CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 05-01-2026 N. 251

Il diritto del cliente di ottenere ex art. 117, comma 1, TUB copia del contratto e l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

L’ordinanza della Cassazione del 05/01/2026 n. 251 si è pronunciata sulla diversa portata dell’obbligo in capo alla banca di consegnare al cliente copia del CONTRATTO sancito dall’art. 117, comma 1, TUB rispettoall’obbligo di consegnare al cliente copia della DOCUMENTAZIONE BANCARIAinerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni di cui all’art. 119, comma 4, TUB. 

L’ordinanza della Cassazione del 05/01/2026 n. 251 riguarda il caso di un cliente che ha ottenuto un decreto ingiuntivo avverso la banca per ricevere copia di un CONTRATTO di conto corrente stipulato nel 1998. Il decreto ingiuntivo è stato confermato sia in primo grado in sede di opposizione sia dalla sentenza di appello, contro la quale l’intermediario ha ricorso in Cassazione. La Corte ha respinto il ricorso in quanto la banca non ha provato in sede di merito che la copia delCONTRATTO di conto corrente è stata effettivamente consegnata.

Nel respingere il ricorso, l’ordinanza della Cassazione del 05/01/2026 n. 251 ha rilevato come sia solamente in forza dell’art. 117, comma 1, TUB che il cliente della banca possa esigere che il DOCUMENTO CONTRATTUALE gli sia consegnato sia in sede di stipula “(e le istruzioni della Banca d’Italia del 2009 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, dispongono che la consegna sia attestata, nel caso di contratto concluso dal consumatore, mediante un’apposita sottoscrizione, da parte di quest’ultimo, ulteriore rispetto alla firma del contratto, da apporsi sull’esemplare del contratto conservato dal finanziatore)” sia anche dopo. Il citato art. 117, però, “non prevede affatto che la banca, una volta abbia provveduto alla consegna al cliente dell’esemplare del contratto, sia tenuta a rilasciargliene ulteriori copie. Infatti, il DOCUMENTO CONTRATTUALE è estraneo alla fattispecie della norma di carattere generale contenuta nell’art. 119, comma 4, TUB, che riguarda solo laDOCUMENTAZIONE inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Conseguentemente, “non vi è modo di assumere che il correntista abbia un diritto sostanziale al rilascio della scrittura privata, da considerarsi autonomo e ulteriore rispetto a quello che a lui deriva dalla conclusione del negozio: obbligo che la banca deve assolvere in occasione della stipula”.

Pertanto, per l’ordinanza della Cassazione del 05/01/2026 n. 251 si pongono due situazioni alternative: a) se il cliente ha già ricevuto l’esemplare del CONTRATTO, “allora non potrà pretendere di esercitare una seconda volta il diritto alla consegna, il quale ha già trovato attuazione, potendo al più invocare, nel corso del processo di cui sia parte, che si provveda ex 210 c.p.c. all’esibizione del documento che abbia in ipotesi smarrito, e di cui reputi necessaria l’acquisizione. In ogni caso, secondo la Corte, è da negare che il cliente abbia il diritto di esigere dalla banca, in base all’art. 119, comma 4, t.u.b., una copia del contratto da lui già ricevuto”. b) se il cliente non ha ricevuto l’esemplare del CONTRATTO, “avrà il diritto di ottenerne la consegna, giusta l’art. 117, comma 1, t.u.b., anche a mezzo di decreto ingiuntivo, nel rispetto della prescrizione – quella ordinaria decennale che gli venga eventualmente opposta, la quale decorrerà dal momento in cui il diritto in questione poteva essere fatto valere ex 2935 c.c., e cioè dal tempo dell’avvenuto perfezionamento del negozio.

Cassazione Civile, ordinanza del 05/01/2026 n. 251
Corte d’Appello di Catania, sentenza del 12/01/2021 n. 104
Tribunale di Catania, sentenza del 08/03/2018 n. 1099

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”