LA VIOLAZIONE SISTEMATICA DELL’ART. 821, COMMA 3, C.C. DETERMINA IL TAROCCAMENTO AL RIALZO DEI TEGM E DEI TSU DEI FINANZIAMENTI RATEALI

Nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, nell’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI si sono forniti i dati reali di un mutuo erogato il 16 dicembre 2003 di euro 4.500.000,00.

Nell’atto notarile si legge sia che la durata del finanziamento rateale è di 174 rate mensili posticipate sia che la rata alla data del contratto è di euro 35.120,43.

Inoltre, si legge nella convenzione che il TASSO ANNUO impiegato per la determinazione della rata mensile posticipata alla data del rogito è del 4,44%. Nel regolamento contrattuale non viene però delucidato espressamente come è calcolato il TASSO MENSILE utilizzato per precisarla.

Si mostra ora come si deve operare empiricamente da un punto di vista matematico per accertare il TAROCCAMENTO al RIALZO dei TEGM e dei TSU dei finanziamenti rateali allegando le stampate ufficiali della nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI di proprietà della Robyn Hode Italia. Ovviamente, questi conteggi sono possibili anche con il SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO di questo sito internet.

Dato che nell’atto di mutuo la banca indica una rata di euro 35.120,43 senza delucidare il TASSO MENSILE, mostriamo come questa rata costante posticipata sia stata calcolata dai Bancari latu sensu con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Commerciale e, cioè, con la rata 08bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.

In considerazione che nell’atto di mutuo NON è stato fissato pattiziamente in maniera espressa il vincolo matematico di “un’epoca di riferimento perchè, applicando il REGIME COMPOSTO, i Bancari latu sensu hanno ritenuto non necessaria questa norma contrattuale, la violazione dell’art. 821, comma 3, c.c. consente di ricalcolare la rata costante posticipata nel REGIME SEMPLICE con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 oppure con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m.

In altre parole, se l’atto di mutuo avesse previsto effettivamente il lecito REGIME SEMPLICE, nel regolamento contrattuale avrebbe dovuto essere necessariamente stabilito il vincolo matematico di “un’epoca di riferimento perché solo in questo modo le parti avrebbero saputo esattamente quale doveva essere l’importo corretto della rata nel REGIME LINEARE, cioè l’unico che rispetta la volontà pattizia.

Conseguentemente, nel rinviare all’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE, vista la lacuna contrattuale del vincolo matematico di “un’epoca di riferimento, utilizzando il TASSO ANNUO contrattuale del 4,44% si può determinare in sostituzione la rata di euro 33.548,79 adoperando il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e, cioè, usando la rata 09A della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.

La rata di euro 33.548,79 calcolata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” ha un TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO del 3,7418838263092748% se si impiega il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Commerciale e, cioè, l’attualizzazione della 08bis della sezione B del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.

Infatti, se si usa il 3,7418838263092748% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Commerciale e, cioè, si determina la rata 08bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si ottiene la rata di euro 33.548,79.

Nell’articolo IL PRINCIPIO DI EQUITÀ CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN T_0 DEL REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE COINCIDE CON LE FORMULE SIA DEL TEG SIA DEL TAEG-ISC si è dimostrato matematicamente che i Bancari latu sensu della Banca d’Italia hanno SCIENTEMENTE stabilito l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione iniziale in t_0 con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e, cioè, l’attualizzazione 03 della sezione del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, per individuare il TEG FINANZIAMENTO delle “ALTRE CATEGORIE DI OPERAZIONI” o delle “CAT. 3, CAT. 4, CAT. 6, CAT. 7, CAT. 8, CAT. 9B, CAT. 10 e OPERAZIONI rientranti nelle categorie di cui al punto a) che prevedono il rimborso del prestito con un piano di rientro predefinito”.

Questa loro determinazione normativa deve essere valutata come una scelta DOLOSA alla luce del Circolare della Banca d’Italia del 03/07/2013 rubricato “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” dove si sottolinea che l’Istituto di Vigilanza “(…) emana le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali (TEG) medi che tengono conto delle CARATTERISTICHE TECNICHE delle diverse operazioni di finanziamento”.

Si ricorda che i funzionari e i dirigenti della Banca d’Italia sono soggetti necessariamente dotati della diligenza del bonus argentarius che, secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 24/09/2009 n. 20543, “deve essere qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale dell’agente consente e richiede”: conseguentemente, dato che la discrezionalità amministrativa dei burocrati dell’Istituto di via Nazionale NON è mai stata limitata o condizionata da leggi, regolamenti o direttive comunitarie, la loro autonoma scelta di imporre l’uso dell’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO per individuare il TEG FINANZIAMENTO di un prestito rateale matematicamente NON permette di evidenziare il COSTO EFFETTIVO dell’ANATOCISMO primario e secondario del TASSO CORRISPETTIVO.

Non solo, i CRITERI TECNICI di segnalazione predisposti dai Bancari latu sensu dell’Organo di Vigilanza di tutti i TEG FINANZIAMENTO realmente applicati ai clienti dagli intermediari, provano la loro DOLOSA determinazione normativa “al  di  là  di  ogni  ragionevole  dubbio” ex art. 533comma 1c.p.p. perché gli stessi impongono di comunicare, quando l’intermediario usa l’illecito PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO per individuare il valore della rata, il TEG FINANZIAMENTO determinato con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione iniziale in t_0 con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e, cioè, con l’attualizzazione 03 della sezione del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO: conseguentemente, vista la prassi dei Bancari latu sensu degli intermediari di calcolare l’illecito quantitativo complessivo degli INTERESSI CORRISPETTIVI nel REGIME ANATOCISTICO, i dipendenti della Banca d’Italia consentono di NASCONDERE da un punto di vista matematico il reato di TRUFFA, di AUTORICICLAGGIO e di USURA dei primi.

