In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI. In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
In questoVOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI. In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”
STRALCIO DELLA PERIZIA SUI FINANZIAMENTI RATEALI
STRALCIO DELLA DENUNCIA-QUERELA SUI FINANZIAMENTI RATEALI
TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 09-10-2023 N. 588(il Dott. Provenzano in questa sentenza ha preso una posizione netta a favore della formula di determinazione della rata costante posticipata del PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 nel paragrafo “L’ESITO DEL GIUDIZIO – LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO CONFORME A LEGGE” a partire dalla pagina 95 delle motivazioni)
TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 09-10-2023 N. 588(il Dott. Provenzano in questa sentenza ha preso una posizione netta a favore della formula di determinazione della rata costante posticipata del PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 nel paragrafo “L’ESITO DEL GIUDIZIO – LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO CONFORME A LEGGE” a partire dalla pagina 95 delle motivazioni)
TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 09-10-2023 N. 588(il Dott. Provenzano in questa sentenza ha preso una posizione netta a favore della formula di determinazione della rata costante posticipata del PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 nel paragrafo “L’ESITO DEL GIUDIZIO – LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO CONFORME A LEGGE” a partire dalla pagina 95 delle motivazioni)
TRIBUNALE DI PRATO, SENTENZA DEL 17-06-2025 N. 365 (MUTUO ALL’ITALIANA con prove empiriche dell’applicazione del REGIME COMPOSTO e con il ricalcolo nel REGIME SEMPLICE con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto”)
TRIBUNALE DI PRATO, SENTENZA DEL 17-06-2025 N. 365 (MUTUO ALL’ITALIANA con prove empiriche dell’applicazione del REGIME COMPOSTO e con il ricalcolo nel REGIME SEMPLICE con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto”)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 29-01-2013 N. 2072 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA MANCATA PREVISIONE DELLA PERCENTUALE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO; IL TASSO DI INTERESSE NON DEVE AVERE ALCUN MARGINE DI INCERTEZZA O DI DISCREZIONALITÀ IN CAPO ALL’ISTITUTO MUTUANTE)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 27-11-2014 N. 25205 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA MANCATA PREVISIONE SIA DELLA PERCENTUALE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO SIA DEL SUO CRITERIO DI CALCOLO CHE DEVE ESSERE FACILMENTE INDIVIDUABILE; IL TASSO DI INTERESSE NON DEVE AVERE ALCUN MARGINE DI INCERTEZZA O DI DISCREZIONALITÀ IN CAPO ALL’ISTITUTO MUTUANTE)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 30-03-2018 N. 8028 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA NON PUNTUALE SPECIFICAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE; OVE IL TASSO CONVENUTO SIA VARIABILE, NON SONO SUFFICIENTI GENERICI RIFERIMENTI AI PARAMETRI DI MERCATO)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 25-06-2019 N. 16907 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA MANCATA PREVISIONE DEL CRITERIO DI CALCOLO DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO, CRITERIO CHE DEVE ESSERE FACILMENTE INDIVIDUABILE; IL TASSO DI INTERESSE NON DEVE AVERE ALCUN MARGINE DI INCERTEZZA O DI DISCREZIONALITÀ IN CAPO ALL’ISTITUTO MUTUANTE)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 04-01-2022 N. 96 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA NON PUNTUALE SPECIFICAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE; OVE IL TASSO CONVENUTO SIA VARIABILE, NON SONO SUFFICIENTI GENERICI RIFERIMENTI AI PARAMETRI DI MERCATO)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 27-12-2023 N. 36026 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA MANCATA PREVISIONE DEL CRITERIO DI CALCOLO DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO, CRITERIO CHE DEVE ESSERE FACILMENTE INDIVIDUABILE; IL TASSO DI INTERESSE NON DEVE AVERE ALCUN MARGINE DI INCERTEZZA O DI DISCREZIONALITÀ IN CAPO ALL’ISTITUTO MUTUANTE)
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 25-07-2024 N. 20801 (MUTUI A TASSO VARIABILE: OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL TASSO EURIBOR ADOTTATO – BASE 360 O BASE 365 – PER LA PRECISAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO)
CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 29-05-2025 N. 802 (MUTUO A TASSO VARIABILE CON TASSO ANNUO AL MOMENTO DEL CONTRATTO ERRATO PER IMPRECISIONE DELLA RILEVAZIONE DEL VALORE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO A CUI AGGIUNGERE LO SPREAD)
TRIBUNALE DI PRATO, SENTENZA DEL 17-06-2025 N. 365 (MUTUO ALL’ITALIANA con prove empiriche dell’applicazione del REGIME COMPOSTO e con il ricalcolo nel REGIME SEMPLICE con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto”)
TRIBUNALE DI PRATO, SENTENZA DEL 17-06-2025 N. 365 (MUTUO ALL’ITALIANA con prove empiriche dell’applicazione del REGIME COMPOSTO e con il ricalcolo nel REGIME SEMPLICE con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto”)
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 25-07-2024 N. 20801 (MUTUI A TASSO VARIABILE: OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL TASSO EURIBOR ADOTTATO – BASE 360 O BASE 365 – PER LA PRECISAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO)
Mutuo Condizionato: Validità del mutuo ipotecario con somma erogata contestualmente messa in un deposito vincolato – Criteri di valutazione ai fini usura del deposito infruttifero
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 25-07-2024 N. 20801 (MUTUI A TASSO VARIABILE: OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL TASSO EURIBOR ADOTTATO – BASE 360 O BASE 365 – PER LA PRECISAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO)
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 19-03-2025 N. 7382 (MUTUO A TASSO VARIABILE con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE e dell’USURA utilizzando i dati dell’atto di mutuo e delle quietanze)
Il diritto del cliente di ottenere ex art. 117, comma 1, TUB copia del contratto e l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
L’ordinanza della Cassazione del 05/01/2026 n. 251 si è pronunciata sulla diversa portata dell’obbligo in capo alla banca di consegnare al cliente copia del CONTRATTO sancito dall’art. 117, comma 1, TUB rispettoall’obbligo di consegnare al cliente copia della DOCUMENTAZIONE BANCARIAinerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni di cui all’art. 119, comma 4, TUB.
