
LA MATEMATICA AL SERVIZIO DEL DIRITTO
Si legge nella sentenza del Tribunale di Brindisi, Dott. Vittoria Uggenti, del 23/06/2025 n. 985 che l’atto di MUTUO del “22 giugno 2005 … (…) … prevedeva, l’erogazione della somma di euro 100.000,00 (centomila/00) da rimborsarsi in 30 anni mediante n. 360 rate mensili secondo le disposizioni di cui all’art. 4 dell’atto di mutuo e i piani di ammortamento allegati e facenti parte dell’atto pubblico in argomento. In particolare, riguardo alle modalità e alle scadenze di restituzione del capitale mutuato, all’art. 4 comma 4 venivano previsti quattro periodi di rimborso: 1° periodo “con le prime n. 90 rate, ciascuna dell’importo di euro 528,63 la parte mutuataria rimborserà complessivamente il 5% del capitale mutuato e cioè la somma di euro 5000,00”; 2° periodo “con le successive n. 90 rate, ciascuna dell’importo di euro 593,33 la parte mutuataria rimborserà complessivamente il 15% del capitale mutuato e cioè la somma di euro 15000,00”; 3° periodo “con le successive n. 90 rate, ciascuna dell’importo di euro 654,09 la parte mutuataria rimborserà complessivamente il 30% del capitale mutuato e cioè la somma di euro 30000,00”; 4° periodo “con le successive n. 90 rate, ciascuna dell’importo di euro 686,68 la parte mutuataria rimborserà complessivamente il 50% del capitale mutuato e cioè la somma di euro 50000,00”. Quanto agli INTERESSI CORRISPETTIVI, i tassi furono fissati nella misura del 5,81% nominale annuo (art. 1 dell’atto di mutuo), oltre alla corresponsione degli interessi di preammortamento di cui agli artt. 1 e 2 del capitolato allegato al contratto. Quanto agli interessi di mora, fu convenuto all’art. 5 che “…ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l’interesse di mora a carico della parte mutuataria e a favore della Banca mutuante. Il TASSO DI MORA viene stabilito nella misura del 8,040% annuo … (…) … Ciò posto dall’analisi del contratto di mutuo stipulato in data 22 giugno 2005 … (…) … emergono rilevanti criticità sotto il profilo della trasparenza contrattuale, della legittimità dei tassi applicati e della struttura del piano di ammortamento. Tali elementi integrano concrete ipotesi di: USURA OGGETTIVA (art. 1815, co. 2, c.c. e art. 644 c.p.), ANATOCISMO ILLEGITTIMO (art. 1283 c.c.), VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA previsti dal T.U.B.”.
Nel rinviare all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO FISSO MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE DEL REGIME COMPOSTO PER INCASSARE MAGGIORI INTERESSI (con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE) dove è analizzato un mutuo BNL denominato “AFFITTO PIÙ A TASSO FISSO” del 11/12/2007 che presenta analogie –6 rate contrattuali di valore numerico crescente – con i dati illustrati nella sentenza del Tribunale di Brindisi, Dott. Vittoria Uggenti, del 23/06/2025 n. 985, si evidenzia ora matematicamente sia l’Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto sia l’Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Semplice sia la Truffa Contrattuale sia l’Utilizzo del quantitativo dell’anatocismo truffaldino per la determinazione del Teg Finanziamento ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto.
Da un punto di vista empirico, se si applica la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE si dimostra che le 360 rate contrattuali da pagare con la sequenza stabilita dall’atto di mutuo del 22/06/2005 senza tenere conto del periodo di PREAMMORTAMENTO ha un’aliquota del TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO del5,809974384551%, cioè una percentuale pressoché identica di quella del TASSO ANNUO CONTRATTUALE del5,81%. Questo calcolo NON è possibile effettuarlo con il SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO ma solo con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI.
Da un punto di vista empirico, l’Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto èprovatase si applica la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c. con le 360 rate contrattuali da pagare con la sequenza stabilita dall’atto di mutuo del 22/06/2005 senza tenere conto del periodo di PREAMMORTAMENTO in quanto si determina una aliquota del TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO del5,966684024662%, cioè una percentuale diversa perchè più alta di quella del TASSO ANNUO CONTRATTUALE del 5,81% (si rinvia all’articolo CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 12-08-2025 N. 1242). Questo calcolo NON è possibile effettuarlo con il SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO ma solo con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI.
Da un punto di vista empirico, l’Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Semplice èprovatase si applica la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c. con le 360 rate contrattuali da pagare con la sequenza stabilita dall’atto di mutuo del 22/06/2005 senza tenere conto del periodo di PREAMMORTAMENTO in quanto si determina una aliquota del TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO del9,66351965059%, cioè una percentuale diversa perchè più alta di quella del TASSO ANNUO CONTRATTUALE del5,81%. Questo calcolo NON è possibile effettuarlo con il SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO ma solo con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI.
