RILEVANZA DEGLI INTERESSI MORATORI AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIUSURA
Secondo questa sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, del 18-09-2020 n. 19597, se gli INTERESSI MORATORI singolarmente considerati sono USURARI, vi è l’INAPPLICABILITÀ DI FATTO della sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c. agli INTERESSI CORRISPETTIVI perché lo stesso deve essere applicato “in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro”. Non solo, per la Cassazione Civile, Sezione Unite, del 18-09-2020 n. 19597, la verifica dell’usurarietà degli INTERESSI MORATORI singolarmente considerati deve essere effettuata utilizzando il TSU “PARTICOLARE” che tiene conto della MAGGIORAZIONE MEDIA “per gli INTERESSI MORATORI” prevista nei D.M. trimestrali a partire da quello del 25 marzo 2003.
Vogliamo rilevare, comunque, 2 circostanze:
1) che normalmente gli INTERESSI MORATORI si applicano matematicamente all’ILLECITA rata costante posticipata dell’ammortamento “FRANCESE” o all’ILLECITA rata variabile posticipata dell’ammortamento “ITALIANO”, cioè sull’importo di rate calcolate nel Regime Composto in violazione dell’art. 821, comma 3, c.c., e non si applicano sulle LECITE rate posticipate dell’ammortamento “LINEARE” calcolate nel Regime Semplice degli interessi;
2) che gli ULTERIORI interessi MORATORI truffaldini conteggiati sulla rata costante posticipata dell’ammortamento “FRANCESE” o sulla rata variabile posticipata dell’ammortamento “ITALIANO” calcolate nel Regime Composto, da un punto di vista sostanziale, non sono altro che ulteriori INTERESSI CORRISPETTIVI truffaldini “mascherati” fittiziamente e artatamente come INTERESSI MORATORI. Per far capire empiricamente questa realtà matematica, basta fare un semplicissimo esempio numerico con il TASSO di MORA del 10% da applicare per contratto alla rata costante posticipata dell’ammortamento “FRANCESE” , che si suppone di euro 1.200,00, invece che alla rata costante posticipata dell’ammortamento “LINEARE” con impostazione iniziale in t_0, che si suppone di euro 1.000,00: i 2,00 euro di differenza fra i 12,00 euro conteggiati sull’ILLECITA rata del Regime Composto e i 10,00 euro calcolati sulla LECITA rata del Regime Semplice non sono altro che ulteriori INTERESSI CORRISPETTIVI truffaldini “mascherati” fittiziamente e artatamente come INTERESSI MORATORI.
Per conseguenza, la clausola contrattuale che stabilisce il pagamento degli INTERESSI MORATORI si pone in diretta connessione con l’obbligazione principale di corresponsione degli INTERESSI CORRISPETTIVI e, quindi, oltre ad essere un’ulteriore prova dell’obbiettivo di commettere il reato di TRUFFA CONTRATTUALE “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533, comma 1, c.p.p., questa prassi illecita dei Bancari latu sensu deve essere punita con l’applicazione EFFETTIVA della sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c..
In altre parole, visto che LA VIOLAZIONE SISTEMATICA DELL’ART. 821, COMMA 3, C.C. DETERMINA IL TAROCCAMENTO AL RIALZO DEI TEGM E DEI TSU DEI FINANZIAMENTI RATEALI (si invita a leggere l’articolo nel nostro sito internet) e in considerazione che i Bancari latu sensu incassano ulteriori INTERESSI CORRISPETTIVI truffaldini “mascherati” fittiziamente e artatamente come INTERESSI MORATORI, da una parte, la verifica dell’usurarietà del contratto che tiene conto dei COSTI inerenti alla FASE PATOLOGICA deve essere effettuata utilizzando come parametro di riferimento il TSU “LEGALE” e, dall’altra, visto che l’art. 1815, comma 2, c.c. esprime un principio giuridico valido per qualsiasi obbligazione pecuniaria, è indifferente che la sussistenza dell’usurarietà c.d. “ORIGINARIA” riguardi la clausola relativa agli INTERESSI CORRISPETTIVI o la postilla relativa agli INTERESSI MORATORI oppure ENTRAMBI i codicilli. Infatti, dato che in caso di CONSUMAZIONE del delitto di USURA la relativa clausola è nulla e NESSUNA SOMMA è dovuta perchè il contratto diviene gratuito, la nullità della sola postilla relativa agli INTERESSI CORRISPETTIVI coinvolge il codicillo relativo agli INTERESSI MORATORI e la sola nullità di quest’ultima clausola coinvolge la postilla relativa agli INTERESSI CORRISPETTIVI. Pertanto, per determinare la sanzione della non debenza di ALCUNA SOMMA è indifferente che l’usurarietà c.d. “ORIGINARIA” riguardi la sola FASE FISIOLOGICA del contratto o la sola FASE PATOLOGICA della convenzione.
Ancora, la circostanza che i Bancari latu sensu incassano ulteriori INTERESSI CORRISPETTIVI truffaldini “mascherati” fittiziamente e artatamente come INTERESSI MORATORI fa sì che la clausola contrattuale che stabilisce il pagamento della MORA non può essere equiparata tout court ad una clausola PENALE e, pertanto, di nessun pregio è la posizione della Cassazione Civile, Sezione Unite, del 18-09-2020 n. 19597, che inquadra “il patto sugli INTERESSI MORATORI” “nella clausola penale ex art. 1382 cod. civ.”.
Comunque, se si applica “la lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro” dell’art. 1815, comma 2, c.c. della Cassazione Civile, Sezioni Unite, del 18-09-2020 n. 19597, lettura che necessita che gli INTERESSI CORRISPETTIVI “siano lecitamente convenuti”, la commissione del reato-mezzo di TRUFFA CONTRATTUALE e del reato-fine di USURA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI IN SEDE CONTRATTUALE fa si che se gli INTERESSI MORATORI singolarmente considerati sono anch’essi USURARI, il tasso da applicare è lo ZERO%.
