EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 

ABSTRACT

Il prestito graduale calcolato utilizzando la formula matematica del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE NON ha sia la coerenza matematica al REGIME SEMPLICE sia la coerenza giuridica al dettato normativo dell’art. 821comma 3c.c. anche se è usata la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366). Ovviamente, anche il prestito graduale calcolato utilizzando la formula matematica del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) NON ha sia la coerenza matematica al REGIME SEMPLICE sia la coerenza giuridica al dettato normativo dell’art. 821comma 3c.c..

Per comprendere la NON coerenza matematica al REGIME SEMPLICE del prestito graduale calcolato utilizzando la formula matematica del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE, la dimostrazione matematica non può prescindere, da una parte, dalla comprensione che il DEBITO RESIDUO è una miscela di capitale e interessi non solo nel REGIME COMPOSTO ma anche nel REGIME SEMPLICE e, dall’altra, dall’evidenziazione dei valori numerici e percentuali dell’ESTINZIONE ANTICIPATA possibile in ogni momento temporale nei prestiti progressivi anche in osservanza della normativa che disciplina sia il fenomeno della CHIUSURA IN ANTICIPO sia il fenomeno della SURROGA sia il fenomeno della RINEGOZIAZIONE.

ARTICOLO

Nel rinviare sia alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematicaempirica e giuridica sia all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020 sia all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZE ARTICOLO 821, COMMA 3, C.C. del 23 marzo 2020 e sia all’articolo LA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE del 20 gennaio 2023, si è delucidato il 22 novembre 2022 nell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE che solo il REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale il t_0 con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821comma 3c.c. e, quindi, da un punto di vista matematicoempirico e giuridico si deve utilizzare la formula del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”

Successivamente alla pubblicazione del 22 novembre 2022 dell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE, il Team Attuariale ha pubblicato il 30 gennaio 2023 nella sezione PILLOLE – Brevi note esplicative su concetti, opinioni ed aspetti della matematica Finanziaria presenti nei dibattiti di attualità” l’articolo “Sulla scindibilità dei regimi Finanziari – Caso numerico con anno commerciale” per dare delucidazioni “Sul problema della scindibilità (e della coincidenza tra valutazione retrospettiva e prospettiva) in un processo di ammortamento di un mutuo nei regimi finanziari della capitalizzazione composta e semplice (nei casi di epoca di equilibrio iniziale o finale)” mentre il Dott. Graziano Aretusi ha pubblicato il 01 febbraio 2023 l’articolo “A proposito dell’indifferenza al momento dell’equilibrio finanziario: alcune considerazioni intorno alle caratteristiche delle leggi di interesse in regime composto e in regime semplice nelle operazioni di scambio” che presenta esempi numerici con il metodo di conteggio dell’ANNO COMMERCIALE.

Preliminarmente, si evidenzia che nell’articolo COMMISSIONE A.M.A.S.E.S SULL’ANATOCISMO: LA MISTIFICAZIONE DELLA VERITÀ MATEMATICA UTILIZZANDO LA NORMATIVA del 28 settembre 2022 vi è la rivista “Le Controversie Bancarie N. 65/2023” dove il Giudice Dott. Domenico Provenzano del Tribunale di Massa critica il “RAPPORTO SCIENTIFICO 2022/01 – ANATOCISMO NEI PIANI DI AMMORTAMENTO STANDARDIZZATI TRADIZIONALI” affermando nel paragrafo 7) La ponderazione dei periodi rateali secondo legge (anno civile “corretto”)” che “Nella nota 13 del Rapporto si fa riferimento acriticamente alla convenzione giorni 30/360 (“basata su 12 mesi di 30 giorni ciascuno”) – ovvero secondo l’anno commerciale– in funzione di ponderazione dei periodi rateali nei quali si articola il piano ivi presentato, come se si trattasse di una soluzione naturale ed intangibile, per il solo fatto di essere la più frequente nella prassi comune del mercato del credito. In realtà, dal combinato disposto degli artt. 820 e 821 comma 3 c.c. (in base ai quali gli interessi sono il corrispettivo del godimento del capitale altrui e maturano giorno per giorno), si evince invece che il Codice ha recepito l’anno civile “corretto” (il cui numero di giorni varia a seconda che si tratti o meno di anno bisestile). Nella prima parte del presente scritto (pag. 6) si è sottolineato come il modello di piano elaborato nel Rapporto implica “l’adozione … dell’anno commerciale”, che, per quanto appena chiarito, non corrisponde alla ponderazione temporale riveniente nel nostro ordinamento e che, peraltro, si risolve(così come il ricorso ai tassi periodali non equivalenti) in un meccanismo secondario atto ad incrementare l’effetto anatocistico derivante dall’impiego del regime esponenziale; ciò che vale, anche sotto tale ulteriore profilo, ad indurre seri dubbi circa la legittimità del modello proposto (di per sé non in grado, come già rimarcato, di rappresentare il paradigma analitico ed esplicativo della generalità dei mutui con ammortamento progressivo disponibili nel mercato del credito)”.

