PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”
TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 09-10-2023 N. 588(il Dott. Provenzano in questa sentenza ha preso una posizione netta a favore della formula di determinazione della rata costante posticipata del PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 nel paragrafo “L’ESITO DEL GIUDIZIO – LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO CONFORME A LEGGE” a partire dalla pagina 95 delle motivazioni)
TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 09-10-2023 N. 588(il Dott. Provenzano in questa sentenza ha preso una posizione netta a favore della formula di determinazione della rata costante posticipata del PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 nel paragrafo “L’ESITO DEL GIUDIZIO – LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO CONFORME A LEGGE” a partire dalla pagina 95 delle motivazioni)
TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 09-10-2023 N. 588(il Dott. Provenzano in questa sentenza ha preso una posizione netta a favore della formula di determinazione della rata costante posticipata del PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 nel paragrafo “L’ESITO DEL GIUDIZIO – LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO CONFORME A LEGGE” a partire dalla pagina 95 delle motivazioni)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 29-01-2013 N. 2072 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA MANCATA PREVISIONE DELLA PERCENTUALE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO; IL TASSO DI INTERESSE NON DEVE AVERE ALCUN MARGINE DI INCERTEZZA O DI DISCREZIONALITÀ IN CAPO ALL’ISTITUTO MUTUANTE)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 27-11-2014 N. 25205 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA MANCATA PREVISIONE SIA DELLA PERCENTUALE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO SIA DEL SUO CRITERIO DI CALCOLO CHE DEVE ESSERE FACILMENTE INDIVIDUABILE; IL TASSO DI INTERESSE NON DEVE AVERE ALCUN MARGINE DI INCERTEZZA O DI DISCREZIONALITÀ IN CAPO ALL’ISTITUTO MUTUANTE)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 30-03-2018 N. 8028 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA NON PUNTUALE SPECIFICAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE; OVE IL TASSO CONVENUTO SIA VARIABILE, NON SONO SUFFICIENTI GENERICI RIFERIMENTI AI PARAMETRI DI MERCATO)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 25-06-2019 N. 16907 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA MANCATA PREVISIONE DEL CRITERIO DI CALCOLO DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO, CRITERIO CHE DEVE ESSERE FACILMENTE INDIVIDUABILE; IL TASSO DI INTERESSE NON DEVE AVERE ALCUN MARGINE DI INCERTEZZA O DI DISCREZIONALITÀ IN CAPO ALL’ISTITUTO MUTUANTE)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 04-01-2022 N. 96 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA NON PUNTUALE SPECIFICAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE; OVE IL TASSO CONVENUTO SIA VARIABILE, NON SONO SUFFICIENTI GENERICI RIFERIMENTI AI PARAMETRI DI MERCATO)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 27-12-2023 N. 36026 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA MANCATA PREVISIONE DEL CRITERIO DI CALCOLO DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO, CRITERIO CHE DEVE ESSERE FACILMENTE INDIVIDUABILE; IL TASSO DI INTERESSE NON DEVE AVERE ALCUN MARGINE DI INCERTEZZA O DI DISCREZIONALITÀ IN CAPO ALL’ISTITUTO MUTUANTE)
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 25-07-2024 N. 20801 (MUTUI A TASSO VARIABILE: OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL TASSO EURIBOR ADOTTATO – BASE 360 O BASE 365 – PER LA PRECISAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO)
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 25-07-2024 N. 20801 (MUTUI A TASSO VARIABILE: OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL TASSO EURIBOR ADOTTATO – BASE 360 O BASE 365 – PER LA PRECISAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO)
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 25-07-2024 N. 20801 (MUTUI A TASSO VARIABILE: OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL TASSO EURIBOR ADOTTATO – BASE 360 O BASE 365 – PER LA PRECISAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO)
Si legge nella rivista “Le Controversie Bancarie – Novembre 2024 N. 87” nell’articolo delTeam Attuariale“SULLA FISSAZIONE DELL’EPOCA DI EQUIVALENZA NELLA STESURA DI PIANI DI AMMORTAMENTO NEI REGIMI FINANZIARI DELLA CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA E CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE: CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLA PRESENZA DEL FENOMENO ANATOCISTICO” che “… (…)… la domanda che sorge naturale porsi è la seguente (di shakespeariana memoria): C’È DELL’ANATOCISMO NEI PIANI AMMORTAMENTO REDATTI NEL REGIME DELLA CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE CON EPOCA INIZIALE DI EQUIVALENZA FINANZIARIA? E inoltre: È FORSE QUESTO IL MOTIVO DELLA PREFERENZA DATA ALLA CS.F DA TALUNI AUTORI CLASSICI DEL PASSATO? In questo articolo l’argomento è stato trattato quasi totalmente in forma numerica, ma, come detto in precedenza, la Matematica (Finanziaria e no) si basa sulle dimostrazioni, non già sulle interpretazioni, e pertanto, noi autori, cercheremo di colmare questa lacuna in un prossimo articolo, invitando, al tempo stesso, colleghi docenti di Matematica Finanziaria e/o Attuari, se interessati all’argomento, a porsi il problema … (…) …”.