Di seguito le conclusioni del Procuratore Generale della Corte di Cassazione Carmelo Sgroi depositate il 18-06-2020.
Si illustrano le motivazioni della Cassazione Civile, Sezioni Unite, del 18-09-2020 n. 19597.
In primis, le Sezioni Unite del 2020 a pagina 17 sanciscono che la pronuncia della Corte Costituzionale del 25-02-2002 n. 29 che ha affermato che “il TASSO SOGLIA riguarderebbe anche gli INTERESSI MORATORI” è una pronuncia caratterizzata da “mancanza di cogenza” perché trattasi “di pronuncia sulla mera ammissibilità della questione“ e, conseguentemente, priva del “crisma dell’inconfutabilità”.
Le questioni affrontate dalle motivazioni della Cassazione Civile, Sezioni Unite, del 18-09-2020 n. 19597 sono sintetizzate a pagina 17:
Quanto al punto i), le Sezioni Unite del 2020, nel ribadire che “il patto sugli INTERESSI MORATORI” deve essere inquadrato “nella clausola penale ex art. 1382 cod. civ.“, stabiliscono che il TASSO DI MORA “deve soggiacere ai limiti antiusura“.
Quanto al punto ii), le Sezioni Unite del 2020, nel ribadire che deve essere rispettato il PRINCIPIO DI SIMMETRIA e OMOGENEITÀ “tra i criteri di determinazione, da un lato, del tasso effettivo globale (TEG) applicato in concreto nel rapporto controverso, ai sensi dell’art. 644 c.p., comma 4, e, dall’altro, del tasso effettivo globale medio (TEGM), rilevante ai fini della definizione in astratto del tasso soglia, cui confrontare il tasso applicato in concreto” già affermato nella sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, del 20-06-2018 n. 16303, stabiliscono che “le rilevazioni di Banca d’Italia sulla MAGGIORAZIONE MEDIA, prevista nei contratti del mercato a titolo di INTERESSE MORATORIO, possono fondare la fissazione di un cd. tasso soglia limite, che anche questi comprenda”. In altre parole, a partire dal D.M. del 25 marzo 2003 dove è indicata per la prima volta la MAGGIORAZIONE MEDIA del 2,1% per tutte le categorie creditizie, MAGGIORAZIONE MEDIA distinta poi dal D.M. del 21 dicembre 2017 nel 1,9% per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, nel 4,1% per le operazioni di leasing e nel 3,1% per gli altri prestiti, l’individuazione “del limite per gli INTERESSI MORATORI” per le Sezioni Unite del 2020 deve essere determinato partendo dalla somma del TEGM e la MAGGIORAZIONE MEDIA prevista dal D.M. in vigore. Ad esempio, prima della modifica introdotta con il Decreto Legge del 11/05/2011 n. 70 (in G.U. del 13/05/11 n. 110), il TSU “PARTICOLARE” “per gli INTERESSI MORATORI” è dato dalla somma del TEGM e la MAGGIORAZIONE MEDIA del 2,1, importo totale che deve essere “aumentato della metà“ mentre, ad esempio, per un mutuo ipotecario di durata ultraquinquennale erogato nel 2020, il TSU “PARTICOLARE” “per gli INTERESSI MORATORI” è dato dalla somma del TEGM e la MAGGIORAZIONE MEDIA del 1,9 importo totale che deve essere “aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.
Quanto al punto iii), per i finanziamenti rateali erogati nel periodo fra la data dell’entrata in vigore della Legge del 07/03/1996 n. 108 fino alla data della vigenza del D.M. del 25 marzo 2003 dove è indicata per la prima volta la MAGGIORAZIONE MEDIA del 2,1% per tutte le categorie creditizie, le Sezioni Unite del 2020 stabiliscono che il TSU “PARTICOLARE” “per gli INTERESSI MORATORI” è identico a quello degli INTERESSI CORRISPETTIVI e, cioè, è il TSU “LEGALE” determinato dal TEGM della categoria creditizia “aumentato della metà“.
Quanto al punto iv), in merito all’interpretazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., “il Collegio ha reputato che la norma possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli INTERESSI USURARI, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che questa soglia abbia superato. Invero, ove l’INTERESSE CORRISPETTIVO sia lecito, e solo il calcolo degli INTERESSI MORATORI applicati comporti il superamento” del TSU “PARTICOLARE” per gli INTERESSI DI MORA, “ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l’applicazione dell’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi (MORATORI) nella misura dei CORRISPETTIVI lecitamente pattuiti“. In altre parole, per le Sezioni Unite del 2020 “la nullità della clausola sugli INTERESSI MORATORI non porta con sé anche quella degli INTERESSI CORRISPETTIVI: onde anche i MORATORI saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell’art. 1224 cod. civ., sempre che – peraltro -quelli (CORRISPETTIVI) siano lecitamente convenuti“. Conseguentemente, se il TASSO degli INTERESSI CORRISPETTIVI è illecito per la commissione del reato-mezzo di TRUFFA CONTRATTUALE e del reato-fine di USURA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI IN SEDE CONTRATTUALE, in caso di usurarietà anche degli INTERESSI MORATORI, il tasso da applicare per determinare la MORA è pari allo ZERO%. Non solo, se il TASSO degli INTERESSI CORRISPETTIVI è illecito per INDETERMINATEZZA ex art. 117, comma 4, TUB, in caso di USURARIETÀ degli INTERESSI MORATORI, il tasso da applicare per determinare la MORA è pari a quello della SANZIONE CIVILE ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente.
