CORTE DI GIUSTIZIA UE SULLE CLAUSOLE ABUSIVE DEI MUTUI IPOTECARI DEI CONSUMATORI

Quanto all’individuazione di quali siano le clausole ABUSIVE VESSATORIE di un contratto di FINANZIAMENTO RATEALE sottoscritto da un consumatore, si rinvia, in merito all’INDETERMINATEZZA IN GENERALE del TASSO CORRISPETTIVO, sia all’articolo CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 21-06-2021 N. 18275 che richiama la CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 03-03-2020 CAUSA 125-18 (CASO GÓMEZ DEL MORAL GUASCH) sia all’articolo CORTE DI APPELLO DI MILANO, SENTENZA DEL 06-09-2022 N. 2836 (LA CLUSOLA FLOOR É UNA CLUSOLA ABUSIVA) sia all’articolo CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 08-09-2022 CAUSE RIUNITE 80/21 E 82/21 (MUTUO DENOMINATO IN VALUTA ESTERA) sia all’articolo CORTE DI GIUSTIZIA, ORDINANZA DEL 06-12-2021 CAUSA 670/20 (CASO ERSTE BANK UNGHERIA) (MUTUO DENOMINATO IN VALUTA ESTERA) sia all’articolo TRIBUNALE DI LA SPEZIA, SENTENZA DEL 21-12-2021 N. 739 (MUTUI IN FRANCHI SVIZZERI).

Quanto alla possibilità di sacrificare, in alcune condizioni, il principio della certezza del giudicato quando il giudice italiano non ha fatto una pronuncia esplicita sulla legittimità delle clausole contrattuali, si rinvia all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 06-04-2023 N. 9479 dove gli ermellini si sono espressi sulla questione inerente al c.d. “giudicato implicito” alla luce dei principi di diritto delle sentenze della Corte di giustizia UE tutte del 17 maggio 2022 delle cause C-600/19, C-725/19, C-869/19 e delle cause riunite C-693/19 in merito alle clausole ABUSIVE VESSATORIE dei contratti del consumatore.

La causa C-520/21 Bank M. istruita presso la Corte di Giustizia Ue ha per oggetto la possibilità da parte del consumatore “di chiedere, nel caso in cui il contratto di MUTUO venga dichiarato NULLO, ulteriori somme relative all’utilizzo del denaro, oltre al rimborso delle prestazioni pecuniarie eseguite e agli interessi.”

Si legge nel Comunicato Stampa del 15/06/2023 della Corte di Giustizia che nel 2008, un consumatore e sua moglie hanno concluso un contratto di mutuo ipotecario con la Bank M. Il mutuo era indicizzato in franchi svizzeri (CHF), e le rate mensili dovevano essere pagate in zloty polacchi (PLN) previa conversione in applicazione del tasso di cambio di vendita del CHF, conformemente alla tabella dei tassi di cambio di valuta estera applicati dalla Bank M. il giorno del pagamento di ogni rata mensile. Ritenendo che le clausole di conversione che determinano il tasso di cambio siano abusive e che la loro presenza renda invalido tale contratto nella sua interezza, il consumatore ha proposto ricorso contro la Bank M. dinanzi al tribunale circondariale di Varsavia. Egli chiede il pagamento di un importo corrispondente alla metà del profitto che la Bank M. ha realizzato utilizzando, durante un determinato periodo, le rate mensili pagate in esecuzione del contratto. A sostegno del proprio ricorso il consumatore sostiene che la Bank M. avrebbe percepito tali rate mensili senza nessun fondamento giuridico. Il giudice polacco chiede alla Corte di giustizia se la direttiva concernente le clausole abusive, nonché i principi di effettività, certezza del diritto e proporzionalità consentano alle parti di un contratto di mutuo ipotecario, dichiarato nullo per il motivo che non può sussistere dopo l’eliminazione delle clausole abusive, di chiedere una compensazione che ecceda il rimborso degli importi rispettivamente versati sulla base di tale contratto, nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda formale.

