TRIBUNALE DI BRINDISI, SENTENZA DEL 22-10-2025 N. 1393

Obbligatorietà del Regime Semplice

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale

La sentenza del Tribunale di Brindisi, Dott. Antonio Ivan Natali, del 21/10/2025 n. 1393 ha decretato che “Invero, la prescrizione inerente al criterio di calcolo del PARAMETRO EURIBOR non è specificata in contratto e, dunque, non si comprende se esso sia stato rilevato su base “360” o “365”, a seconda del numero di giorni presi in considerazione per il calcolo. Perciò, sulla scorta dell’accertamento peritale espletato, il parametro indicato non presenta il carattere di oggettiva determinabilità necessaria.… (…) … Invero, per quanto concerne il diverso requisito della “trasparenza negoziale”, il medesimo è interpretato, in modo particolarmente rigoroso, dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr. Corte di Giustizia dell’Unione europea, 20 settembre 2018, C-448/17), secondo cui un contratto è «trasparente» ogniqualvolta consenta al “consumatore” di avere piena contezza, al momento della conclusione del contratto, delle condizioni della sua futura esecuzione e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata dei suoi obblighi. La clausola del contratto di finanziamento relativa al «costo del credito» deve essere, dunque, formulata in modo «chiaro e comprensibile» al consumatore, in ossequio al disposto dell’art. 4 § 2 Direttiva 93/13. Orbene, è evidente che il ritenere che i PIANI DI AMMORTAMENTO siano immediatamente comprensibili sotto il profilo del loro contenuto tecnico, specie da parte del mero consumatore, costituirebbe un’affermazione “ardita” e ciò potrebbe dare la stura a un approfondimento della riflessione giuridica in sede sovranazionale. Ciò, soprattutto ove si consideri che, nel caso di specie, nel contratto di mutuo stipulato da un consumatore, il C.T.U. ha ravvisato l’oggettiva indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di interesse corrispettivo, in quanto“non (…) contrattualmente specificato”con riguardo al criterio di calcolo del parametro EURIBOR. In secondo luogo, non si evince in nessun modo quale sia stato il REGIME FINANZIARIO APPLICATO (algoritmo di calcolo) per il calcolo delle rate e la conseguente costruzione del piano di ammortamento, quanto meno nella parte della sorta capitale delle rate, regime che, pertanto, non risulta essere stato oggetto di pattuizione contrattuale» (pp. 12-13 elaborato del 13 dicembre 2023). In conclusione, si ravvisa la violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché degli artt. 1346 e 1418 comma 2 c.c., nonché, infine, dell’art. 117 comma 4 T.U.B..” 

Utilizzo del quantitativo dell’anatocismo truffaldino per la determinazione del Teg Finanziamento ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto

La sentenza del Tribunale di Brindisi, Dott. Antonio Ivan Natali, del 21/10/2025 n. 1393 ha decretato che “Il tasso soglia (T.S.U.) applicabile ratione temporis, ossia del quarto trimestre del 2009 (D.M. 24 settembre 2009), era pari al 4,875% per la categoria «mutuo ipotecario a tasso variabile» (3,25% aumentato della metà). … (…) … alla luce di un secondo prospetto, comprensivo, anch’esso, degli oneri a carico dei mutuatari in caso di inadempimento, ma con calcolo del T.A.E.G. parametrato al regime finanziario della capitalizzazione semplice (con conseguente ulteriore minore esposizione debitoria per € 53.917,78), il T.A.E.G. sugli interessi corrispettivi risulta pari al 5,22%, tenendo conto anche degli oneri aggiuntivi relativi alle spese di intermediazione e della ipotetica assicurazione e tenendo conto, altresì, del maggiore esborso dovuto al DIFFERENZIALE fra gli interessi corrispettivi derivante dalla applicazione della CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA in luogo di QUELLA SEMPLICE. Ebbene, in ragione delle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. – che sono esenti da vizi evidenti quanto a procedimenti e a criteri applicativi – può ritenersi accertata l’usurarietà del T.A.E.G. sulla scorta del regime finanziario della capitalizzazione semplice, comprensiva anche del maggior esborso derivante dal regime applicato da xxxxx. Il T.A.E.G. così determinato, pari al 5,22% – soglia comprensiva degli oneri e delle commissioni connesse all’erogazione -, non è rispettoso del citato tasso soglia con riferimento agli •interessi corrispettivi» pattuiti alla stipula del contratto”.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”