Quanto al punto v), le Sezioni Unite del 2020 hanno stabilito per i finanziamenti rateali che in caso di usurarietà dei soli INTERESSI MORATORI, “le rate SCADUTE al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli INTERESSI CORRISPETTIVI in esse conglobati, oltre agli INTERESSI MORATORI sull’intero nella misura dei CORRISPETTIVI pattuiti; tale effetto, peraltro, richiede che in sé il TASSO degli INTERESSI CORRISPETTIVI sia lecito. Per quanto attiene le rate A SCADERE, sorge l’obbligo d’immediata restituzione dell’intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli INTERESSI CORRISPETTIVI, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all’originario piano di ammortamento non più eseguito; da tale momento e sino al pagamento, vale l’art. 1224, comma 1, c.c.“. In altre parole, in caso di usurarietà dei soli INTERESSI MORATORI, per le Sezioni Unite del 2020, al momento della risoluzione, l’importo complessivo da restituire è dato dalla somma dei seguenti addendi: 1) rate SCADUTE NON PAGATE; 2) rate A SCADERE ATTUALIZZATE al TASSO CONTRATTUALE degli INTERESSI CORRISPETTIVI lecito; 3) INTERESSI MORATORI calcolati sulle rate SCADUTE NON PAGATE al TASSO CONTRATTUALE degli INTERESSI CORRISPETTIVI lecito: ovviamente, “da tale momento e sino al pagamento, vale l’art. 1224, comma 1, c.c.“ e, cioè, sull’importo complessivo così calcolato al momento della risoluzione, devono essere conteggiati ULTERIORI INTERESSI al TASSO LEGALE o al TASSO CONTRATTUALE degli INTERESSI CORRISPETTIVI lecito se più alto. Conseguentemente, se il TASSO CONTRATTUALE degli INTERESSI CORRISPETTIVI è illecito per la commissione del reato-mezzo di TRUFFA CONTRATTUALE e del reato-fine di USURA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI IN SEDE CONTRATTUALE, in caso di usurarietà anche degli INTERESSI MORATORI, l’importo complessivo da restituire è dato dalla somma dei seguenti addendi: 1) QUOTA CAPITALE delle rate SCADUTE NON PAGATE; 2) QUOTA CAPITALE delle rate A SCADERE; 3) INTERESSI MORATORI calcolati sulla QUOTA CAPITALE delle rate SCADUTE NON PAGATE al TASSO degli INTERESSI CORRISPETTIVI illecito, e cioè al TASSO dello ZERO%. Non solo, se il TASSO degli INTERESSI CORRISPETTIVI è illecito per INDETERMINATEZZA ex art. 117, comma 4, TUB, in caso di USURARIETÀ degli INTERESSI MORATORI, il tasso da applicare per determinare la MORA è pari a quello della SANZIONE CIVILE ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente. Ovviamente, “da tale momento e sino al pagamento, vale l’art. 1224, comma 1, c.c.“ e, cioè, sull’importo complessivo così calcolato al momento della risoluzione, devono essere conteggiati ULTERIORI INTERESSI al TASSO LEGALE perché il TASSO degli INTERESSI CORRISPETTIVI è illecito e, quindi, è un TASSO pari allo ZERO% oppure quello della SANZIONE CIVILE ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente.
Quanto al punto vi), le Sezioni Unite del 2020 distinguono fra TASSO DI MORA ASTRATTO, cioè quello previsto in contratto, e TASSO DI MORA IN CONCRETO APPLICATO dando rilevanza sia al rapporto con pagamenti regolari sia al rapporto con inadempimenti di pagamento. Si legge nelle motivazioni che “se il finanziato agisce in accertamento in corso di REGOLARE RAPPORTO ed ottenga sentenza di nullità della clausola (degli INTERESSI MORATORI), ciò non vuol dire che, da quel momento in poi, egli potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato, oltre all’INTERESSE CORRISPETTIVO (lecito), incluso nelle rate già dovute”. In altre parole, per le Sezioni Unite del 2020 “ciò che rileva in concreto in ipotesi di INADEMPIMENTO è il TASSO MORATORIO APPLICATO” anche nel caso di sussistenza di una sentenza precedente che abbia dichiarato l’usurarietà del TASSO DI MORA ASTRATTO, cioè quello previsto in contratto. Infatti, “tale sentenza non avrà ancora l’effetto concreto di rendere dovuto solo un INTERESSE MORATORIO pari al TASSO degli INTERESSI CORRISPETTIVI lecitamente pattuiti (ex art. 1224 cod-civ.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione” che il TASSO DI MORA ASTRATTO riconosciuto giudizialmente usurario “sia stato, in seguito, il TASSO (MORATORIO) EFFETTIVAMENTE APPLICATO, o comunque che, al momento della MORA EFFETTIVA, il TASSO (MORATORIO) APPLICATO sulla base della clausola degli INTERESSI MORATORI sia sopra soglia. Ove il TASSO (MORATORIO) IN CONCRETO sia invece sotto soglia, esso sarà dovuto senza che possa farsi valere la sentenza di mero accertamento, che non quello ha considerato.” Conseguentemente, se il TASSO CONTRATTUALE degli INTERESSI CORRISPETTIVI è illecito per la commissione del reato-mezzo di TRUFFA CONTRATTUALE e del reato-fine di USURA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI IN SEDE CONTRATTUALE, in caso di usurarietà riconosciuta giudizialmente anche del TASSO DI MORA ASTRATTO CONTRATTUALE, gli INTERESSI MORATORI devono essere calcolati al TASSO degli INTERESSI CORRISPETTIVI illecito, e cioè al TASSO dello ZERO%. Non solo, se il TASSO degli INTERESSI CORRISPETTIVI è illecito per INDETERMINATEZZA ex art. 117, comma 4, TUB, in caso di USURARIETÀ degli INTERESSI MORATORI, il tasso da applicare per determinare la MORA è pari a quello della SANZIONE CIVILE ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente. Nulla dicono espressamente le Sezioni Unite del 2020 sugli effetti sul TASSO DI MORA IN CONCRETO se il TASSO CONTRATTUALE degli INTERESSI CORRISPETTIVI è illecito di fatto o per sentenza precedente per la commissione del reato-mezzo di TRUFFA CONTRATTUALE e del reato-fine di USURA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI IN SEDE CONTRATTUALE: 1) dall’interpretazione letterale delle motivazioni, è inevitabile che l’usurarietà degli INTERESSI MORATORI EFFETTIVI, sia nel caso in cui il loro TASSO sia identico al TASSO DI MORA ASTRATTO riconosciuto da una sentenza precedente illecito sia nel caso in cui il loro TASSO sia sopra soglia al momento del pagamento effettivo inadempiuto, devono essere calcolati al TASSO degli INTERESSI CORRISPETTIVI illecito, e cioè al TASSO dello ZERO%; 2) dall’interpretazione logica delle motivazioni, è plausibile che la NON usurarietà degli INTERESSI MORATORI EFFETTIVI perchè conteggiati dall’intermediario con un TASSO sotto soglia al momento del pagamento effettivo inadempiuto, devono essere calcolati al TASSO degli INTERESSI CORRISPETTIVI illecito, e cioè al TASSO dello ZERO%, anche perchè, altrimenti, i Bancari latu sensu incasserebbero ulteriori INTERESSI CORRISPETTIVI truffaldini “mascherati” fittiziamente e artatamente come INTERESSI MORATORI in quanto conteggiati sulla rata costante posticipata dell’ammortamento “FRANCESE” o sulla rata variabile posticipata dell’ammortamento “ITALIANO” calcolate nell’illecito Regime Composto.
