L’art. 821, comma 3, Codice Civile sancisce il Regime Semplice
Obbligatorietà del Regime Semplice
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Semplice
Utilizzo del quantitativo dell’anatocismo truffaldino per la determinazione del Teg Finanziamento ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto
Nel ricordare che il Dott. Provenzano nella sentenza del 09/10/2023 n. 588 ha preso una posizione netta a favore della formula di determinazione della rata costante posticipata del PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 nel paragrafo “L’ESITO DEL GIUDIZIO – LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO CONFORME A LEGGE” a partire dalla pagina 95 delle motivazioni (si rinvia agli articoli SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE del 22 novembre 2022 e EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023), della sentenza del 26/10/2023 n. 642 si mette in risalto il paragrafo “LA RILEVANZA DELL’ANATOCISMO AI FINI DEL CONTROLLO ANTIUSURA“ che parte dalla pagina 128 e termina alla pagina 164 delle motivazioni.
In sintesi, si legge che ” … (…) … – una volta constatato che il REGIME LINEARE costituisce il modello legale tipico di produzione degli interessi nel nostro ordinamento (come del resto espressamente riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia di Strasburgo con la già citata sentenza del 03.09.2015, emessa nella causa C 89/14) – il cd. “DIFFERENZIALE TRA REGIMI” (vale a dire la differenza del costo complessivo del finanziamento determinata dall’applicazione del REGIME COMPOSTO in luogo di quello LINEARE), quale “onere occulto” o “implicito”, vada ricondotto, in difetto di menzione di sorta nel testo contrattuale al regime impiegato, nel novero dei costi, remunerazioni, oneri e spese integranti il T.E.G. dell’operazione creditizia; aggregato, quest’ultimo, da raffrontare con il Tasso Soglia Usura (cd. T.S.U.) ai fini del vaglio antiusura (ex art. 644 comma 4 c.p.) … (…) … In definitiva, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 644 comma 4 c.p. (che annovera tra le voci del T.E.G. tutte le “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”), pare innegabile che l’ANATOCISMO (indotto dal regime finanziario impiegato) incida, in concreto, sul costo complessivo del credito determinando – a parità dei parametri contrattuali di calcolo – un aumento dell’esposizione debitoria del finanziato rispetto a quella che riverrebbe dall’adozione del REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE recepito dall’ordinamento … (…) … Una volta acclarato che il DIFFERENZIALE DI REGIME costituisce (sempre) un costo (implicito o occulto) del finanziamento, in quanto tale innegabilmente collegato “all’erogazione del credito” (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 644 comma 4 c.p.), non può che derivarne, in definitiva, che esso va necessariamente incluso, quale voce distinta ed ulteriore, tra i costi, gli oneri e le spese che, nel loro complesso, compongono il T.E.G. da raffrontare con il Tasso Soglia Usurario (cd. T.S.U.) ai fini del vaglio antiusura, laddove, a tal fine, si faccia ricorso alla cd. formula del T.E.G. predisposta da Banca d’Italia, formula elaborata in REGIME COMPOSTO. … (…) … In definitiva, l’esigenza di rispettare la “centralità sistematica” dell’art. 644 comma 4 c.p. ai fini della selezione delle voci di costo del finanziamento da includere nel T.E.G. preclude l’impiego di qualsivoglia formula elaborata da organi tecnici in contrasto con il principio di omnicomprensività ivi trasfuso e con la nozione di “collegamento” all’erogazione del credito sulla quale si fonda (ex art. 644 comma 5 c.p.) il plaphon dei costi da prendere in considerazione al fine di determinare il T.E.G. dell’operazione finanziaria da raffrontare con il Tasso Soglia Usura. A ben vedere, la definizione del T.E.G. (e la sua composizione) trova infatti fondamento esaustivo ed “autosufficiente” nella legislazione nazionale, per effetto della L. n. 108/1996, e risulta compiutamente regolata (senza rinvio di sorta a fonti di rango secondario) in virtù del raffronto con il complesso dei costi del credito previsto dall’art. 644 comma 4 c.p. (quale introdotto dalla Legge appena citata); disposizione, quest’ultima, che ha ricostruito il T.E.G. in chiave omnicomprensiva, per l’appunto come costo complessivo del finanziamento (escluse imposte e tasse), tale da includere qualsivoglia onere, spesa o remunerazione collegato all’ “erogazione del credito”; nozione dal cui ambito non possono quindi ritenersi esclusi – per espressa voluntas legis – COSTI OCCULTI O IMPLICITI (QUALE IL MENTOVATO “DIFFERENZIALE” DI REGIME) che abbiano in concreto tale peculiare connotato e che assolvano quindi (in modo più o meno percepibile) a detta funzione … (…) … La formula di calcolo del T.E.G. diffusa da Banca d’Italia, essendo elaborata in regime di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA, non può evidentemente prendere in considerazione il DIFFERENZIALE DI REGIME tra le voci di costo a tal fine rilevanti, per il semplice fatto che l’inclusione di quest’ultimo nel novero di tali voci, costituendo, in buona sostanza, in un “correttivo” integrativo, rappresenterebbe un implicito (ma inequivoco) riconoscimento dell’inadeguatezza e dell’incompletezza di quella stessa formula elaborata in REGIME COMPOSTO, per quanto comunemente adottata ai fini dell’elaborazione dei piani di ammortamento in uso sul mercato del credito … (…) … In definitiva, se si intende valutare l’EFFETTIVO COSTO GLOBALE DEL PRESTITO (in conformità alla funzione propria del T.E.G. previsto dall’art. 644 comma 4 c.p.), occorre necessariamente considerare anche il costo rappresentato dall’ANATOCISMO DI TIPO “GENETICO” (vale a dire indotto dall’impiego del REGIME COMPOSTO nell’elaborazione della rata costante); se così non fosse, l’aliquota del TASSO REALE (o effettivo) calcolata con il principio di equità del REGIME COMPOSTO senza tenere conto del costo dell’ANATOCISMO DI TIPO “GENETICO” non rappresenterebbe più una misura globale del costo del finanziamento, in quanto non considererebbe tutti i costi “collegati” all’operazione, in contrasto con la voluntas legis.“
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PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”