, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;

ii) se il PIANO DI AMMORTAMENTO riporta la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi(fatti nella specie non contestati), neppure sorge alcun vulnus in termini di TRASPARENZA, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.

Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il PIANO DI AMMORTAMENTO di un mutuo a TASSO VARIABILE non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell’unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera”.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”