Quanto al punto vii), le Sezioni Unite del 2020 stabiliscono che “nei contratti di finanziamento, in cui il soggetto che riceve la somma in prestito rivesta la qualifica di CONSUMATORE, è applicabile, altresì, la tutela contro le clausole vessatorie“ che consente di fare la richiesta di nullità della clausola degli INTERESSI MORATORI se è previsto il pagamento di un importo “manifestamente eccessivo” ex art. 33, comma 2, lettera f) del Codice del Consumo. Per le Sezioni Unite del 2020 questo significa che “si opera, quindi, un cumulo di rimedi, essendo rimesso all’interessato (CONSUMATORE) di far valere l’uno O l’altro“. In altre parole, si legge nelle motivazioni che “la Corte di Giustizia ha del pari chiarito che un sistema nazionale, il quale pur riduca entro una soglia ritenuta lecita il tasso eccessivo degli INTERESSI MORATORI, non deve comunque precludere al giudice, in caso di contratto dei CONSUMATORI, la facoltà di ritenere la clausola abusiva, con la conseguente eliminazione, ai sensi dell’art. 6 direttiva 93/13 (cfr. Corte di Giustizia 21 gennaio 2015, C-482/13, C-48413, C-485/13 e C-487/13, Unicaja Banco e Caixabank).” Si evidenzia che la Corte di Giustizia si riferisce a “un sistema nazionale” NORMATIVO e NON GIURISPRUDENZIALE e, quindi, è priva del “crisma dell’inconfutabilità” la“lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro” dell’art. 1815, comma 2, c.c. prevista dalle Sezioni Unite del 2020. Comunque, letteralmente, il punto vii) sancisce che l’interpretazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. stabilita dalle Sezioni Unite del 2020 non si applica se il CONSUMATORE chiede giudizialmente “la tutela contro le clausole vessatorie” perchè le due tutele sono alternative fra loro.
Quanto al punto viii), le Sezioni Unite del 2020 hanno stabilito “come si atteggi l’ONERE PROBATORIO nelle controversie sulla debenza e misura degli INTERESSI MORATORI, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.”. Da un lato, il debitore che intende provare l’usurarietà degli INTERESSI MORATORI, “ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale (che deve evidenziare, ovviamente, il TASSO MORATORIO ASTRATTO), il TASSO MORATORIO IN CONCRETO APPLICATO, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”. Dall’altro lato, il Bancario latu sensu finanziatore deve “allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto: fra essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore (che deve evidenziare, ovviamente, il TASSO MORATORIO ASTRATTO), la diversa misura degli INTERESSI (MORATORI) APPLICATI o altro”.
In merito all’ANATOCISMO degli INTERESSI MORA sulle QUOTE INTERESSE CORRISPETTIVO “NON PAGATE”, si evidenzia che il BANCARIO latu sensu è inequivocabilmente a conoscenza che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che sono senz’altro applicabili le limitazioni previste dall’art. 1283 c.c. sia ai contratti di MUTUO ORDINARIO sia a quelli di MUTUO FONDIARIO, non rilevando, in senso opposto, l’esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto da tale norma. In particolare, i dirigenti e i dipendenti degli intermediari hanno la consapevolezza che:
- Nel periodo antecedente l’01/01/1994 si devono applicare ai contratti di MUTUO ORDINARIO le regole stabilite dall’art. 1283 c.c. mentre alle convenzioni di MUTUO FONDIARO si devono impiegare le disposizioni della LEGISLAZIONE SPECIALE;
- Nel periodo fra l’01/01/1994 e il 21/04/2000 si devono applicare sia ai contratti di MUTUO ORDINARIO sia a quelli di MUTUO FONDIARO le regole stabilite dall’art. 1283 c.c.;
- Nel periodo fra il 22/04/2000 e il 31/12/2013 si devono adoperare sia per i contratti di MUTUO ORDINARIO sia per quelli di MUTUO FONDIARO le disposizioni della Delibera del CICR del 09/02/2000 n. 224000 in vigore dal 22/04/2000 al 30/09/2015 previste espressamente per QUALSIASI TIPO DI FINANZIAMENTO RATEALE;
- Nel periodo fra l’01/01/2014 e il 30/09/2015 si devono applicare sia ai contratti di MUTUO ORDINARIO sia a quelli di MUTUO FONDIARO le regole dell’art. 1283 c.c. perché le disposizioni della Delibera del CICR del 09/02/2000 n. 224000 in vigore dal 22/04/2000 al 30/09/2015 sono di fatto inefficaci dal 01/01/2014 poiché, dopo l’intervento sull’art. 120 del TUB da parte della Legge 27/12/2013, n. 147, la giurisprudenza maggioritaria ha affermato che tale norma esclude “inequivocabilmente la possibilità di praticare ulteriormente l’anatocismo bancario” in quanto la stessa è “immediatamente precettiva (o, secondo l’anglismo utilizzato dalla resistente, self executing), ancorché il CICR (che ne è stato incaricato) non abbia ancora provveduto a precisare modalità di contabilità bancaria destinati a dare attuazione al principio imperativamente espresso. Proprio la non essenzialità di ulteriore specificazione del chiaro principio di cui sopra (divieto di anatocismo bancario) impone di ritenere la norma de qua in vigore dall’1.1.2014”;