Ulteriormente, il Giudice Dott. Domenico Provenzano del Tribunale di Massa nella rivista “Le Controversie Bancarie N. 66/2023” (si rinvia sempre all’articolo COMMISSIONE A.M.A.S.E.S SULL’ANATOCISMO: LA MISTIFICAZIONE DELLA VERITÀ MATEMATICA UTILIZZANDO LA NORMATIVA) critica il “RAPPORTO SCIENTIFICO 2022/01 – ANATOCISMO NEI PIANI DI AMMORTAMENTO STANDARDIZZATI TRADIZIONALI” confermando nel paragrafo 7) La ponderazione dei periodi rateali secondo legge (anno civile “corretto”)” quanto delucidato in precedenza nel suo scritto pubblicato nella rivista “Le Controversie Bancarie N. 65/2023” .

Nel rinviare sia all’articolo BONFERRONI 1937 QUALSIASI PRESTITO GRADUALE PUÒ ESSERE TRASFORMATO IN MANIERA EQUIVALENTE IN UNA SOMMA DI PRESTITI ELEMENTARI del 26 aprile 2021 sia all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021, il Dott. Graziano Aretusi evidenzia a pag. 11 del suo articolo del 01 febbraio 2023 il PIANO DI AMMORTAMENTO del REGIME COMPOSTO di un prestito di 1.000 euro da rimborsare in UNICA SOLUZIONE (MONTANTE) dopo 4 anni con il metodo di conteggio dell’ANNO COMMERCIALE al tasso annuale del 10%

evidenzia a pag. 14 del suo articolo del 01 febbraio 2023 il PIANO DI AMMORTAMENTO del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 di un prestito di 1.000 euro da rimborsare in UNICA SOLUZIONE (MONTANTE) dopo 4 anni con il metodo di conteggio dell’ANNO COMMERCIALE al tasso annuale del 10%

ed evidenzia a pag. 16 del suo articolo del 01 febbraio 2023 il PIANO DI AMMORTAMENTO del REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m di un prestito di 1.000 euro da rimborsare in UNICA SOLUZIONE (MONTANTE) dopo 4 anni con il metodo di conteggio dell’ANNO COMMERCIALE al tasso annuale del 10%

Come correttamente osserva il Dott. Graziano Aretusi, il rimborso in UNICA SOLUZIONE (MONTANTE) è un prestito che NON prevede contrattualmente il RIMBORSO ANTICIPATO e, quindi, lui si domanda cosa accadrebbe se il cliente avesse la possibilità di chiudere anticipatamente l’operazione.

In particolare, nel rimborso in UNICA SOLUZIONE (MONTANTE) del REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m il Dott. Graziano Aretusi osserva che il cliente “Ad esempio, avrebbe potuto estinguere l’operazione al tempo k=1, pagando 1.076,92 euro. Non può sfuggire che, in questo modo, Caio avrebbe pagato 76,92 euro di interessi, sostenendo un tasso del 7,69% anziché il tasso del 10% pattuito. È facile osservare che questo fenomeno si sarebbe presentato in tutti i casi in cui l’operazione fosse stata chiusa anticipatamente, in k=1,2,3. Infatti, chiudendo l’operazione in k=2 avrebbe sostenuto un tasso del 8,33% su base annuale, chiudendo l’operazione in k=3 avrebbe sostenuto un tasso del 9,09% e solo portando l’operazione a chiusura si sarebbe realizzato il tasso del 10% su base annuale”.

