GLI ATTI E LE CIRCOLARI DELLA BANCA D’ITALIA CHE NON RISPETTANO LE NORME DI LEGGE (COSTITUZIONALE E ORDINARIA) DEVONO ESSERE DISAPPLICATI DAL GIUDICE

Il principio che gli atti e le circolari della Banca d’Italia che non rispettano le norme di legge (costituzionale e ordinaria) devono essere disapplicate dal giudice è ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.

La questione assume un importante rilievo per le “interpretazioni” e gli “orientamenti” dati dalla Banca d’Italia in riferimento agli oneri che devono essere inclusi nel calcolo del TEG FINANZIAMENTO, in particolare le polizze assicurative (si rinvia all’articolo POLIZZE ABBINATE AI FINANZIAMENTI RATEALI: B) LA LORO RILEVANZA AI FINI DELL’USURARIETÀ DEL CONTRATTO e alle sentenze CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 06-03-2018 N. 5160, CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 24-09-2018 N. 22458, CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 16-04-2018 N. 9298, CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 05-04-2017 N. 8806, CORTE D’APPELLO DI LECCE, SENTENZA DEL 01-04-2020 N. 293, CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 20-08-2020 N. 17466).

Ulteriormente, la questione assume un peculiare rilievo in merito all’utilizzo del quantitativo dell’ANATOCISMO TRUFFALDINO per la determinazione del TEG FINANZIAMENTO ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto dei prestiti rateali che calcolano la rata costante posticipata con l’illecito ex art. 821, comma 3, c.c. PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema “FRANCESE” (si rinvia all’articolo SISTEMA “FRANCESE”: IL CONCORSO MORALE NEL REATO DI TRUFFA E DI USURA DEI BANCARI LATU SENSU DELLA BANCA D’ITALIA, all’articolo IL PRINCIPIO DI EQUITÀ CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN T_0 DEL REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE COINCIDE CON LE FORMULE SIA DEL TEG SIA DEL TAEG-ISC, all’articolo EVIDENZIAZIONE DELL’USURA COLLEGATA ALLA SOLO FASE FISIOLOGICA DEL CONTRATTO, all’articolo LA VIOLAZIONE SISTEMATICA DELL’ART. 821, COMMA 3, C.C. DETERMINA IL TAROCCAMENTO AL RIALZO DEI TEGM E DEI TSU DEI FINANZIAMENTI RATEALI e alla sentenza GIUDICE DI PACE DI TERAMO, SENTENZA DEL 16-02-2016 N. 135, alla sentenza TRIBUNALE DI BARI, SENTENZA DEL 14-07-2020 N. 2168, alla sentenza TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 05-08-2020 N. 384, alla sentenza TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA DEL 08-02-2021 N. 2188).

Si legge nelle motivazioni dell’ordinanza della Cassazione Civile sez. VI del 28/09/2020 n. 20464 che “12.- Può dirsi acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che gli atti e circolari della Banca d’Italia – per quanto generali (alle imprese bancarie e alle loro attività di impresa) possano nel concreto manifestarsi – debbono comunque rispettare le norme di legge (costituzionale e ordinaria), posto che si tratta di atti a queste comunque soggetti (cfr., in proposito, specialmente le decisioni di Cass., 9 luglio 2005, n. 14470 e di Cass., 7 novembre 2019, n. 28803). Con la conseguenza che, nel caso di riscontrata violazione di legge da parte di uno di questi atti, si “imporrebbe… al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità” degli stessi “e di disapplicarli” (cfr. così, in termini puntuali, la pronuncia di Cass., SS.UU., 20 giugno 2018, n. 16303).

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 28/09/2020 N. 20464

CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 20/06/2018 N. 16303

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 07/11/2019 N. 28803

CASSAZIONE CIVILE , SENTENZA DEL 09/07/2005 N. 14470

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”