- Nel periodo fra l’01/10/2015 e il 14/04/2016 si devono adoperare sia per i contratti di MUTUO ORDINARIO sia per quelli di MUTUO FONDIARO le regole dell’art. 1283 c.c. poiché il Provvedimento della Banca d’Italia del 15/07/2015 di modifica delle disposizioni del Provvedimento B.I. del 29/07/2009 in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, ha eliminato con decorrenza dallo 01/10/2015 il riferimento tra le “fonti normative” della Delibera del CICR del 09/02/2000 n. 224000 indipendentemente dall’emanazione di una delibera sostitutiva ex art. 120, comma 2, del TUB in vigore dallo 01/01/2014 al 14/04/2016;
- Nel periodo fra il 15/04/2016 e il 30/09/2016 si devono applicare sia ai contratti di MUTUO ORDINARIO sia a quelli di MUTUO FONDIARO le regole dell’art. 1283 c.c. perché nell’art. 120 del TUB in vigore dal 15/04/2016 nulla si dice espressamente sulla disciplina applicabile per il conteggio degli INTERESSI DI MORA sulla QUOTA INTERESSE CORRISPETTIVO “NON PAGATA” della rata non effettivamente rimborsata di QUALSIASI TIPO DI FINANZIAMENTO RATEALE;
- Nel periodo dal 01/10/2016si devono adoperare sia per i contratti di MUTUO ORDINARIO sia per quelli di MUTUO FONDIARO le regole dell’art. 1283 c.c. perché la Delibera del CICR del 03/08/2016 n. 103824 (in G.U. del 10/09/16 n. 212) in vigore dal 01/10/2016 stabilisce espressamente all’art. 3, comma 2, che “agli INTERESSI MORATORI si applicano le disposizioni del codice civile” per QUALSIASI TIPO DI FINANZIAMENTO RATEALE.
Conseguentemente, quando ai contratti di FINANZIAMENTO CON PIANO DI RIMBORSO RATEALE si deve applicare temporalmente la disciplina codicistica dell’ANATOCISMO di tipo “SCADUTO” ex art. 1283 c.c., valgono i principi di diritto sanciti dalla sentenza della Cassazione Civile del 20/02/2003 n. 2593[8] che possono essere così sintetizzati:
- È nulla per violazione dell’art. 1283 c.c. la clausola inserita nella convenzione al momento della conclusione del contratto che stabilisce espressamente il calcolo dell’INTERESSE MORATORIO sull’importo complessivo della RATA “NON PAGATA”, cioè il conteggio della MORA sia sul valore della sua specifica QUOTA CAPITALE ridistribuita nel PDA dall’imposizione del vincolo matematico del DEBITO RESIDUO equo sia sul valore della sua corrispondente QUOTA INTERESSE individuata per differenza con la rata costante posticipata attraverso l’equazione QI = R – QC, in quanto questa postilla pattizia è in contrasto con la disposizione del codice civile che non ammette patti anteriori alla scadenza giuridica degli INTERESSI CORRISPETTIVI;
- È valida ex art. 1283 c.c. la clausola inserita nella convenzione al momento della conclusione del contratto che stabilisce espressamente il calcolo dell’INTERESSE MORATORIO sul solo importo della specifica QUOTA CAPITALE della RATA “NON PAGATA”. Ovviamente, tale QUOTA CAPITALE deve essere, ex art. 821, comma 3, c.c., o quella determinata dall’imposizione del vincolo matematico del DEBITO RESIDUO equo che ridistribuisce nel PDA LINEARE “ANNO CIVILE CORRETTO”gli INTERESSI CORRISPETTIVI complessivi individuati con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” o quella nel PDA LINEARE “ANNO CIVILE CORRETTO” conseguenziale alla determinazione degli INTERESSI CORRISPETTIVI complessivi con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”.
Alla luce della normativa appena descritta devono essere valutati i principi di diritto enunciati dalla sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, del 18/09/2020 n. 19597 che nella fattispecie concreta ha per oggetto “un finanziamento concesso con un contratto di credito al consumo stipulato il 23 aprile 2002”. In altre parole, i principi di diritto delle Sezioni Unite del 2020 non possono valere indistintamente in OGNI TEMPO ed in OGNI CASO perché vige nel nostro ordinamento civile il brocardo tempus regit actum che sintetizza i principi di irretroattività (la norma giuridica civile non si applica a fatti o rapporti sorti prima della sua entrata in vigore) e di non ultrattività della legge (la norma giuridica non si applica ai fatti verificatisi dopo la sua estinzione). In particolare ci si riferisce ai principi di diritto delle Sezioni Unite del 2020 del punto v) e del punto vi).