In particolare, si legge nella DOMANDA PREGIUDIZIALE che “Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le CLAUSOLE ABUSIVE nei contratti stipulati con i consumatori nonché i principi di effettività, certezza del diritto e proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali secondo la quale, nel caso in cui un contratto di MUTUO concluso tra una banca e un consumatore sia dichiarato NULLO fin dall’inizio, in quanto contenente CLAUSOLE ABUSIVE, le parti, oltre al rimborso del denaro versato nell’esecuzione di tale contratto (la banca – il CAPITALE ACCREDITATO, il consumatore – le RATE, le SPESE, le COMMISSIONI ed i PREMI ASSICURATIVI) e agli INTERESSI LEGALI DI MORA dovuti dal momento della richiesta di pagamento, possono chiedere QUALSIASI ALTRO CORRISPETTIVO, comprese le somme (in particolare, la remunerazione, il risarcimento, il rimborso delle spese o la valorizzazione della prestazione) dovute per il fatto che: 1) il soggetto che ha eseguito la prestazione pecuniaria è stato temporaneamente privato della possibilità di utilizzare il proprio denaro, perdendo in questo modo la possibilità di investirlo e di trarne profitto; 2) il soggetto che ha eseguito la prestazione pecuniaria ha sostenuto costi di gestione del contratto di mutuo e di trasferimento del denaro all’altra parte; 3) il soggetto che ha ricevuto la prestazione pecuniaria ha beneficiato del fatto che poteva utilizzare temporaneamente il denaro altrui, compresa la possibilità di investirlo e quindi trarne profitto; 4) il soggetto che ha ricevuto la prestazione pecuniaria ha avuto la possibilità di utilizzare temporaneamente il denaro altrui a titolo gratuito, il che, in condizioni di mercato, non sarebbe stato possibile; 5) il potere d’acquisto del denaro è diminuito col passare del tempo, il che implica una perdita effettiva per il soggetto che ha eseguito la prestazione pecuniaria; 6) la messa a disposizione temporanea del denaro può essere considerata come la fornitura di un servizio per il quale il soggetto che ha eseguito la prestazione pecuniaria non ha percepito remunerazione.”

In data 16/02/2023 sono state pubblicate le conclusioni dell’Avvocato Generale Anthony Michael Collins della Corte di Giustizia Ue nella causa C-520/21 Bank M..

In particolare, l’Avvocato Generale, interpretando l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE sulle CLAUSOLE ABUSIVE nei contratti stipulati con i consumatori, ha ritenuto che tali disposizioni:

1) non ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali secondo la quale, nel caso in cui un contratto di MUTUO concluso tra un consumatore e una banca sia dichiarato NULLO fin dall’inizio in quanto contenente CLAUSOLE ABUSIVE,il consumatore, oltre al rimborso del DENARO VERSATO nell’esecuzione di tale contratto e al versamento di INTERESSI LEGALI DI MORA a partire dalla data della domanda di rimborso, può avanzare ULTERIORI PRETESE nei confronti della banca in conseguenza di tale accertamento. Spetta al giudice nazionale stabilire, in riferimento al proprio diritto nazionale, se i consumatori abbiamo il diritto di avanzare PRETESE DI TALE NATURA e, in tal caso, pronunciarsi nel merito.

2) ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali secondo la quale, nel caso in cui un contratto di MUTUO concluso tra un consumatore e una banca sia dichiarato NULLO fin dall’inizio in quanto contenente CLAUSOLE ABUSIVEla banca, in aggiunta al rimborso delle SOMME CORRISPOSTE in adempimento di esso e al pagamento degli INTERESSI DI MORA AL TASSO LEGALE dalla data della domanda di rimborso, può avanzare ULTERIORI PRETESE nei confronti del consumatore in conseguenza di tale accertamento.”

In altre parole, l’Avvocato Generale evidenzia come la Direttiva non regoli le conseguenze giuridiche dell’invalidità di un contratto con un consumatore connesso alla presenza della CLAUSOLE ABUSIVE. Tali conseguenze sono determinate dagli Stati membri, in conformità con il diritto dell’UE. In tal senso, l’Avvocato Generale ritiene che la Direttiva non osti a disposizioni legislative nazionali che agevolano il consumatore nel far valere DOMANDE ULTERIORI rispetto al rimborso delle RATE, delle SPESE, delle COMMISSIONI e dei PREMI ASSICURATIVI versati in forza di un contratto di MUTUO ipotecario invalido. Spetta comunque al giudice nazionale decidere sulla fondatezza delle PRETESE AVANZATE dai consumatori in conformità con l’ordinamento nazionale.

La soluzione proposta è giustificata dallo scopo della Direttiva, che è quello di fornire ai consumatori un elevato livello di protezione. Le CLAUSOLE ABUSIVE non producono effetti vincolanti nei confronti del consumatore, quindi egli deve beneficiare del ripristino della posizione di diritto e di fatto nella quale si sarebbe trovato in assenza di tali clausole.

