TRIBUNALE DI MASSA, ORDINANZA DEL COLLEGIO DI SOSPENSIONE PER OPPOSIZIONE DEL 23-03-2016

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto

Nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE e all’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (MUTUO), nel reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669 terdecies c.p.c. il Collegio del Tribunale di Massa, giudice relatore Dott. Domenico Provenzano, con l’ordinanza di accoglimento della sospensione della procedura esecutiva del 23/03/2016 stabilisce che il sistema “Francese” della rata costante posticipata genera l’INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO NEL REGIME COMPOSTO.

Si legge nell’ordinanza che “È proprio tale imprescindibile considerazione che impone un’analisi specifica e differenziata dell’incidenza del tasso di mora concordato dai contraenti a fronte della stipulazione di un mutuo con piano di ammortamento c.d. alla FRANCESE, attraverso il quale, in virtù della corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale, il COSTO EFFETTIVO del finanziamento per il mutuatario risulta superiore a quello NOMINALE stabilito in contratto; in altri termini, in applicazione della formula del tasso equivalente in REGIME DI INTERESSE COMPOSTO, il tasso annuo effettivo del mutuo (T.A.E.) non è pari al tasso annuo (T.A.N), bensì maggiore a quest’ultimo, esprimendo il costo effettivo annuo del finanziamento, al netto di spese e commissioni accessorie (la cui incidenza viene tenuta in conto dal T.A.E.G); sostanziandosi evidentemente siffatta differenza tra T.A.N. e T.A.E. in un costo aggiuntivo per il mutuatario.”