In altre parole, i Bancari latu sensu della Banca d’Italia sono dei soggetti matematicamente consapevoli che se l’intermediario determina la rata del finanziamento rateale seguendo le dolose indicazioni delle GUIDE MUTUI predisposte dall’Istituto di Vigilanza che sdoganano anch’esse l’utilizzo del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO, la verifica dell’USURARIETÀ del contratto con la medesima equazione NON evidenzia matematicamente il COSTO EFFETTIVO illecito della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA GLOBALE del TASSO CORRISPETTIVO per violazione intenzionale da parte dei Bancari latu sensu dell’intermediario del combinato disposto dell’artt. 821, comma 3 e 1374 c.c..

Ora si mostra matematicamente perché la VIOLAZIONE SISTEMATICA dell’art. 821, comma 3, c.c. determina il TAROCCAMENTO AL RIALZO dei TEGM e dei TSU dei finanziamenti rateali.

Per VIOLAZIONE SISTEMATICA si intende che la prassi commerciale italiana è quella di applicazione pressoché generalizzata del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema “FRANCESE“. Conseguentemente, tutti gli intermediari contribuiscono al momento della segnalazione dei TEG FINANZIAMENTO realmente applicati ai clienti al TAROCCAMENTO AL RIALZO dei TEGM e dei TSU dei finanziamenti rateali.

I Bancari latu sensu che hanno erogato il mutuo di 4.500.000,00 il 16 dicembre 2003 erano consapevoli di violare l’art. 821, comma 3, c.c. determinando nel REGIME COMPOSTO con il TASSO ANNUO del 4,44% la rata di euro 35.120,43 utilizzando il tasso mensile NON equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Commerciale e, cioè, precisando la rata 08bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.

Ora, supponendo che non ci siano altri COSTI da considerare per determinare il TEG FINANZIAMENTO DI SEGNALAZIONE, i Bancari latu sensu dell’intermediario hanno comunicato la percentuale del 4,53169980796181% se hanno rispettato i CRITERI TECNICI di segnalazione predisposti dai Bancari latu sensu dell’Organo di Vigilanza, e cioè l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione iniziale in t_0 con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” (l’attualizzazione 03 della sezione del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO).

Come si è mostrato in precedenza, però, gli stessi se avessero effettivamente calcolato la rata contrattuale nel REGIME SEMPLICE degli interessi, avrebbero dovuto comunicare alla Banca d’Italia la percentuale precisata nel REGIME COMPOSTO del 3,7418838263092748% per la rata di euro 33.548,79 calcolata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto”.

Ovviamente, la percentuale del TEG FINANZIAMENTO LEGALE corretta da comunicare deve essere quella precisata con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione iniziale in t_0 con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e, cioè, quella dell’attualizzazione 03 della sezione del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO: conseguentemente, i Bancari latu sensu dell’intermediario avrebbero dovuto comunicare l’aliquota del 3,80691442788462% per la rata di euro 33.548,79.

Per conseguenza, è dimostrato che i Bancari latu sensu dell’intermediario hanno contribuito al TAROCCAMENTO AL RIALZO del TEGM del 4,17 e del TSU del 6,255 del periodo di rilevazione dal 1 ottobre 2003 al 31 dicembre del 2003 della categoria dei MUTUI IPOTECARI A TASSO FISSO E VARIABILE (fino al 30 giugno 2004) quando hanno comunicato il TEG FINANZIAMENTO LEGALE del 4,53169980796181%.

Non solo, i Bancari latu sensu dell’intermediario erano altresì consci che il 4,53169980796181% comunicato è superiore al TEGM del 4,15% della categoria dei MUTUI IPOTECARI A TASSO FISSO E VARIABILE (fino al 30 giugno 2004) in vigore alla data del contratto del 16 dicembre 2003.

In conclusione, in considerazione che è inequivocabile matematicamente che il sistema “FRANCESE” della rata costante posticipata è determinato nel REGIME COMPOSTO degli interessi in violazione degli artt. 821, comma 3, e 1374 codice civile, vi è la prova matematicaempirica e giuridica del c.d. CONCORSO MORALE nel reato di TRUFFA e di USURA dei tecnici e dei dirigenti della Banca d’Italia  ogniqualvolta si riscontri effettivamente nel rapporto fra gli intermediari e i clienti il mancato uso del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” per determinare la rata costante posticipata di un finanziamento rateale (si rinvia all’articolo SISTEMA “FRANCESE”: IL CONCORSO MORALE NEL REATO DI TRUFFA E DI USURA DEI BANCARI LATU SENSU DELLA BANCA D’ITALIA).

Non solo, vi è la prova matematicaempirica e giuridica del c.d. CONCORSO MORALE nel reato di AUTORICICLAGGIO dei tecnici e dei dirigenti della Banca d’Italia  ogniqualvolta si riscontri effettivamente nel rapporto fra gli intermediari e i clienti il mancato uso del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” per determinare la rata costante posticipata di un finanziamento rateale.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”