Quanto alla “PREFERENZA DATA ALLA CS.F DA TALUNI AUTORI CLASSICI DEL PASSATO“, nel rinviare all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE, in considerazione che il Team Attuariale attribuisce alla dottrina del Prof. VAROLI GIUSEPPE e, soprattutto, della Prof.ssa CALIRI MARIA la tesi errata che l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 “anche se ammissibile dal punto di vista puramente algebrico, NON risulta accettabile dal punto di vista finanziario, economico e contabile” perché genera “risultati spuri” e, quindi, “solo l’epoca finale di equivalenza finanziaria dell’abbinamento CS.f sia l’unica possibile“, si allegano le pagine dei testi accademici di questi professori citate dal Team Attuariale nel documento allegato per provare al lettore che vi è stata da parte di questo gruppo di lavoro (ANTONIO ANNIBALI, ALESSANDRO ANNIBALI, CARLA BARACCHINI, FRANCESCO OLIVIERI) una mistificazione della dottrina da loro evidenziata come “trattazione classica (rif. VAROLI, CALIRI).”
Una domanda sorge spontanea: usando le parole del Prof.CARLO MARI, è giustificabile “ritoccare“ le citazioni della CALIRI e del VAROLI da parte del Team Attuariale per sostenere la tesi sbagliata della correttezza matematica della sola equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m?
La risposta è negativa perché il taroccamento ha come conseguenza che il “fronte del Bene” riceve attacchi immotivati da parte del “fronte del Male”: infatti, i bancari latu sensu, dotati della diligenza qualificata del BONUS ARGENTARIUS ex art. 1176, comma 2, c.c., e il PRESIDENTE COMMISSIONE SULL’ANATOCISMO A.M.A.S.E.S PRESSACCO FLAVIO sostengono immotivatamente che il “fronte del Bene” non è d’accordo su quale è la soluzione matematica da utilizzare in alternativa all’equazione illecita del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO.
In particolare, quanto alla domandaC’È DELL’ANATOCISMO NEI PIANI AMMORTAMENTO REDATTI NEL REGIME DELLA CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE CON EPOCA INIZIALE DI EQUIVALENZA FINANZIARIA?, non essendo lo scrivente né un “collega docente di Matematica Finanziaria” né un “collega Attuario”, si invita il Team Attuariale a leggere specificatamente le dimostrazioni matematiche delle pagine 17/18 dell’articolo del Prof.CARLO MARI pubblicato il 30/04/2024 sulla rivista “JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT” rubricato “AMORTIZING LOANS UNDER ARBITRARY DISCOUNT FUNCTIONS” per comprendere il successivo esempio numerico di un “semplice studioso della dottrina matematica storica” che solleva la seguente domanda: C’È DELL’ANATOCISMO NEI PIANI AMMORTAMENTO REDATTI NEL REGIME DELLA CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE CON EPOCA FINALE DI EQUIVALENZA FINANZIARIA?
Ora, usando la metodologia delle “manipolazioni numeriche” del Team Attuariale nell’articolo in commento, si mostra l’identicoPIANO DI AMMORTAMENTO della 12 rate annuali costanti posticipate di euro 11,83 calcolate con 10 TASSI ANNUI VARIABILI con la formula del REGIME COMPOSTO che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO COMMERCIALE 360/360, cioè la rata 08bis del SOFTWARE GRATUITO di calcolo di questo sito.
Lo scrivente “semplice studioso della dottrina matematica storica”, in conseguenza di questo esempio numerico, solleva la seguente domanda: C’È DELL’ANATOCISMO NEI PIANI AMMORTAMENTO REDATTI NEL REGIME DELLA CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE CON EPOCA FINALE DI EQUIVALENZA FINANZIARIA?
Lo scrivente “semplice studioso della dottrina matematica storica” evidenzia che il Team Attuariale non ha capito il senso della dottrina del Prof. INSOLERA che delucida di REGIMI EQUIVALENTIche consentono il passaggio dall’uno all’altro, ottenendo stesse conclusioni: il REGIME SEMPLICENON è equivalente al REGIME COMPOSTO perchè non può essere paragonato un PRESTITO A TASSO FISSO in SEMPLICE con un PRESTITO CON TASSI VARIABILI in COMPOSTO.
Con la speranza che il Prof.CARLO MARI replichi compiutamente da un punto di vista matematico al Team Attuariale su tutte le “castronerie” pubblicate nella rivista “Le Controversie Bancarie – Agosto 2024 N. 84” , nella rivista “Le Controversie Bancarie – Settembre 2024 N. 85” , nella rivista “Le Controversie Bancarie – Ottobre 2024 N. 86” e nella rivista “Le Controversie Bancarie – Novembre 2024 N. 87” .
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”
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