TRIBUNALE DI TERAMO, SENTENZA DEL 14-04-2023 N. 364

Obbligatorietà del Regime Semplice

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Semplice

Il Tribunale di Teramo, con la sentenza del 14/04/2023 n. 364, Giudice Dott. Silvia Codispoti, in merito ad un MUTUO CHIROGRAFARIO erogato il 01/03/2012 di euro 30.000,00 da rimborsare in 60 rate mensili di euro 630,79 determinate con il tasso annuo corrispettivo del 9,550% ha decretato che “La consulente officiata (CTU Donatella Piccioni) è stata chiamata a verificare quale formula o metodo di calcolo è stato utilizzato dalla banca per la determinazione della rata costante indicata in contratto e ad accertare se essa corrisponde alla formula matematica del REGIME COMPOSTO degli interessi. Giova premettere che, nel REGIME DELL’INTERESSE COMPOSTO, l’ammontare degli interessi prodotti da un’operazione di investimento è proporzionale al capitale impiegato, alla durata dell’investimento e al tasso di interesse. Contrariamente al REGIME DELL’INTERESSE SEMPLICE, quindi, l’interesse maturato alla fine di ogni periodo viene capitalizzato, ossia si aggiunge al capitale iniziale e contribuisce a far maturare i nuovi interessi nel periodo successivo. Nel REGIME SEMPLICE, invece, l’interesse non è fruttifero, perché è solo il capitale iniziale a produrre interessi. Ciò posto, dalle risultanze peritali è emerso che la banca ha applicato il REGIME DEGLI INTERESSI COMPOSTI (quindi con interessi fruttiferi che producono a loro volta interessi) a tassi mensili non equivalenti (cfr. consulenza tecnica e allegato n. 15). Il T.A.N. (tasso annuo nominale) effettivamente applicato è pari a 11,088%, mentre quello pattuito era pari al 9,550%. Ora, calcolando la rata mensile al REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE (quindi con interesse non fruttifero) al tasso convenzionale, essa è risultata pari ad €.613,64, anziché pari a quella pattuita ed erogata dal mutuatario, pari ad €.630,79. Essendo risultata una rata più ridotta, la consulente, in risposta al quesito del Tribunale, ha proceduto a ricalcolare la rata costante mensile risultante dall’applicazione del REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI al tasso sostitutivo ex art. 117, co. 6 TUB. La rata così determinata è risultata pari ad €.523,32. Il T.A.E.G. (tasso annuo economico globale) effettivamente applicato è pari ad €.10,423%, quindi di poco difforme a quello pari ad €.10,40%. Di conseguenza, l’importo preteso dalla banca e portato dal decreto ingiuntivo non risulta corretto.”

Si evidenzia che i Bancari latu sensu di UNICREDIT hanno determinato la rata contrattuale di euro 630,79 con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m del REGIME COMPOSTO che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) e il tasso NON equivalente mensile del 0,795833% determinato con l’errata formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME SEMPLICE impiegando il TASSO ANNUO CONTRATTUALE del 9,550%

anziché quello equivalente mensile del 0,762987% precisato con la corretta formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO prevista anche dalla Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia con il PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016

Inoltre, si evidenzia che la CTU Donatella Piccioni ha determinato la rata di euro 613,65 con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) e i tassi periodali equivalenti.

A seguire, sia la rata mensile posticipata di euro 630,79 che può essere calcolata anche con il nostro SOFTWARE GRATUITO DEL SITO se nella sezione A si impiega il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO della scelta 08Bis sia la rata mensile posticipata di euro 613,65 che può essere calcolata anche con il nostro SOFTWARE GRATUITO DEL SITO se nella sezione A si impiega il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE della scelta 10ABis o 10A.

Quanto all’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE IN COMPOSTO della clausola del TASSO CORRISPETTIVO ex art. 117, comma 4, del TUBsussiste una divergenza (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821comma 3c.c.tra l’aliquota globale del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito (per determinarlo, occorre tenere conto della circostanza che è stato stabilito un TASSO ANNUO CONTRATTUALE del 9,550% per il periodo di AMMORTAMENTO) e quella globale effettivamente applicata.

La percentuale del TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO calcolato impiegando la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che utilizza il metodo di conteggio o di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) e i tassi equivalenti periodali ex art. 821comma 3c.c. ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia è pari al 9,97525467264%.

Si segnala che il TASSO ANNUO del 9,97525467264% che i Bancari latu sensu avrebbero dovuto precisare nel regolamento contrattuale come aliquota del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO può essere calcolata anche con il nostro SOFTWARE GRATUITO DEL SITO se nella sezione B si impiega il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO della scelta 03.

Nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020, quanto all’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE IN SEMPLICE della clausola del TASSO CORRISPETTIVO ex art. 117, comma 4, del TUBsussiste una divergenza (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821comma 3c.c.tra l’aliquota globale del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito (per determinarlo, occorre tenere conto della circostanza che è stato stabilito un TASSO ANNUO CONTRATTUALE del 9,550% per il periodo di AMMORTAMENTO) e quella globale effettivamente applicata.

