CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 29-05-2025 N. 802

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale (articolo)

Nella sentenza della Corte di Appello di Bari del 29/05/2025 n. 802 viene sancita la nullità per INDETERMINATEZZA IN GENERALE della clausola del Tasso Corrispettivo ai sensi dell’art. 117, comma 4, TUB quando la clausola contrattuale indica un tasso di interesse divergente da quello risultante dai criteri di determinazione pattuiti, impedendo al finanziato di conoscere con precisione il costo del finanziamento: si legge nella motivazione che “Nel caso di specie, sussiste la nullità invocata. Il contratto di mutuo dedotto in giudizio prevede che il tasso di interesse è determinato, per le prime 24 rate, in relazione all’Euribor a un mese incrementato di uno spread dell’1,7%. Successivamente con tasso fisso al 5,35%. Più in particolare, è prevista, per la prima frazione del rapporto, “…una quota variabile costituita dal tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l’area euro (Euribor – Euro Interbank Offered rate ) a un mese, rilevato sul mercato dei depositi interbancaria termine denominati in euro alle ore 11:00 ora dell’Europa centrale dal comitato di gestione dell’Euribor e diffuso sui principali circuiti telematici e di norma pubblicato sul quotidiano “il sole 24 ore”, per valuta primo giorno del mese antecedente la decorrenza di ciascuna rata. Qualora il suddetto primo giorno dovesse cadere in giorno non lavorativo, l’“Euribor” sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino antecedente a tale data. Il valore del parametro Euribor a 1 mese rilevato per valuta primo giorno del mese precedente la data odierna è pari all’uno virgola duecentoundici per cento (1.211%) nominale annuo”. La consulente nominata in primo grado ha verificato che il piano di ammortamento allegato al contratto non è stato compilato nel rispetto degli elementi enunciati. Attingendo i dati necessari dal sito www.euribor-rates.eu, la dott.ssa Carofiglio ha potuto verificare che il dato contrattuale del 1,211 si riferisce all’indice Euribor 27/04/2011, ovvero 4 giorni antecedenti la data indicata come riferimento per l’individuazione del tasso. Al contrario, il tasso determinato secondo le coordinate ricavabili dal testo del negozio di mutuo è risultato essere 1,244, con conseguenti, importanti, riflessi sul piano di ammortamento. In sostanza, si ha che l’articolazione delle prime 24 rate il tasso dell’1,244 (che corrisponderebbe a quello del 1° maggio 2011), mentre il dato numerico espresso nel contratto si discosta perché espressione della rilevazione di qualche giorno antecedente. Va precisato che la consulente ha dato atto del fatto che nelle sue osservazioni alla bozza di relazione, il consulente di parte dell’istituto di credito ha nella sostanza riconosciuto che il valore di 1,211% è effettivamente rispondente alla rilevazione del 27/04/2011, quindi incongrua rispetto alle modalità stabilite, con un conseguente scarto di 0,033 punti percentuali. A sfavore degli appellanti. È chiaro che il disallineamento si risolve in una grave incertezza, atteso che il mutuatario non è posto nella condizione di conoscere con precisione il tasso al quale il prestito è assoggettato, posto che il contrasto tra le indicazioni offerte dal contratto non può essere risolto con sicurezza. Di fatto, si è in presenza di un’esatta indicazione del tasso in concreto applicato che si traduce nell’applicazione di un valore su cui non vi è espresso accordo tra le parti determinando, pertanto, la nullità del tasso d’interesse indicato nel contratto, perché non oggetto di una chiara e comprensibile pattuizione, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.

Inoltre, la sentenza della Corte di Appello di Bari del 29/05/2025 n. 802 stabilisce che il giudice, investito della questione di nullità di una clausola contrattuale, ha il potere-dovere di rilevarla anche d’ufficio in appello, pur se fondata su ragioni giuridiche diverse da quelle originariamente dedotte, purché emergenti dagli atti ritualmente acquisiti al processo: si legge nelle motivazioni che “Il TAN, invece, integra proprio il tasso che, ai sensi dell’art. 117, comma 4, TUB, deve essere pattuito per iscritto, requisito soddisfatto dalla sua determinazione numerica o, anche, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca (cfr. Cass. 2024/n. 16456). Ne discende che la deduzione relativa alla omessa o inesatta specificazione del tasso di interesse nel contratto di mutuo integra l’allegazione di una nullità negoziale, suscettibile di essere formulata anche in appello o di essere rilevata di ufficio dal giudice. Anche se in un primo momento la questione della nullità del contratto era stata formulata sotto altro profilo. Si afferma, infatti, che il giudice, se investito di una questione di nullità ha sempre il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e di dichiarare in via ufficiosa, e anche in appello, la nullità per un vizio diverso da quello denunciato purché esso emerga dagli atti ritualmente acquisiti al giudizio (cfr. Cass. 2023/n. 10233).

CORTE DI APPELLO DI BARI DEL 29/05/2025 N. 802
TRIBUNALE DI BARI DEL 08/09/2022 N. 3296
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 18/04/2023 N. 10233

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”