L’art. 115, comma 1, c.p.c. stabilisce che “Salvi i casi previsti dalla legge , il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
L’art. 115 c.p.c. è stato aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. Con tale nuova formulazione viene conferito al giudice il potere di ritenere provati, accanto ai fatti notori, anche quelli che non sono stati specificamente contestati dalla controparte né direttamente né indirettamente. La ratio di tale riforma è dettata dall’esigenza di attuare il disposto normativo di cui agli artt. 2697 e 2698 c.c. che impongono a chi voglia far valere un fatto in giudizio di provarne i fatti che ne sono a fondamento: è il principio dell’onere della prova.
Per quanto riguarda le modalità della contestazione, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’esigere non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata, ma che il grado di specificità concretamente esigibile sia correlato al tasso di specificità della corrispondente allegazione (da ultimo, Cassazione civile Sez. I del 09/08/2019 n. 21227): infatti, il principio di NON CONTESTAZIONE postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all’onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione correttamente con specificità corrispondente (Cassazione civile sez. III del 19/10/2016 n. 21075).
I principi di diritto sanciti dalla sentenza della Cassazione civile Sez. I del 09/08/2019n. 21227 stabiliscono che “Giova premettere che, in applicazione del principio di non contestazione già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 761 del 23/2/2002, “Il convenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la “sussistenza dei presupposti di legge” per l’accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” (Cass. n. 19896 del 6/10/2015; cfr. anche Cass. n. 27596 del 20/11/2008; Cass. n. 26624 del 22/10/2018)”.
I principi di diritto di genericità delle deduzioni del ricorrente sono stati sanciti dalla sentenza della Cassazione civile sez. III del 19/10/2016 n. 21075 che ha affermato che “in ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell’accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l’onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l’altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse. Cass., sent. n. 21847 del 15-10-14. Ed inoltre: il principio di non contestazione, con conseguente “relevatio” dell’avversario dall’onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all’onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione Cass., sent. n. 3023 del 17-2-2016”.
L’art. 115 c.p.c. nella sua interpretazione attualmente maggioritaria prevede che “L’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (Cassazione civile sez. III del 18/07/2016 n. 14652).
Corte di Cassazione, sentenza del 09/08/2019 n. 21227
Corte di Cassazione, sentenza del 18/07/2016 n. 14652
Corte di Cassazione, sentenza del 19/10/2016 n. 21075