Criteri di valutazione ai fini usura delle polizze assicurative
Nel rinviare all’articolo POLIZZE ABBINATE AI FINANZIAMENTI RATEALI: B) LA LORO RILEVANZA AI FINI DELL’USURARIETÀ DEL CONTRATTO dove è illustrata dettagliatamente la normativa tempo per tempo vigente che permette di utilizzare gli importi delle polizze assicurative di vario genere ai fini della verifica del TEG FINANZIAMENTO, si segnala questa sentenza della Corte di Cassazione che ha per oggetto un PRESTITO RATEALE CON CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO sottoscritto prima del 01/01/2010 che si caratterizza per avere un’assicurazione obbligatoria ex D.P.R. n. 180 del 1950.
In considerazione che il contratto è stato sottoscritto nella vigenza delle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia che escludevano dai costi da utilizzare per la determinazione del TEG FINANZIAMENTO l’assicurazione obbligatoria ex D.P.R. n. 180 del 1950, la Corte di Cassazione nelle motivazioni ha sancito che la stessa deve essere considerata ugualmente nel conteggio, confermando la imprescindibile subordinazione all’art. 644 c.p. delle “Istruzioni” dell’Organo di Vigilanza. Infatti, secondo la Corte di Cassazione “Le rilevazioni della Banca d’Italia hanno l’unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l’usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell’art. 644 c.p.”. Conseguentemente, visto che “l’assicurazione obbligatoriamente prevista dal D.P.R. n. 180 del 1950, art. 54, è volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario”, “Sussiste l’usurarietà del praticato tasso poichè ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644 c.p., comma 4, essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (Sez. 1, n. 8806, 05/04/2017, Rv. 643727)”.
Occorre però ricordare che, per la sentenza della Corte di Cassazione Penale del 23/11/2011 n. 46669, la CONSUMAZIONE del delitto di USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. o nella forma in “CONCRETO” ex art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p. si concretizza sotto il profilo dell’elemento oggettivo ma non dell’elemento soggettivo se la verifica dell’USURARIETÀ del contratto strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei COSTI inerenti alla fase PATOLOGICA dei finanziamenti rateali è effettuata con l’impiego dei leciti ONERI e delle lecite SPESE che NON sono stati espressamente inclusi dalla Banca d’Italia nell’elenco delle varie ISTRUZIONI USURA.
Rilevabilità d’ufficio della nullità conseguente all’usurarietà
Secondo la Corte di Cassazione “La Corte di Milano non si è attenuta al principio di diritto enunciato da questa Corte in punto di rilevabilità d’ufficio della nullità negoziale. Invero, si è avuto modo di spiegare che nel giudizio di APPELLO ed in quello di CASSAZIONE, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in PRIMO GRADO, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (Sez. U., n. 26242, 12/12/2014, Rv. 633509), salvo che la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida” (Rv. 633504)”.
“Inoltre, il rilievo “ex officio” di una nullità negoziale deve ritenersi consentito in tutte le ipotesi in cui il giudice risulti investito di una domanda di RISOLUZIONE, ANNULLAMENTO, RESCISSIONE del contratto senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo e omogeneo, non incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale (Sez. 2, n. 21418, 30/08/2018, Rv. 650037)”.