Nell’evidenziare che queste percentuali sono di tale valore perché calcolate dal Dott. Graziano Aretusi con la formula del REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO COMMERCIALE, lo stesso conclude affermando “Allora, la dinamica degli INTERESSI (76,92; 89,74; 106,06; 127,27) e dei DEBITI RESIDUI (1000; 1.076,92; 1.166,67; 1.272,73; 1.400) è eloquente. Il REGIME SEMPLICE con impostazione finale, seppur garantisce che gli INTERESSI complessivi a scadenza siano direttamente proporzionali al tempo e al capitale, qualora l’operatore avesse la possibilità di CHIUDERE L’OPERAZIONE ANTICIPATAMENTE, non offrirebbe la stessa garanzia di diretta proporzionalità degli interessi negli istanti temporali intermedi. Tutti questi aspetti confermano, in maniera definitiva, un aspetto particolarmente rilevante: per le operazioni di scambio che ammettono la CHIUSURA ANTICIPATA DELL’OPERAZIONE, l’equazione

cioè l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 della ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE, rappresenta la relazione, UNICA e GENERALE, per la progettazione di prestiti che garantiscano la diretta proporzionalità degli interessi al tempo e al capitale.

Ovviamente, come si è anche delucidato il 22 novembre 2022 nell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE, per rispettare ad ogni istante temporale l’art. 821comma 3c.c. si deve utilizzare la formula del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”

e NON la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 della ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE indicata dal Dott. Graziano Aretusi.

Il Team Attuariale nell’articolo del 30 gennaio 2023 fornisce un esempio numerico di una Somma Erogata di euro 1.000,00 da rimborsare in 4 rate annuali posticipate al tasso annuo del 10,00% usando sia la formula del REGIME COMPOSTO che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO COMMERCIALE che determina con tali parametri la rata costante posticipata arrotondata del sistema “FRANCESE” di euro 315,47

sia la formula del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO COMMERCIALE che determina con tali parametri la rata costante posticipata arrotondata del sistema “LINEARE” di euro 309,99

sia la formula del REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO COMMERCIALE che determina con tali parametri la rata costante posticipata arrotondata del sistema “LINEARE” di euro 304,35

Il Team Attuariale nell’articolo del 30 gennaio 2023 mostra il PIANO DI AMMORTAMENTO del REGIME COMPOSTO nella tabella 1” dove si evidenzia anche la colonna rubricata M_Deb” in cui sono rappresentati i valori finanziari dell’operazione ad ogni rimborso,

allega il PIANO DI AMMORTAMENTO del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 nella tabella 2” dove si evidenzia anche la colonna rubricata M_Deb” in cui sono rappresentati i valori finanziari dell’operazione ad ogni rimborso

e mostra il PIANO DI AMMORTAMENTO del REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m nella tabella 3” dove si evidenzia anche la colonna rubricata M_Deb” in cui sono rappresentati i valori finanziari dell’operazione ad ogni rimborso.

Nell’evidenziare che gli importi numerici delle 3 tabelle della colonna rubricata M_Deb” dell’articolo del 30 gennaio 2023 del Team Attuariale sono identici a quelli corrispondenti dei DEBITI RESIDUI delle 3 tabelle del rimborso in UNICA SOLUZIONE (MONTANTE) dell’articolo del 01 febbraio 2023 del Dott. Graziano Aretusi, a seguire si allegano le 3 tabelle che dimostrano che solo il REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale il t_0 con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE ha delle RATE COSTANTI POSTICIPATE che hanno dei DEBITI RESIDUI che, in caso di contestuale ESTINZIONE ANTICIPATA del prestito effettiva o potenziale, consentono di avere il valore finanziario dell’operazione ad ogni rimborso identico al valore finanziario del MONTANTE del REGIME SEMPLICE di ogni pagamento calcolato con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE.

TABELLA DEL REGIME COMPOSTO
TABELLA DEL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE
TABELLA DEL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE

Nel rinviare sia alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematicaempirica e giuridica, si evidenzia che nella TABELLA DEL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE il TAE al termine del rimborso progressivo dell’operazione calcolato con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 della ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE è pari al 9,02970244% mentre il TAE al termine del rimborso progressivo dell’operazione calcolato con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m della ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE è pari al 10,00%: conseguentemente, vi è prova matematica che il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m determina matematicamente un quantitativo complessivo di INTERESSI inferiori che genera la problematica giuridica del rispetto o meno dell’art. 821comma 3c.c. nell’eventualità che fosse applicata la giuridicamente corretta ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”.