Si può determinare il quantitativo della TENTATA TRUFFA GLOBALE se si riconosce che il REGIME COMPOSTO utilizzato nel mutuo della sentenza del Tribunale di Brindisi, Dott. Vittoria Uggenti, del 23/06/2025 n. 985 sia illecito ex art. 821, comma 3, c.c.. Infatti, se si impiega la rata di euro528,63 determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti discendenti dal TASSO ANNUO CONTRATTUALE del5,81%con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c. e la data di inizio ammortamento del 22/06/2005 senza tenere conto del periodo di PREAMMORTAMENTO, si può determinare il quantitativo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA DELL’AMMORTAMENTO del TASSO CORRISPETTIVO di euro48.640,50utilizzando le evidenze numeriche delle 360 rate contrattuali da pagare con la sequenza stabilita dall’atto di mutuo. A seguire l’allegato della TENTATA TRUFFA GLOBALE determinato con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questo calcolo complesso.
Ai fini della verifica dell’USURARIETÀ della convenzione, il quantitativo del DIFFERENZIALE POTENZIALE ANATOCISTICO GLOBALE o TENTATA TRUFFA EFFETTIVA GLOBALE del TASSO CORRISPETTIVO di euro48.640,50, determinato semplicemente con una sottrazione algebrica fra l’importo complessivo degli INTERESSI EFFETTIVI BANCA previsti dalle norme dell’atto di mutuo pari ad euro121.645,70e gli INTERESSI EFFETTIVI conformi all’art. 821, comma 3, c.c. pari ad euro73.005,20, ha il DIFFERENZIALE POTENZIALE ATTUALIZZATO ANATOCISTICO GLOBALE o TENTATA TRUFFA EFFETTIVA ATTUALIZZATA GLOBALE conteggiato con la modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE pari ad euro30.392,40(si rinvia alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematica, empirica e giuridica della modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE della TENTATA TRUFFA. In questa sede si allega solo la formula con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE quando la rata costante posticipata si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0

La verifica dell’USURARIETÀ strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico e, cioè, quella che utilizza la formula prevista dalle ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI E DISPOSIZIONI CORRELATE tempo per tempo vigenti del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO che impiega i tassi giornalieri equivalenti e la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c. con il solo il quantitativo del DIFFERENZIALE POTENZIALE GLOBALE ATTUALIZZATO o TENTATA TRUFFA GLOBALE ATTUALIZZATA del TASSO CORRISPETTIVO di euro30.392,40e le 360 rate contrattuali da pagare con la sequenza stabilita dall’atto di mutuo del 22/06/2005 senza tenere conto del periodo di PREAMMORTAMENTO, precisa un’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del9,66351965059%: conseguentemente, si configura l’USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. con dolo oggettivo e soggettivo perché matematicamente è superata la percentuale del TSU “LEGALE” del8,04%vigente alla data dell’atto di mutuo del 22/06/2005.
A seguire l’allegato dell’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del9,66351965059%determinato con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questo calcolo complesso.
Quanto al dolo oggettivo e soggettivo dell’USURARIETÀ della convenzione oggetto della sentenza del Tribunale di Brindisi, Dott. Vittoria Uggenti, del 23/06/2025 n. 985 in conseguenza dell’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del9,66351965059%, si rinviare sia all’articolo I REQUISITI E I CRITERI DI IDONEITÀ DEI BANCARI LATU SENSU PROVANO IL DOLO NEI REATI CONSEGUENTI ALL’IMPIEGO DEL SISTEMA FRANCESE del 26 ottobre 2020 sia all’articolo EVIDENZIAZIONE DELL’USURA COLLEGATA ALLA SOLO FASE FISIOLOGICA DEL CONTRATTO del 21 marzo 2020 sia all’articolo SISTEMA “FRANCESE”: IL CONCORSO MORALE NEL REATO DI TRUFFA E DI USURA DEI BANCARI LATU SENSU DELLA BANCA D’ITALIA del 25 aprile 2020 sia all’articolo IL PRINCIPIO DI EQUITÀ CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN T_0 DEL REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE COINCIDE CON LE FORMULE SIA DEL TEG SIA DEL TAEG-ISC del 21 marzo 2020 sia all’articolo LA VIOLAZIONE SISTEMATICA DELL’ART. 821, COMMA 3, C.C. DETERMINA IL TAROCCAMENTO AL RIALZO DEI TEGM E DEI TSU DEI FINANZIAMENTI RATEALI del 27 marzo 2020.
Ulteriormente, la sentenza della Cass. Pen. Sez. II del 23/11/2011 n. 46669 ha decretato che “Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di DIRITTI ed OBBLIGHI e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”.
Conseguentemente, dato che la Banca d’Italia ha escluso in maniera tacita nelle “Istruzioni” vigenti alla data dell’atto di mutuo del 22/06/2005 il COSTO EFFETTIVO illecito collegato all’erogazione del credito ex art. 644, comma 4, c.p. del DIFFERENZIALE POTENZIALE ATTUALIZZATO o TENTATA TRUFFA ATTUALIZZATA degli INTERESSI CORRISPETTIVI di PREAMMORTAMENTO e di AMMORTAMENTO, il solo utilizzo di tale COSTO EFFETTIVO illecito nella determinazione dell’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del9,66351965059%strettamente connesso al solo TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico configura il reato di USURA sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo sia sotto quello soggettivo se si applicano i principi di diritto della Cass. Pen. Sez. II del 23/11/2011 n. 46669.