[1] Da un punto di vista giuridico, quando i frutti civili sono gli INTERESSI dei CAPITALI, nel nostro ordinamento sono previstedue norme imperative PRIMARIE GENERALI che regolano l’ANATOCISMO sugli INTERESSI CORRISPETTIVI, l’art. 821, comma 3, c.c. che stabilisce il divieto di applicazione del REGIME COMPOSTO che presuppone la COMPOSIZIONE degli interessi sugli interessi e, quindi, impone implicitamente in via generale il divieto di ANATOCISMO prevedendo che “I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto” e l’art. 1283 c.c. che dispone in via particolare delle specifiche deroghe al divieto di ANATOCISMO stabilendo che “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Con l’art. 1283 c.c. il legislatore, in costanza dell’implicito divieto generale di ANATOCISMO sugli INTERESSI CORRISPETTIVI dell’art. 821, comma 3, c.c. in conseguenza della proibizione del REGIME COMPOSTO, dispone, in via particolare, delle precise deroghe alla proibizione tutte le volte che ci sono degli interessi giuridicamente “scaduti” e sussistono precise condizioni. Infatti, quanto alle obbligazioni pecuniarie ex art. 1282 c.c., in mancanza di usi normativi contrari gli INTERESSI CORRISPETTIVI giuridicamente “scaduti” possono produrre altri interessi (CORRISPETTIVI o di MORA) solo dal giorno della DOMANDA GIUDIZIALE volta a chiedere l’ANATOCISMO o per effetto di CONVENZIONE posteriore alla loro scadenza, “sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Con l’interpretazione “teleologica” della lettera, ciò significa che non è possibile che gli INTERESSI CORRISPETTIVI producano a loro volta INTERESSI CORRISPETTIVI o di MORA qualora non sia trascorso almeno un semestre dal giorno in cui èterminata effettivamente loro maturazione perché, il termine “dovuti”, significa inequivocabilmente che da quel determinato giorno dovevano essere rimborsati al creditore perché matematicamente scaduti. In altre parole, il Codice Civile non indica un periodo di tempo prestabilito nel quale l’INTERESSE CORRISPETTIVO diviene per legge esigibile, ma si limita ad indicare il tempo minimo di 6 mesi al di sotto del quale, per legge, non può essere considerato giuridicamente scaduto. Conseguentemente, l’art. 1283 c.c.: a) Stabilisce che l’ANATOCISMO di tipo “SCADUTO” sugli INTERESSI CORRISPETTIVI matematicamente scaduti perché effettivamente da rimborsare in quel preciso momento temporale è possibile solo dopo 6 mesi in quanto, solo posteriormente a questo lasso di tempo, l’INTERESSE CORRISPETTIVO è definibile giuridicamente scaduto. Pertanto, per il legislatore codicistico, l’ANATOCISMO di tipo “SCADUTO” sugli INTERESSI CORRISPETTIVI matematicamente scaduti non è realizzabile prima del decorso dei giorni effettivi che compongono il semestre successivo alla data di scadenza della maturazione degli stessi con il REGIME SEMPLICE; b) Stabilisce che il momento di esigibilità giuridica non coincide con il momento in cui gli INTERESSI CORRISPETTIVI diventano giuridicamente scaduti. Infatti, la norma non detta regole temporali sull’esigibilità giuridica perché sia il giorno della DOMANDA GIUDIZIALE sia quello della CONVENZIONE è indeterminato in quanto, il primo, è rimesso all’eventuale volontà del creditore esercitata in qualunque momento dopo i 6 mesi e, il secondo, dipende da una concorde volontà delle parti posteriore alla data di conclusione del semestre; c) Stabilisce che l’unica regola prevista sull’esigibilità giuridica è il momento della sottoscrizione della CONVENZIONE che può essere solo ex post ai 6 mesi, pattuizione che deve essere redatta per iscritto tutte le volte che le parti concordano un quantitativo di interessi superiore alla misura legale ex art. 1284 c.c.; d) Nulla dice sull’eventualità che la CONVENZIONE posteriore alla scadenza giuridica degli interessi possa prevedere l’ANATOCISMO a far data dalla scadenza matematica degli INTERESSI CORRISPETTIVI, cioè se l’ANATOCISMO possa avere effetto retroattivo e comprendere il semestre successivo alla data di scadenza della maturazione degli stessi con il REGIME SEMPLICE. Conseguentemente, in assenza di una espressa previsione sul punto, da una parte, non è obbligatorio stabilire pattiziamente l’ANATOCISMO in questi 6 mesi, dall’altra, un’eventuale espressa e concordata clausola dell’ANATOCISMO in questo periodo non può essere considerata iniqua ex art. 1374 c.c.; e) Stabilisce espressamente che in caso di DOMANDA GIUDIZIALE, l’ANATOCISMO possa essere calcolato solo a partire dal giorno della domanda e, quindi, che l’ANATOCISMO non può avere effetto retroattivo comprendendo il periodo fra la scadenza matematica degli INTERESSI CORRISPETTIVI e il giorno, non inferiore ai 6 mesi, in cui il creditore agisce in giudizio; f) Non deroga l’art. 821, comma 3, c.c. che impone la modalità di conteggio dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” che considera esattamente tutti i giorni dell’anno. Conseguentemente, l’ANATOCISMO di tipo “SCADUTO” di altri interessi (CORRISPETTIVI o di MORA) non può essere effettuato con la metodologia di computo dell’ANNO CIVILE “NON CORRETTO, dell’ANNO MISTO e dell’ANNO COMMERCIALE.
