PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”
TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 09-10-2023 N. 588(il Dott. Provenzano in questa sentenza ha preso una posizione netta a favore della formula di determinazione della rata costante posticipata del PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 nel paragrafo “L’ESITO DEL GIUDIZIO – LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO CONFORME A LEGGE” a partire dalla pagina 95 delle motivazioni)
TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 09-10-2023 N. 588(il Dott. Provenzano in questa sentenza ha preso una posizione netta a favore della formula di determinazione della rata costante posticipata del PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 nel paragrafo “L’ESITO DEL GIUDIZIO – LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO CONFORME A LEGGE” a partire dalla pagina 95 delle motivazioni)
TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 09-10-2023 N. 588(il Dott. Provenzano in questa sentenza ha preso una posizione netta a favore della formula di determinazione della rata costante posticipata del PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 nel paragrafo “L’ESITO DEL GIUDIZIO – LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO CONFORME A LEGGE” a partire dalla pagina 95 delle motivazioni)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 29-01-2013 N. 2072 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA MANCATA PREVISIONE DELLA PERCENTUALE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO; IL TASSO DI INTERESSE NON DEVE AVERE ALCUN MARGINE DI INCERTEZZA O DI DISCREZIONALITÀ IN CAPO ALL’ISTITUTO MUTUANTE)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 27-11-2014 N. 25205 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA MANCATA PREVISIONE SIA DELLA PERCENTUALE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO SIA DEL SUO CRITERIO DI CALCOLO CHE DEVE ESSERE FACILMENTE INDIVIDUABILE; IL TASSO DI INTERESSE NON DEVE AVERE ALCUN MARGINE DI INCERTEZZA O DI DISCREZIONALITÀ IN CAPO ALL’ISTITUTO MUTUANTE)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 30-03-2018 N. 8028 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA NON PUNTUALE SPECIFICAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE; OVE IL TASSO CONVENUTO SIA VARIABILE, NON SONO SUFFICIENTI GENERICI RIFERIMENTI AI PARAMETRI DI MERCATO)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 25-06-2019 N. 16907 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA MANCATA PREVISIONE DEL CRITERIO DI CALCOLO DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO, CRITERIO CHE DEVE ESSERE FACILMENTE INDIVIDUABILE; IL TASSO DI INTERESSE NON DEVE AVERE ALCUN MARGINE DI INCERTEZZA O DI DISCREZIONALITÀ IN CAPO ALL’ISTITUTO MUTUANTE)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 04-01-2022 N. 96 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA NON PUNTUALE SPECIFICAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE; OVE IL TASSO CONVENUTO SIA VARIABILE, NON SONO SUFFICIENTI GENERICI RIFERIMENTI AI PARAMETRI DI MERCATO)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 27-12-2023 N. 36026 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA MANCATA PREVISIONE DEL CRITERIO DI CALCOLO DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO, CRITERIO CHE DEVE ESSERE FACILMENTE INDIVIDUABILE; IL TASSO DI INTERESSE NON DEVE AVERE ALCUN MARGINE DI INCERTEZZA O DI DISCREZIONALITÀ IN CAPO ALL’ISTITUTO MUTUANTE)
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 25-07-2024 N. 20801 (MUTUI A TASSO VARIABILE: OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL TASSO EURIBOR ADOTTATO – BASE 360 O BASE 365 – PER LA PRECISAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO)
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 25-07-2024 N. 20801 (MUTUI A TASSO VARIABILE: OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL TASSO EURIBOR ADOTTATO – BASE 360 O BASE 365 – PER LA PRECISAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO)
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 25-07-2024 N. 20801 (MUTUI A TASSO VARIABILE: OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL TASSO EURIBOR ADOTTATO – BASE 360 O BASE 365 – PER LA PRECISAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO)
ALLE RESTITUZIONI CONTRATTUALI NEI FINANZIAMENTI RATEALI È APPLICABILE L’ART. 1284, COMMA 4, C.C.