Inoltre, è inequivocabile che dalla TABELLA DEL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE si evince sinteticamente che:

  1. Nel prestito con RIMBORSO PROGRESSIVO calcolato nel REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m non si offre la diretta proporzionalità degli interessi negli istanti temporali intermedi in caso di ESTINZIONE ANTICIPATA del finanziamento: conseguentemente, se si adottasse questa soluzione matematica in alternativa al RIMBORSO PROGRESSIVO calcolato nel REGIME COMPOSTO da parte degli intermediari creditizi bisognerebbe adottare i correttivi numerici appropriati da indicare nel contratto di prestito rateale per non avvantaggiare il finanziato;
  2. Nel prestito con RIMBORSO PROGRESSIVO calcolato nel REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m non si offre la diretta proporzionalità degli interessi negli istanti temporali intermedi del finanziamento in caso di TASSO VARIABILE: conseguentemente, se si adottasse questa soluzione matematica in alternativa al RIMBORSO PROGRESSIVO calcolato nel REGIME COMPOSTO da parte degli intermediari creditizi bisognerebbe adottare i correttivi numerici appropriati da indicare nel contratto di prestito rateale per non avvantaggiare il finanziato;
  3. Nel prestito con RIMBORSO PROGRESSIVO calcolato nel REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m non si offre la diretta proporzionalità degli interessi negli istanti temporali intermedi del finanziamento in caso di calcolo delle SANZIONI CIVILI sia per INDETERMINATEZZA DELLA CLAUSOLA DEL TASSO CORRISPETTIVO sia per l’ERRONEITÀ del TAEG/ISC sia per l’USURARIETÀ del contratto strettamente connessa alla fase fisiologica della convenzione: conseguentemente, se si adottasse questa soluzione matematica nel conteggio in alternativa a quella calcolata nel REGIME COMPOSTO bisognerebbe adottare i correttivi numerici appropriati per non avvantaggiare il finanziato.

In definitiva, come si è anche delucidato il 22 novembre 2022 nell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE, per rispettare ad ogni istante temporale l’art. 821comma 3c.c. si deve utilizzare la formula del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”

Si rinvia sia all’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI del 26 marzo 2020 sia all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE USANO LE PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALI DIVERSE DA QUELLA DELL’ANNO COMMERCIALE del 09 maggio 2021 sia all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO CON I VARI TASSI PERIODALI NON EQUIVALENTI NEL REGIME COMPOSTO del 06 luglio 2022 sia all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI CON OPZIONE A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 28 aprile 2022 sia all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO FISSO MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE DEL REGIME COMPOSTO PER INCASSARE MAGGIORI INTERESSI del 24 ottobre 2021 sia all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 09 maggio 2021 sia all’articolo PROVE MATEMATICHE, EMPIRICHE E GIURIDICHE A SOSTEGNO DELL’ILLECITÀ DEL PRESTITO ORDINARIO ENTI LOCALI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (TASSO FISSO) del 14 giugno 2021 sia all’articolo CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE (TASSO FISSO) del 19 aprile 2020 sia all’articolo CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA ITALIANO (TASSO VARIABILE) del 24 marzo 2020 sia all’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (MUTUO) del 26 marzo 2020 sia all’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (LEASING) del 20 luglio 2020 sia all’articolo ANALISI TECNICA COMPLETA E ANALISI GIURIDICA PARTICOLARE DI UN MUTUO del 25 luglio 2020 sia nell’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI CON OPZIONE A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 08 marzo 2023. Inoltre, la manipolazione delle regole matematiche del REGIME COMPOSTO nei mutui a TASSO VARIABILE sono evidenziate anche nell’articolo GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, SENTENZA DEL 20-01-2015 N. 79 del 23 agosto 2021 e nell’articolo CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 05-05-2020 n. 464 del 26 maggio 2020.

In conclusione, si evidenzia che nell’articolo Il Risparmio – n. 1 Gennaio – Marzo 2023 Prestiti reali e loro modellizzazioni: a proposito di due articoli di C. Mari e G. Aretusi Fabrizio Cacciafesta il Prof. CARLO MARI ha ribadito che nel REGIME SEMPLICE “sulla base di argomentazioni finanziarie di base, è possibile escludere tutte le epoche tranne una, quella INIZIALE” in t_0 perché lo “schema d’ammortamento in REGIME LINEARE con condizione di equità imposta alla scadenza del prestito (ANNIBALI et al., 2018)” in t_m “genera risultati spuri che non sono consistenti con la legge degli INTERESSI SEMPLICI. Resta, pertanto, solo l’epoca iniziale come l’unica possibile.”

Il Risparmio – n. 1 Gennaio – Marzo 2023 Prestiti reali e loro modellizzazioni: a proposito di due articoli di C. Mari e G. Aretusi Fabrizio Cacciafesta