L’ordinanza della Cassazione del 05/01/2026 n. 251 riguarda il caso di un cliente che ha ottenuto un decreto ingiuntivo avverso la banca per ricevere copia di un CONTRATTO di conto corrente stipulato nel 1998. Il decreto ingiuntivo è stato confermato sia in primo grado in sede di opposizione sia dalla sentenza di appello, contro la quale l’intermediario ha ricorso in Cassazione. La Corte ha respinto il ricorso in quanto la banca non ha provato in sede di merito che la copia delCONTRATTOdi conto corrente è stata effettivamente consegnata.
Nel respingere il ricorso, l’ordinanza della Cassazione del 05/01/2026 n. 251 ha rilevato come sia solamente in forza dell’art. 117, comma 1, TUB che il cliente della banca possa esigereche il DOCUMENTO CONTRATTUALE gli sia consegnatosia insede di stipula“(e le istruzioni della Banca d’Italia del 2009 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, dispongono che la consegna sia attestata, nel caso di contratto concluso dal consumatore, mediante un’apposita sottoscrizione, da parte di quest’ultimo, ulteriore rispetto alla firma del contratto, da apporsi sull’esemplare del contratto conservato dal finanziatore)”siaanche dopo. Il citato art. 117, però,“non prevede affatto che la banca, una volta abbia provveduto alla consegna al cliente dell’esemplare del contratto, sia tenuta a rilasciargliene ulteriori copie”. Infatti, il DOCUMENTO CONTRATTUALE è estraneo alla fattispecie della norma di carattere generale contenuta nell’art. 119, comma 4, TUB, che riguarda solo la “DOCUMENTAZIONE inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Conseguentemente, “non vi è modo di assumere che il correntista abbia un diritto sostanziale al rilascio della scrittura privata, da considerarsi autonomo e ulteriore rispetto a quello che a lui deriva dalla conclusione del negozio: obbligo che la banca deve assolvere in occasione della stipula”.
Pertanto, per l’ordinanza della Cassazione del 05/01/2026 n. 251 si pongono due situazioni alternative: a) se il cliente ha già ricevuto l’esemplare del CONTRATTO, “allora non potrà pretendere di esercitare una seconda volta il diritto alla consegna, il quale ha già trovato attuazione, potendo al più invocare, nel corso del processo di cui sia parte, che si provveda ex 210 c.p.c. all’esibizione del documento che abbia in ipotesi smarrito, e di cui reputi necessaria l’acquisizione”. In ogni caso, secondo la Corte, è da “negare che il cliente abbia il diritto di esigere dalla banca, in base all’art. 119, comma 4, t.u.b., una copia del contratto da lui già ricevuto”. b) se il cliente non ha ricevuto l’esemplare del CONTRATTO, “avrà il diritto di ottenerne la consegna, giusta l’art. 117, comma 1, t.u.b., anche a mezzo di decreto ingiuntivo, nel rispetto della prescrizione – quella ordinaria decennale – che gli venga eventualmente opposta, la quale decorrerà dal momento in cui il diritto in questione poteva essere fatto valere ex2935 c.c., e cioè dal tempo dell’avvenuto perfezionamento del negozio”.
Cassazione Civile, ordinanza del 05/01/2026 n. 251
Corte d’Appello di Catania, sentenza del 12/01/2021 n. 104
Tribunale di Catania, sentenza del 08/03/2018 n. 1099
In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI. In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
In questoVOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI. In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”
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