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 03-01-2023 N. 61, gli ermellini hanno affermato, in sintesi, che lamera azione di RIPETIZIONE DELL’INDEBITO esperita dal correntista, per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla propria banca sulla base di clausole contrattuali nulle, costituisce un’azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto CONTRATTUALE tra istituto di credito e cliente. Infatti, si tratta di un’azione restitutoria relativa all’inadempimento di un accordocontrattuale e, di conseguenza, il relativo credito resta assoggettato alla disposizione di cui all’art. 1284, IV comma c.c..
COME SI DEVE APPLICARE IL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1224 E 1284 CODICE CIVILE
Nel rinviare all’articolo IL TASSO DI MORA APPLICABILE EX ART. 1224 C.C. IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO RATEALE e all’articolo CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 03-01-2023 N. 61, gli ermellini hanno affermato in questa ordinanza che “… (…) … si deve tenere conto del fatto che le previsioni di cui all’art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il TASSO DI MORA nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l’art. 1284 c.c., comma 4, riguarda invece solo il TASSO DEGLI INTERESSI DI MORA per il periodo successivo all’inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell’altra.
SI DETERMINA L’APPLICAZIONE DELL’ART. 1284, COMMA 4, C.C. NEL PROCESSO DI COGNIZIONE E NON NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO
Nel rinviare all’articolo INTERESSI LEGALI MAGGIORATI AI SENSI DELL’ART. 1284, COMMA 4, C.C. (C.D. INTERESSE COMMERCIALE EX D.LGS. 231/2002), sia con la sentenza di Cassazione del 23/04/2020, n. 8128 sia con la sentenza di Cassazione del 04/08/2023, n. 23846, i giudici di legittimità hanno affermato che, in tema di ESECUZIONE FORZATA fondata su titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell’esecuzione non ha poteri di cognizione e di accertamento dei fatti, ma deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nel titolo esecutivo.
ARTICOLO
Interessi legali maggiorati ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c. (c.d. Interesse Commerciale ex D.lgs. 231/2002)
La sentenza della Cassazione Civile Sez. Unite del 07/05/2024n. 12449 ha stabilito che con l’espressione “interessi legali”, in assenza di specificazione, deve intendersi la misura degli interessi prevista dal primo comma dell’art. 1284 c.c. e NON quella da utilizzarsi nelle transazioni commerciali di cui al quarto commadell’art. 1284 c.c..
In altre parole, ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Pertanto, il giudice dell’ESECUZIONE, davanti ad un titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione e, quindi, deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo, realizzando così un’attività meramente esecutiva. Al giudice dell’ESECUZIONE è, infatti, preclusa qualsiasi attività di integrazione.
La sentenza della Cassazione Civile Sez. Unite del 07/05/2024n. 12449 evidenzia che il quarto comma dell’art. 1284 c.c. rinvia ad una fattispecie “i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge generale collega l’effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l’altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”. Da ciò consegue che “la spettanza del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (…) per il generale obbligo del giudice di provvedere sulla domanda, deve essere risolta con uno specifico accertamento giurisdizionale” sulla sussistenza dei presupposti di legge, nonché della data di decorrenza degli interessi in discorso, che verifica che non vi sia una diversa e valida determinazione contrattuale della misura degli interessi.
In altre parole, per la sentenza della Cassazione Civile Sez. Unite del 07/05/2024n. 12449 il giudice di COGNIZIONE deve “svolgere l’accertamento, propriamente giurisdizionale, di corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta di spettanza degli interessi maggiorati. Il giudizio sussuntivo, risolutivo sul punto della controversia, ricade nell’attività di cognizione, che fonda il titolo esecutivo giudiziale e che deve necessariamente essere svolta ai fini del provvedimento da emettere sulla domanda”.
Per le ragioni sovraesposte, per la sentenza della Cassazione Civile Sez. Unite del 07/05/2024n. 12449 la mera indicazione nel titolo degli “interessi legali” è inidonea ad integrare il citato accertamento giurisdizionale. Ne deriva che, se il titolo è silente, il creditore non può conseguire in sede esecutiva il pagamento di “interessi legali maggiorati”, quali quelli previsti dal quarto comma dell’art. 1284 c.c. (stante l’impossibilità del giudice dell’ESECUZIONE di integrare il titolo), ma deve ricorrere al rimedio dell’impugnazione.
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”
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