TRIBUNALE DI VICENZA, SENTENZA DEL 24-04-2024 N. 918

L’art. 821, comma 3, Codice Civile sancisce il Regime Semplice

Obbligatorietà del Regime Semplice

Il Tribunale di Vicenza, Dott. Francesco Lamagna, con la sentenza del 24-04-2024 n. 918 ha stabilito che “… (…) … l’omessa pattuizione del regime di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA in luogo del regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE, prescritto dall’art. 821 c.c., … (…) … quello derivante dall’applicazione del regime di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA, in luogo di QUELLO SEMPLICEquest’ultimo previsto nel nostro ordinamento dall’art. 821 c.c. quale regime ordinario di produzione degli interessi … (…) ….”.

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale

Il Tribunale di Vicenza, Dott. Francesco Lamagna, con la sentenza del 24-04-2024 n. 918 ha stabilito che “… (…) … ai fini della decisione del presente giudizio, occorre chiedersi se la mancata indicazione del regime finanziario di calcolo degli interessi integri o meno un’ipotesi di nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell’art. 117, comma 4, t.u.b. con le conseguenze di cui al comma 7 della succitata disposizione. … (…) … Questo Giudicante ritiene di condividere l’orientamento di parte della giurisprudenza di merito, sempre più corposa (di recente: Corte Appello Bari, sent n. 28 del 13.01.2023, n. 398/2023 del 13.03.2023 e n. 446 del 20.03.2023; Tribunale Monza, ord. 02.05.2023, Est. Rizzotto; Tribunale di Napoli, ord. 23.03.2023; Tribunale di Napoli, sent. 02.05.2023, Est. Alinante; Tribunale di Massa, sent. del 20.09.2023; Tribunale di Bergamo, sent. del 21.03.2023; Tribunale di Prato sent. n. 243 del 11.04.2023; … (…) …  E’ dunque inevitabile giungere alla conclusione che la suddetta modalità debba essere indicata nei contratti bancari per iscritto in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, anche per la necessità di assicurare il rispetto della trasparenza delle condizioni contrattuali unilateralmente predisposte dall’Istituto di Credito. E ciò, a maggior ragione, nell’ipotesi in cui nel contratto neppure sia indicato il TAE, ovvero il TASSO EFFETTIVO ANNUO, che esprime il meccanismo della capitalizzazione del tasso infrannuale rispetto al TAN. In detta situazione, infatti, non vi è alcun elemento nel contratto che appalesi quale sia il regime finanziario adottato. Ora, se il comma quattro dell’art. 117 t.u.b. stabilisce che il tasso d’interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati debbano essere indicati per iscritto, pena la loro nullità, un maggior costo del denaro preso a prestito, quale quello derivante dall’applicazione del regime di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA, in luogo di QUELLO SEMPLICEquest’ultimo previsto nel nostro ordinamento dall’art. 821 c.c. quale regime ordinario di produzione degli interessideve necessariamente essere oggetto di pattuizione scritta. Tant’è vero che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare in più decisioni che la ratio della citata norma va “individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto “il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell’interesse, non solo attraverso l’indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco” (Cfr. Cass. civ., Sez. I, 17.04.2020, n. 7896, conf. Cass. civ., Sez. I, 26.06.2019, n. 17110). … (…) … Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell’art. 117 t.u.b., la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella predetta norma (Cfr. Corte d’Appello di Bari del 03.11.2020 n. 1890; Trib. Prato n. 243 del 07.04.2023). … (…) …”

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto

Il Tribunale di Vicenza, Dott. Francesco Lamagna, con la sentenza del 24-04-2024 n. 918 ha stabilito che “… (…) … In un contratto di finanziamento, il tasso di interesse nonché le condizioni e ogni altro prezzo applicati, essendo elementi essenziali del contratto, devono essere, ai sensi dell’art. 1346 c.c., determinati o determinabili e devono essere indefettibilmente indicati per iscritto, ai sensi di quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 117 t.u.b. con la conseguenza che, in caso di inosservanza, deve applicarsi il meccanismo sanzionatorio dei tassi “sostitutivi” BOT di cui al successivo comma 7. E’ noto, infatti, che la previsione contrattuale relativa al solo TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE D’ANNO (c.d. TAN) è un’indicazione parziale e di per sé insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il TASSO EFFETTIVO ANNUO (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato. Nel nostro ordinamento esistono almeno DUE REGIMI FINANZIARI ALTERNATIVI, applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto (che sia a rata costante, altrimenti detto alla “FRANCESE”, come nel caso di specie, ovvero a quota capitale costante, c.d. “all’ITALIANA”), e cioè il regime finanziario della “CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA” e quello della “CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE”. Il primo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo “ESPONENZIALE”, e quindi più oneroso, il secondo limita la maturazione degli interessi ad un ritmo lineare e “PROPORZIONALE AL TEMPO”, al che consegue che a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà ovviamente più oneroso in regime di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA. Pertanto, mentre in un regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa caratteristica in un regime di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA (dal momento che la relazione tra tempo e interesse non è lineare); anzi, in tali circostanze il TAN fornisce una misura sottodimensionata del prezzo del costo dell’operazione … (…) … E ciò, a maggior ragione, nell’ipotesi in cui nel contratto neppure sia indicato il TAE, ovvero il TASSO EFFETTIVO ANNUO, che esprime il meccanismo della capitalizzazione del tasso infrannuale rispetto al TAN … (…) … … (…) … Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell’art. 117 t.u.b., la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella predetta norma (Cfr. Corte d’Appello di Bari del 03.11.2020 n. 1890; Trib. Prato n. 243 del 07.04.2023). … (…) …”

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”