Naturalmente, il reato di USURA sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo sia sotto quello soggettivo si determina quando, oltre al DIFFERENZIALE POTENZIALE ATTUALIZZATO o TENTATA TRUFFA ATTUALIZZATA degli INTERESSI CORRISPETTIVI di PREAMMORTAMENTO e di AMMORTAMENTO, si utilizzano anche i COSTI leciti qualificati dalla Banca d’Italia come inclusi nelle “Istruzioni” vigenti alla data del contratto.
I PRINCIPI DI DIRITTO DELLA SENTENZA
Obbligatorietà del Regime Semplice (articolo)
La sentenza del Tribunale di Brindisi, Dott. Vittoria Uggenti, del 23/06/2025 n. 985 ha decretato che “Il PIANO DI AMMORTAMENTO ha comportato l’applicazione di un REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA degli interessi, mediante il calcolo degli interessi su un capitale che inglobava anche interessi già maturati nei periodi precedenti. Questo meccanismo, pur in assenza di una esplicita previsione contrattuale, costituisce una forma di anatocismo di fatto, vietata dall’art. 1283 c.c., salvo esplicita pattuizione successiva alla scadenza degli interessi, circostanza che nella specie non risulta né provata né dedotta.… (…) … l’esame del piano di ammortamento allegato evidenzia una struttura articolata in quattro periodi distinti, ciascuno caratterizzato da rate costanti al proprio interno, ma diverse da quelle previste negli altri segmenti temporali. Tale articolazione contrasta con la struttura classica di un ammortamento “alla francese” – che prevede rate costanti e decrescenti quote di interessi – e non è accompagnata da alcuna esplicita indicazione nel contratto circa la tipologia di ammortamento adottata (es. “alla francese”, “all’italiana” o altro), né dalle formule matematiche o dai criteri di calcolo utilizzati. Questa carenza informativa si pone in evidente violazione dell’art. 117 del D.lgs. 385/1993, che impone agli intermediari l’obbligo di fornire al cliente informazioni chiare, esaustive e verificabili sulle condizioni economiche applicate e sulle modalità di ammortamento del debito. In particolare, la struttura a rate variabili tra i periodi impedisce di verificare la coerenza con il TAN dichiarato e compromette la trasparenza del rapporto, rendendo impossibile al cliente una valutazione ex ante della reale incidenza economica del piano. Tale difetto di trasparenza si riflette anche sulla validità del contratto, potendo determinare – nei casi più gravi – la nullità per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. … (…) … Dall’analisi della documentazione emerge che le rate versate dal mutuatario includevano INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO, calcolati su importi variabili del capitale residuo nei diversi periodi. Tuttavia, né il contratto né il piano di ammortamento allegato forniscono una chiara indicazione circa il meccanismo di calcolo e la durata del preammortamento. La mancata esplicitazione di tali elementi determina un grave vulnus al principio di trasparenza contrattuale, in violazione delle disposizioni sopra richiamate. Gli interessi di preammortamento così applicati hanno comportato un ingiustificato aggravio economico per il mutuatario, privo di una corretta rappresentazione ex ante del costo effettivo del finanziamento. Tale indeterminatezza, rilevante sotto il profilo contrattuale, può dar luogo – a seconda della gravità – alla nullità della clausola relativa agli interessi o dell’intero contratto, ex artt. 1346 e 1418 c.c.”
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale (articolo)
La sentenza del Tribunale di Brindisi, Dott. Vittoria Uggenti, del 23/06/2025 n. 985 ha decretato che “dall’analisi del contratto di mutuo stipulato in data 22 giugno 2005 … (…) … emergono rilevanti criticità sotto il profilo della trasparenza contrattuale, della legittimità dei tassi applicati e della struttura del piano di ammortamento. Tali elementi integrano concrete ipotesi di: USURA OGGETTIVA (art. 1815, co. 2, c.c. e art. 644 c.p.), ANATOCISMO ILLEGITTIMO (art. 1283 c.c.), VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA previsti dal T.U.B
Usura Contrattuale (articolo)
Nonostante nella sentenza del Tribunale di Brindisi del 23/06/2025 n. 985 vi siano calcoli errati sia del CTU che del CTP di parte quanto l’USURARIETÀ della convenzione, la Dott. Vittoria Uggenti ha decretato che “dall’analisi del contratto di mutuo stipulato in data 22 giugno 2005 … (…) … emergono rilevanti criticità sotto il profilo della trasparenza contrattuale, della legittimità dei tassi applicati e della struttura del piano di ammortamento. Tali elementi integrano concrete ipotesi di: USURA OGGETTIVA (art. 1815, co. 2, c.c. e art. 644 c.p.), ANATOCISMO ILLEGITTIMO (art. 1283 c.c.), VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA previsti dal T.U.B.”.
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