[2] Ci si riferisce alla sentenza della Cassazione Civile, del 20/02/2003 n. 2593 che ha previsto in una sua massima che “In tema di MUTUO BANCARIO, e con riferimento al calcolo degli interessi, devono ritenersi senz’altro applicabili le limitazioni previste dall’art. 1283 c.c., non rilevando, in senso opposto, l’esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta. Gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento il citato art. 1283 c.c., sono, difatti, soltanto quelli formatisi anteriormente all’entrata in vigore del codice civile (né usi contrari avrebbero potuto formarsi in epoca successiva, atteso il carattere imperativo della norma “de qua” – impeditivo, per l’effetto, del riconoscimento di pattuizioni e comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente – norma che si poneva come del tutto ostativa alla realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell’uso normativo), e, nello specifico campo del MUTUO BANCARIO ORDINARIO, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l’anatocismo oltre i limiti poi previsti dall’art. 1283 c.c. Ne consegue la illegittimità tanto delle pattuizioni, tanto dei comportamenti – ancorché non tradotti in patti – che si risolvano in una accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale”. Anche la sentenza della Cassazione Civile del 22/05/2014 n. 11400 ha ribadito che“questa Corte è ormai ferma nel ritenere che al MUTUO BANCARIO ORDINARIO, con riferimento al calcolo degli interessi, sono senz’altro applicabili le limitazioni previste dall’art. 1283 c.c., non rilevando, in senso opposto, l’esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta: gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento l’art. 1283 c.c., sono, difatti, soltanto quelli formatisi anteriormente all’entrata in vigore del codice civile e, nello specifico campo del MUTUO BANCARIO ORDINARIO, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l’anatocismo oltre i limiti poi previsti dalla richiamata disposizione codicistica. Deve allora, a maggior ragione, escludersi che tale uso possa essersi formato per i contratti di MUTUO FONDIARIO, in cui la regola dell’anatocismo è stata applicata, persino dopo l’entrata in vigore del codice, in quanto espressamente prevista da leggi speciali”. Quanto al MUTUO FONDIARIO, la Corte del 2014 ha precisato in motivazione che: “Nel sistema legislativo previgente la capitalizzazione del credito per interessi corrispettivi era espressamente prevista dalla normativa di settore che ha, nel tempo, disciplinato i contratti di mutuo fondiario stipulati in data anteriore all’entrata in vigore del t.u.b. (R.D. n. 646 del 2005, art. 38, D.P.R. n. 7 del 1976, art. 14, L. n. 175 del 1991, art. 16). Non si è mai dubitato, pertanto, che, il mancato pagamento di una rata di MUTUO FONDIARIO comportasse l’obbligo di corrispondere gli INTERESSI DI MORA sull’intero suo ammontare, inclusa la parte che rappresentava gli interessi di ammortamento (cfr., da ultimo, fra molte, Cass. nn. 21885/013, 3656/013, 9695/011). Le leggi speciali sono state tuttavia abrogate dall’art. 161, comma 1, del t.u.b, e continuano a regolare, ai sensi del comma 6, del medesimo articolo, i soli contratti già conclusi nel loro vigore. Il t.u.b. fornisce ora, all’art. 38 (incluso nella sezione I del capo 6^ della legge, rubricata Norme relative a particolari operazioni di credito) la nozione di credito fondiario, ma non detta alcuna disposizione che preveda, come per il passato, che le somme dovute a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui fondiari, comprensive di capitali e interessi, producono, di pieno di diritto, interessi dal giorno della scadenza. Il regime privilegiato di cui in origine godeva il credito fondiario rinveniva infatti la sua giustificazione nel carattere pubblicistico dell’attività svolta dai soggetti finanziatori, previamente individuati dalla legge fra istituti di diritto pubblico, nella stretta connessione tra operazioni di impiego ed operazioni di provvista e nella necessità di assicurare ai risparmiatori, che fornivano quest’ultima acquistando le cartelle fondiarie, sicurezza e tempestività nei rimborsi attraverso la sicurezza e la tempestività della restituzione delle somme mutuate. Deve dunque concludersi che, con l’entrata in vigore del t.u.b., la struttura del CREDITO FONDIARIO ha perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sua sottrazione al divieto di cui all’art. 1283 c.c.“. Ci si riferisce alla sentenza della Cassazione Civile del 07/06/2016 n. 11638 che ha stabilito che “Il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. si applica anche alle modalità di calcolo degli interessi applicati ai MUTUI FONDIARI contratti nella vigenza del t.u.b. (Dlg. n. 385 del 1993), a differenza di quanto previsto dalla precedente legge bancaria”.
[3] La norme che derogavano l’art. 1283 c.c. sono state, dapprima, l’art. 38, del Regio Decreto del 16/07/1905 n. 646 “Approvazione del Testo unico delle leggi sul credito fondiario” che prevedeva: “Il pagamento di interessi, annualità, compensi, diritti di finanza e rimborsi di capitali dovuti all’istituto non può essere ritardato da alcuna opposizione. Le somme dovute per tali titoli producono di pieno diritto interesse dal giorno della scadenza”. Tale norma è stata ripresa dalla legislazione speciale che si è succeduta nel tempo, cioè dall’art. 14 del D.P.R. del 21/01/1976 n. 7 che stabiliva che “Il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti non può essere ritardato da alcuna opposizione. Le somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza. La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli enti sulle somme dovute e non pagate, stabilita dal primo comma dell’art. 2 della legge 17 agosto 1974, n. 397, può essere modificata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio” e dall’art. 16 della Legge del 06/06/1991 n. 175 che prevedeva “1. Il pagamento di interessi, rate di ammortamento, compensi e rimborsi di capitale non può essere ritardato da alcuna opposizione. 2. Le somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza. 3. La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari viene fissata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e resa pubblica in ciascun locale, aperto al pubblico, dell’Ente”.
[4] La LEGISLAZIONE SPECIALE del CREDITO FONDIARIO è stata abrogata dall’art. 161, comma 1, del TUB ma continua a regolare, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, i soli contratti già conclusi nel vigore della stessa.
