TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 26-10-2023 N. 642

L’art. 821, comma 3, Codice Civile sancisce il Regime Semplice

Obbligatorietà del Regime Semplice

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Semplice

Utilizzo del quantitativo dell’anatocismo truffaldino per la determinazione del Teg Finanziamento ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto

Nel ricordare che il Dott. Provenzano nella sentenza del 09/10/2023 n. 588 ha preso una posizione netta favore della formula di determinazione della rata costante posticipata del PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 nel paragrafo “L’ESITO   DEL   GIUDIZIO   –   LA   CONDIZIONE   DI   EQUILIBRIO   FINANZIARIO   DEL   PIANO   DI AMMORTAMENTO CONFORME A LEGGE” a partire dalla pagina 95 delle motivazioni (si rinvia agli articoli SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE del 22 novembre 2022 e EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023), della sentenza del 26/10/2023 n. 642 si mette in risalto il paragrafo LA RILEVANZA DELL’ANATOCISMO AI FINI DEL CONTROLLO ANTIUSURA che parte dalla pagina 128 e termina alla pagina 164 delle motivazioni.

In sintesi, si legge che ” … (…) … – una volta constatato che il REGIME LINEARE costituisce il modello legale tipico di produzione degli interessi nel nostro ordinamento (come del resto espressamente riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia di Strasburgo con la già citata sentenza del 03.09.2015, emessa nella causa C 89/14) – il cd. “DIFFERENZIALE TRA REGIMI” (vale a dire la differenza del costo complessivo del finanziamento determinata dall’applicazione del REGIME COMPOSTO in luogo di quello LINEARE), quale “onere occulto” o “implicito”, vada ricondotto, in difetto di menzione di sorta nel testo contrattuale al regime impiegato, nel novero dei costi, remunerazioni, oneri e spese integranti il T.E.G. dell’operazione creditizia; aggregato, quest’ultimo, da raffrontare con il Tasso Soglia Usura (cd. T.S.U.) ai fini del vaglio antiusura (ex art. 644 comma 4 c.p.) … (…) … In definitiva, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 644 comma 4 c.p. (che annovera tra le voci del T.E.G. tutte le “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”), pare innegabile che l’ANATOCISMO (indotto dal regime finanziario impiegato) incida, in concreto, sul costo complessivo del credito determinando – a parità dei parametri contrattuali di calcolo – un aumento dell’esposizione debitoria del finanziato rispetto a quella che riverrebbe dall’adozione del REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE recepito dall’ordinamento … (…) … Una volta acclarato che il DIFFERENZIALE DI REGIME costituisce (sempre) un costo (implicito o occulto) del finanziamento, in quanto tale innegabilmente collegato “all’erogazione del credito” (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 644 comma 4 c.p.), non può che derivarne, in definitiva, che esso va necessariamente incluso, quale voce distinta ed ulteriore, tra i costi, gli oneri e le spese che, nel loro complesso, compongono il T.E.G. da raffrontare con il Tasso Soglia Usurario (cd. T.S.U.) ai fini del vaglio antiusura, laddove, a tal fine, si faccia ricorso alla cd. formula del T.E.G. predisposta da Banca d’Italia, formula elaborata in REGIME COMPOSTO. … (…) … In definitiva, l’esigenza di rispettare la “centralità sistematica dell’art. 644 comma 4 c.p. ai fini della selezione delle voci di costo del finanziamento da includere nel T.E.G. preclude l’impiego di qualsivoglia formula elaborata da organi tecnici in contrasto con il principio di omnicomprensività ivi trasfuso e con la nozione di “collegamento” all’erogazione del credito sulla quale si fonda (ex art. 644 comma 5 c.p.) il plaphon dei costi da prendere in considerazione al fine di determinare il T.E.G. dell’operazione finanziaria da raffrontare con il Tasso Soglia Usura. A ben vedere, la definizione del T.E.G. (e la sua composizione) trova infatti fondamento esaustivo ed “autosufficiente” nella legislazione nazionale, per effetto della L. n. 108/1996, e risulta compiutamente regolata (senza rinvio di sorta a fonti di rango secondario) in virtù del raffronto con il complesso dei costi del credito previsto dall’art. 644 comma 4 c.p. (quale introdotto dalla Legge appena citata); disposizione, quest’ultima, che ha ricostruito il T.E.G. in chiave omnicomprensiva, per l’appunto come costo complessivo del finanziamento (escluse imposte e tasse), tale da includere qualsivoglia onere, spesa o remunerazione collegato all’ “erogazione del credito”; nozione dal cui ambito non possono quindi ritenersi esclusi – per espressa voluntas legis COSTI OCCULTI O IMPLICITI (QUALE IL MENTOVATO “DIFFERENZIALE” DI REGIME) che abbiano in concreto tale peculiare connotato e che assolvano quindi (in modo più o meno percepibile) a detta funzione … (…) … La formula di calcolo del T.E.G. diffusa da Banca d’Italia, essendo elaborata in regime di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA, non può evidentemente prendere in considerazione il DIFFERENZIALE DI REGIME tra le voci di costo a tal fine rilevanti, per il semplice fatto che l’inclusione di quest’ultimo nel novero di tali voci, costituendo, in buona sostanza, in un “correttivo” integrativo, rappresenterebbe un implicito (ma inequivoco) riconoscimento dell’inadeguatezza e dell’incompletezza di quella stessa formula elaborata in REGIME COMPOSTO, per quanto comunemente adottata ai fini dell’elaborazione dei piani di ammortamento in uso sul mercato del credito … (…) … In definitiva, se si intende valutare l’EFFETTIVO COSTO GLOBALE DEL PRESTITO (in conformità alla funzione propria del T.E.G. previsto dall’art. 644 comma 4 c.p.), occorre necessariamente considerare anche il costo rappresentato dall’ANATOCISMO DI TIPO “GENETICO” (vale a dire indotto dall’impiego del REGIME COMPOSTO nell’elaborazione della rata costante); se così non fosse, l’aliquota del TASSO REALE (o effettivo) calcolata con il principio di equità del REGIME COMPOSTO senza tenere conto del costo dell’ANATOCISMO DI TIPO “GENETICO” non rappresenterebbe più una misura globale del costo del finanziamento, in quanto non considererebbe tutti i costi “collegati” all’operazione, in contrasto con la voluntas legis.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 

PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”