L’Avvocato Generale ritiene che la facoltà di promuovere azioni aventi uno scopo più ampio rispetto al mero rimborso delle somme versate e dei relativi interessi possa incoraggiare i consumatori ad esercitare i diritti che gli vengono riconosciuti dalla direttiva e, nel contempo, scoraggiare gli intermediari creditizi dall’inserire CLAUSOLE ABUSIVE nei loro contratti.

Per contro, un intermediario creditizio non deve avere il diritto di avanzare, nei confronti di un consumatorePRETESE ULTERIORI rispetto al rimborso della SOMMA EROGATA e al pagamento degli INTERESSI LEGALI DI MORA dalla data della domanda di rimborso. L’invalidità del contratto di MUTUO ipotecario, infatti, si manifesta come conseguenza dell’inserimento in esso di CLAUSOLE ABUSIVE, e l’intermediario creditizio NON può trarre alcun vantaggio economico da una situazione che esso abbia creato sulla base di una propria condotta illecita.

In data 15/06/2023 la Corte di Giustizia ha emesso la sentenza nella causa C-520/21 Bank M. stabilendo che “Nel contesto dell’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario nella sua interezza per il motivo che quest’ultimo non può sussistere dopo l’eliminazione delle clausole abusive, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che:

–        essi NON OSTANO a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale il consumatore ha il diritto di chiedere all’istituto di credito una compensazione che vada oltre il rimborso delle rate mensili versate e delle spese pagate per l’esecuzione di tale contratto, nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento, purché gli obiettivi della direttiva 93/13 e il principio di proporzionalità siano rispettati; e

–        essi OSTANO a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale l’istituto di credito ha il diritto di chiedere al consumatore una compensazione che vada oltre il rimborso del capitale versato per l’esecuzione di tale contratto, nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento.

Si legge nel Comunicato Stampa del 15/06/2023 della Corte di Giustizia che la Corte osserva che la direttiva non disciplina espressamente le conseguenze derivanti dall’invalidità di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore dopo l’eliminazione delle clausole abusive. La determinazione di dette conseguenze spetta agli Stati membri, purché le norme stabilite siano compatibili con il diritto dell’Unione e, in particolare, con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva. La Corte precisa che detta compatibilità dipende dal fatto che le norme nazionali, da un lato, consentano di ristabilire, in diritto e in fatto, la situazione in cui si sarebbe trovato il consumatore in assenza del contratto dichiarato invalido e, dall’altro, non compromettano l’effetto dissuasivo perseguito dalla direttiva.

Secondo la Corte, la facoltà, per un consumatore, di reclamare, nei confronti della banca, crediti che eccedano il rimborso delle rate mensili versate non sembra compromette gli obiettivi summenzionati. In particolare, una tale facoltà può contribuire a dissuadere i professionisti dall’inserire clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in quanto il loro inserimento, comportando la nullità di tali contratti, potrebbe causare conseguenza finanziarie superiori alla restituzione degli importi versati dal consumatore e, se del caso, al pagamento di interessi di mora. Tuttavia, spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia, se il fatto di accogliere siffatte pretese del consumatore rispetti il principio di proporzionalità.

Peraltro, la direttiva osta a che la banca possa chiedere al consumatore una compensazione eccedente il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi di mora al tasso legale. La Corte ritiene che la concessione di un tale diritto contribuirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti. Peraltro, l’effettività della tutela conferita ai consumatori dalla direttiva sarebbe compromessa se questi ultimi, quando reclamano i loro diritti derivanti da tale direttiva, fossero esposti al rischio di dover pagare una siffatta compensazione. Tale interpretazione rischierebbe di creare situazioni in cui sarebbe più vantaggioso, per i consumatori, proseguire l’esecuzione del contratto contenente una clausola abusiva piuttosto che esercitare i diritti che essi traggono dalla suddetta direttiva.

La Corte sottolinea che, ne caso di specie, l’eventuale annullamento del contratto di mutuo ipotecario è una conseguenza dell’impiego di clausole abusive da parte della Bank M. Di conseguenza, non si può ammettere né che una parte tragga vantaggi economici dal suo comportamento illecito, né che quest’ultima sia risarcita per gli svantaggi provocati da un siffatto comportamento.

Inoltre, la Corte ha giudicato che l’argomento relativo alla stabilità dei mercati finanziari non è rilevante nell’ambito dell’interpretazione della direttiva, che mira a tutelare i consumatori. Peraltro, i professionisti non possono eludere gli obiettivi perseguiti dalla direttiva adducendo, come motivo, la salvaguardia della stabilità dei mercati finanziari. Infatti, spetta agli istituti bancari organizzare le loro attività in modo conforme a tale direttiva.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”