[5] Il CICR con Delibera del 09/02/2000 n. 224000 “Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti” ha consentito ulteriori deroghe oltre ai casi specificati ex art. 1283 c.c.. In particolare, nelle OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO RATEALE, in caso d’inadempimento, è consentito l’anatocismo, cioèla MORA sull’intera rata non rimborsata (QUOTA CAPITALE più QUOTA INTERESSI corrispettivi), seppur senza alcuna capitalizzazione periodica. L’art. 3 della delibera prevede infatti che “1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l’importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell’art. 2. 4. Nei contratti che prevedono un periodo di prefinanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all’importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento”. Pertanto, dal 22/4/2000 (data di entrata in vigore della Delibera), l’ANATOCISMO degli INTERESSI DI MORA sulle QUOTE INTERESSE “NON PAGATE” degli INTERESSI CORRISPETTIVI complessivi ridistribuiti matematicamente nel PDA è stato nuovamente reintrodotto in forma allargata, essendo previsto per OGNI TIPO di FINANZIAMENTO CON PIANO DI RIMBORSO RATEALE sia immediato sia con preammortamento. In altre parole, è stato disposto che nel caso in cui sia contrattualmente contemplato ex ante la scadenza giuridica, è possibile calcolare la MORA sulla/e QUOTA/E INTERESSE e sulla/e QUOTA/E CAPITALE della/e rata/e non effettivamente rimborsata/e “a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento” facendo così coincidere il momento di scadenza matematica delle QUOTE INTERESSE CORRISPETTIVO con il momento in cui le stesse diventano giuridicamente scadute. Ovviamente, tali QUOTE INTERESSE e QUOTE CAPITALE devono essere determinate dall’imposizione del vincolo matematico del DEBITO RESIDUO equo cheridistribuisce nel PDA LINEARE gli INTERESSI CORRISPETTIVI complessivi individuati con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c.. Inoltre, “quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento” ed è contrattualmente contemplato ex ante la scadenza giuridica, la Delibera del 2000 ha mantenuto la legittimità codicistica ex art. 1224 c.c. del conteggio degli INTERESSI DI MORA sulla COMPONENTE CAPITALE complessivamente dovuta “a decorrere dalla data di risoluzione”, ma ha stabilito che sull’importo di questa MORA non è consentita “la capitalizzazione periodica”. In altre parole, è possibile, ad esempio, il conteggio degli INTERESSI DI MORA oltre chesulle QUOTE CAPITALE delle sette rate consecutive impagate ex art. 40, comma 2, del TUB anche sul DEBITO RESIDUO precedente la prima rata impagata delle sette consecutive: naturalmente, sia le QUOTE CAPITALE che il DEBITO RESIDUO equo devono essere quelli del PDA LINEARE “ANNO CIVILE CORRETTO” ex art. 1374 c.c.. Quanto agli INTERESSI DI MORA da calcolare nei FINANZIAMENTI RATEALI e nei CONTI CORRENTI, con il combinato disposto dell’art. 5 rubricato “Domanda giudiziale e convenzioni posteriori alla scadenza” che prevede che “1. Gli interessi scaduti possono produrre interessi, oltre che nelle ipotesi e secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi” e degli artt. 2 e 3 che prevedono che sull’importo della MORA “non è consentita la capitalizzazione periodica”, la Delibera del 2000 stabilisce un generale divieto di ANATOCISMO di tipo “SCADUTO” sull’importo degli INTERESSI MORATORI conteggiati. Conseguentemente, a far data dal 22/04/2000, l’ANATOCISMO di tipo “SCADUTO” nei casi previsti dall’art. 5 è applicabile solo agli INTERESSI CORRISPETTIVI matematicamente scaduti e, quindi, all’art. 5 non è riferibile la giurisprudenza consolidata dell’art. 1283 c.c. che prevede che l’ambito di applicazione della norma codicistica comprende l’ANATOCISMO sugli INTERESSI MORATORI.
[6] Ci si riferisce all’ordinanza dello 08/08/2015 del Tribunale di Milano, Sezione Feriale, nel reclamo di INTESA SANPAOLO SPA all’ordinanza del Tribunale di Milano del 01/07/2015. Del medesimo sentore le ordinanze dello stesso Tribunale del 25/03/2015 e del 03/04/2015 e l’ordinanza della Corte d’Appello di Genova del 11/03/2014. Dall’altro lato, altri giudici hanno ritenuto che la norma non poteva essere considerata operativa prima della delibera del CICR (Tribunale di Torino: ordinanza 16/06/2015). Non solo, in questa direzione è altresì l’art. 2, comma 3, della Proposta di Delibera CICR del 2015 che prevede che “Per la produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile”: la Banca d’Italia nel Documento per la consultazione, da una parte, precisa che non risulta applicabile agli INTERESSI DI MORA l’art. 120, comma 2, del TUB in vigore dallo 01/01/2014 al 14/04/2016 e, dall’altra, propone di non regolare più espressamente tale conteggio perché ritiene che tutto sia già specificato nel Codice Civile.
[7] Quanto al conteggio degli INTERESSI DI MORA sulla QUOTA INTERESSE CORRISPETTIVO “NON PAGATA” della rata non effettivamente rimborsata, il riferimento dell’art. 3, comma 1, alle “operazioni indicate dall’art. 2, comma 1” per il calcolo della MORA sugli “interessi debitori maturati” e, cioè, su quelli scaduti matematicamente, indirettamente ricomprende nelle operazioni “di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB” anche i FINANZIAMENTI CON PIANO DI RIMBORSO RATEALE. Conseguentemente, sono applicabile a quest’ultimi “le disposizioni del codice civile” ex art. 3, comma 2, della Delibera del CICR del 03/08/2016 n. 103824. Dato che l’art. 5, comma 1, rubricato “Disposizioni finali” stabilisce che “1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016” e visto che la disciplina codicistica dell’ANATOCISMO di tipo “SCADUTO” ex art. 1283 c.c. è applicabile per il conteggio degli INTERESSI DI MORA sulla QUOTA INTERESSE CORRISPETTIVO “NON PAGATA” della rata non effettivamente rimborsata di QUALSIASI TIPO DI FINANZIAMENTO RATEALE dallo 01/01/2014 al 14/04/2016 per i motivi dettagliati in precedenza, nel periodo dal 15/04/2016 al 01/10/2016 deve applicarsi ugualmente al calcolo degli INTERESSI MORATORI la disciplina del Codice Civile.
[8] Si legge nella MOTIVAZIONE della sentenza della Cassazione Civile, del 20/02/2003 n. 2593 che “… (…) … in ipotesi di MUTUO per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall’art. 1283 c.c.” Invece nella MASSIMA è stabilito che “Le limitazioni poste dall’art. 1283 c.c. alla produzione di interessi anatocistici concernono anche il contratto di mutuo, non rilevando, in senso opposto, l’esistenza di un uso bancario in quanto questi sono usi negoziali. Gli usi contrari di cui all’art. 1283 c.c. sono usi normativi e sono quelli formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del codice civile: il carattere imperativo della norma conduce al mancato riconoscimento di qualsiasi pattuizione o comportamento non conformi alla disciplina positiva esistente, tale da impedire quelle condizioni di fatto idonee a produrre un uso avente le caratteristiche dell’uso normativo. Non esiste alcun uso, antecedente al 1942, che consenta di derogare nei contratti di mutuo i limiti di cui all’art. 1283 c.c. Ne consegue la nullità delle clausole pattuite in deroga alla disciplina legale”.