
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
MUTUI A TASSO VARIABILE: OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL TASSO EURIBOR ADOTTATO – BASE 360 O BASE 365 – PER LA PRECISAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO
MUTUI A TASSO VARIABILE: L’IMPORTO DEGLI INTERESSI PATTUITI NON RISULTA DETERMINABILE SE IL PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE OMETTE DI INDICARE LA QUOTA INTERESSI (PDA TASSO D’INGRESSO)
Deve ritenersi, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 20801/2024) che, affinché la clausola contrattuale di indicizzazione del tasso di interesse variabile in base al parametro Euribor possa soddisfare la condizione di determinatezza, è necessario che delimiti con precisione i criteri di rilevazione dell’Euribor. Nel caso di specie, il contratto indica la data di rilevazione e la durata dell’Euribor, ma non il divisore, ossia il numero di giorni da prendere in considerazione per il calcolo. La pattuizione è pertanto nulla per indeterminatezza e da ciò deriva, al pari del caso di mancata pattuizione, l’applicazione del criterio integrativo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), del TUB.
In ogni caso, anche volendo aderire alla tesi del C.t.p dell’opposta, secondo la quale “l’indicazione dell’Euribor in contratto deve intendersi univocamente riferita a quello rilevato in modo standard… ossia l’Euribor a base 360…” deve anche evidenziarsi che, tanto il piano di ammortamento allegato al contratto originario, quanto quello allegato al successivo patto del 18.06.15, indicavano esclusivamente pagina 15 di 17 le quote capitali delle rate “crescenti”, senza precisare l’ammontare complessivo delle stesse e la quota interessi. Tali dati, al pari della metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi, non erano esplicitati neppure in contratto.
Inoltre, il patto del 2015 faceva riferimento a due rate interessi scadenti il 30/06/2015 pari ad € 26.864,18 (pratica n. 83208/01) ed € 9.715,72 (pratica nr. 83208/202), senza, anche in tal caso chiarire come le stesse fossero state determinate. Per quanto sopra, non essendovi negli accordi conclusi tra le parti un’univoca indicazione degli interessi pattuiti o dei criteri per calcolarli, l’importo ingiunto deve essere rideterminato secondo i seguenti conteggi svolti dal C.t.u., esenti da errori metodologici, applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 T.u.b. e determinando il dovuto al momento della decadenza dal beneficio del termine“.
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