Nel rinviare alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematicaempirica e giuridica, si è delucidato il 22 novembre 2022 nell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE che solo il REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale il t_0 con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821comma 3c.c. e, quindi, da un punto di vista matematicoempirico e giuridico si deve utilizzare la formula del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”

Occorre, evidenziare che nella sentenza del 14/04/2023 del Tribunale di Teramo non si fa cenno che nel regolamento contrattuale dell’atto di mutuo i Bancari latu sensu abbiano previsto la presenza del vincolo di “un’epoca di riferimento”, clausola pattizia necessaria se gli stessi avessero voluto applicare il REGIME SEMPLICE  (si ricorda che il REGIME LINEARE NON è una legge di interesse SCINDIBILE e, quindi, il valore della rata costante posticipata che si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0, cioè al momento della conclusione del contratto, ha un importo più alto di quello specificato con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m, cioè al momento del termine del contratto). Conseguentemente, si sottolinea che la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale prova inequivocabilmente l’intenzione dolosa di applicare l’illecito REGIME COMPOSTO “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p..

La percentuale del TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è pari al  11,08296170218%.

Si segnala che il TASSO ANNUO del 11,08296170218% che i Bancari latu sensu avrebbero dovuto precisare nel regolamento contrattuale come aliquota del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO può essere calcolata anche con il nostro SOFTWARE GRATUITO DEL SITO se nella sezione B si impiega il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE della scelta 09.

Nel rinviare all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023, per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale la percentuale del TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO determinato con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è pari al 13,76445332535%.

Si segnala che il TASSO ANNUO del 13,76445332535% che i Bancari latu sensu avrebbero dovuto precisare nel regolamento contrattuale come aliquota del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO può essere calcolata anche con il nostro SOFTWARE GRATUITO DEL SITO se nella sezione B si impiega il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE della scelta 12.

Vista la sussistenza con questi dati appena illustrati sia dell’INDETERMINATEZZA IN GENERALE sia dell’INDETERMINATEZZA NEL REGIME COMPOSTO DEGLI INTERESSI sia dell’INDETERMINATEZZA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI della clausola del TASSO CORRISPETTIVO, per consentire al giudice di rilevare d’ufficio le nullità a vantaggio del cliente ex art. 127 del TUB, occorre ricalcolare le rate dovute da parte del finanziato sia con la sanzione civile del TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente sia con la sanzione civile del TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigente.

In altre parole, in base a siffatti piani alternativi (TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente e TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigente), occorre quantificare le somme complessive già versate o ancora dovute a titolo di capitale ed interessi, tenuto conto di quanto corrisposto dal finanziato nel corso del tempo, in diverse modalità matematiche: 1) nell’ipotesi in cui il giudice NON riconosca la violazione dell’art. 821, comma 3, c.c., si deve utilizzare la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali e con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), modalità di conteggio prevista sia dall’art. 821, comma 3, c.c. sia dalla Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia; 2) nell’ipotesi in cui il giudice riconosca la violazione dell’art. 821, comma 3, c.c., si deve impiegare la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), cioè l’unico metodo che rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821comma 3c.c..

Per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale, in base a siffatti piani alternativi (TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente e TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigente), occorre quantificare le somme complessive già versate o ancora dovute a titolo di capitale ed interessi, tenuto conto di quanto corrisposto dal finanziato nel corso del tempo, anche con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366)modalità di conteggio prevista dall’art. 821, comma 3, c.c..

Si evidenzia che questi 6 piani alternativi delle SANZIONI CIVILI sono determinabili solo con il nostro SOFTWARE DI CALCOLO IN LOCALE perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questi calcoli complessi: esempi numerici di questi conteggi possono essere osservati nell’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 09 maggio 2021).

Si evidenzia che la sanzione corretta dell’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO sancita dalla NORMATIVA DI TRASPARENZA DELLA BANCA D’ITALIA è quella del TASSO NOMINALE MINIMO DEI BOT ANNUALI ex art. 117 del TUB tempo per tempo vigente come anche stabilito dalla CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 07-07-2017 N. 16859, dalla CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 24-12-2020 N. 29576, dalla CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 13-05-2021 N. 12889.

In considerazione che il Tribunale di Teramo, con la sentenza del 14/04/2023 n. 364, Giudice Dott. Silvia Codispoti ha decretato “Essendo risultata una rata più ridotta, la consulente, in risposta al quesito del Tribunale, ha proceduto a ricalcolare la rata costante mensile risultante dall’applicazione del REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI al tasso sostitutivo ex art. 117, co. 6 TUB. La rata così determinata è risultata pari ad €.523,32, si evidenzia che questo importo è sbagliato: essendo il primo pagamento del 01/04/2012, il TASSO BOT ANNUALE MINIMO DI 2 MINIMI è del 1,405%  (il mutuo chirografario è del 01/03/2012 e, quindi, successivo al 19/09/2010 quando è entrato in vigore il nuovo testo del 117 TUB). Conseguentemente, la prima rata del 01/04/2012 della sanzione del TASSO BOT ANNUALE MINIMO DI 2 MINIMI da calcolarsi nel REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) ex art. 821, comma 3, c.c.. è di euro 517,66.

A seguire, la stampata delle varie rate calcolate con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366)modalità di conteggio prevista dall’art. 821, comma 3, c.c., che applica i vari tassi del TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente. Questa stampata è stata determinata con il nostro SOFTWARE DI CALCOLO IN LOCALE perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questo calcolo.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”