CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 05-05-2020 n. 464

Nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE del 25 marzo 2021, sul sito LA SCALA SOCIETÀ TRA AVVOCATI si dichiara trionfalmente il de profundis dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE del sistema FRANCESE con un articolo rubricato “C’era una volta il…TAE”. Si legge in questa nota cheL’insussistenza di alcun obbligo normativo volto ad indicare, nell’ambito dei contratti di mutuo, il Tasso Annuo Effettivo (TAE) è stata recentemente confermata da una pronuncia resa dalla Corte di Appello di Torino, che ha pienamente aderito alla ricostruzione proposta della difesa della Banca sul punto ed incentrata sul tenore interpretativo di cui all’art. 6 della Delibera Cicr, invocato da controparte. Difatti, tra le diverse questioni affrontate, degno di nota appare proprio il capo della sentenza in forza del quale l’appellante, a fronte dell’asserita violazione dell’art. 117 TUB nonché dell’art. 6 della delibera Cicr del 09.02.2000, contestava la mancata indicazione in contratto del TAE, con conseguente declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo oggetto di contestazione. A fronte di una simile doglianza, l’Istituto di Credito evidenziava come l’art. 6 della predetta disposizione prescrive la necessità di indicare in contratto il valore del tasso su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione, ma soltanto laddove venga rintracciata una capitalizzazione infrannuale degli interessi, fattispecie non attinente ai contratti di mutuo. In aderenza a quanto sopra, la Corte ha inteso chiarire come tale tipologia contrattuale sia caratterizzata da un meccanismo restitutorio degli interessi che esclude qualsiasi fenomeno di capitalizzazione infrannuale degli stessi“. 

La Corte d’Appello di Torino, nelle persone della Dottoressa Renata Silva (Presidente), della Dottoressa Tiziana Maccarrone (Consigliere) e del Dottore
Gian Andrea Morbelli (Consigliere relatore), hanno stabilito che “Con il quarto motivo (che per priorità logica va trattato prima del terzo) l’appellante lamenta la violazione dell’art. 117 TUB e dell’art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, per non avere la banca indicato nel contratto di mutuo il TAE – Tasso Annuo Effettivo. La conseguenza, sempre secondo l’appellante, sarebbe la declaratoria di nullità parziale del contratto e, in applicazione dell’art. 117 TUB, settimo comma, lett. b, la debenza degli interessi al tasso legale. … (…) … Nel merito anche questo motivo è infondato.
L’appellante sostiene, come detto, che la mancata indicazione nel contratto di mutuo del TAE contravvenga al disposto dell’art. 6 della CICR 9 febbraio 2000, secondo il quale i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità della capitalizzazione degli interessi e il tasso di interessi applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto (enfasi dello scrivente); la violazione della delibera consisterebbe nella mancata indicazione del tasso annuale che tenga conto degli effetti della capitalizzazione.
È agevole replicare – secondo quanto correttamente osservato dalla difesa della banca – che nei MUTUI CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE, COME QUELLO IN OGGETTO, NON ESISTE ALCUNA CAPITALIZZAZIONE INFRANNUALE DEGLI INTERESSI MA SOLO IL FRAZIONAMENTO DELL’OBBLIGO RESTITUTORIO. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura CHE GLI INTERESSI CONTENUTI IN CIASCUNA RATA SIANO CALCOLATI SUL CAPITALE RESIDUO, CHE VIA VIA DECRESCE, SENZA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI. Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell’art. 6 della CICR, sopra richiamato, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale. La circostanza che i ratei insoluti possano produrre interessi, inoltre, è espressamente consentito dall’art. 3, primo comma della CICR”.

Il TEAM ROBYN HODE si rammarica che la Corte d’Appello di Torino, nelle persone della Dottoressa Renata Silva (Presidente), della Dottoressa Tiziana Maccarrone (Consigliere) e del Dottore Gian Andrea Morbelli (Consigliere relatore), non hanno ricercato in maniera approfondita la verità matematica, empirica e giuridica.

Come scrive il nostro padre costituente Calamandrei in “Elogio di un giudice scritto da un avvocato”, la verità storica è spesso diversa dalla verità processuale e, la gente comune, si auspica che l’obiettivo fondamentale del giudice consista nel far emergere la verità storica affinché tra questa e il giudizio finale vi sia una perfetta coincidenza.

Purtroppo, i magistrati della Corte d’Appello di Torino sono stati ostacolati nella ricerca della verità storica dalla cortina fumogena artatamente determinata dalla mistificazione della realtà matematica ed empirica/giuridica da parte dei bancari latu sensu di UNICREDIT SPA e della difesa della banca.

Per questo motivo, l’Avv. Giovanni Lauro ci ha trasmesso l’atto di mutuo oggetto della decisione della Corte d’Appello di Torino affinchè il TEAM ROBYN HODE dia il suo contributo per delucidare gli espedienti usati per celare la verità.

Nel rinviare sia all’articolo LA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE del 20 gennaio 2023 sia all’articolo BONFERRONI 1937 QUALSIASI PRESTITO GRADUALE PUÒ ESSERE TRASFORMATO IN MANIERA EQUIVALENTE IN UNA SOMMA DI PRESTITI ELEMENTARI del 26 aprile 2021 sia all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021, gli elementi essenziali per decodificare tecnicamente e giuridicamente questo regolamento contrattuale SERIALE sono i seguenti:

  1. La data dell’atto e dell’erogazione della somma di euro 203.000,00 è il 17 settembre 2010.
  2. Le date di pagamento delle 300 rate mensili posticipate sono stabilite il giorno 17 di ogni mese a far data dal 17 ottobre 2010 al 17 settembre 2035 come da piano di ammortamento allegato.
  3. Nel contratto NON è specificata la modalità di ponderazione dei periodi rateali. In altre parole, nel patto NON è espressamente prevista la modalità di conteggio degli interessi (ANNO COMMERCIALE, ANNO CIVILE “CORRETTO”, ANNO CIVILE “NON CORRETTO” o ANNO “MISTO”).
  4. Nel contratto NON è indicato il TASSO MENSILE e NON è precisata la MODALITÀ DI CALCOLO del TASSO MENSILE utilizzando, ad esempio, il TASSO ANNUO della data del 17 settembre 2010 del 2,40% (spread del 1,50% + Euribor a tre mesi 365 arrotondato allo 0,05 successivo dello 0,90%).
  5. Nel contratto NON è specificato il vincolo di un’epoca di riferimento. In altre parole, se l’atto di finanziamento prevede effettivamente il lecito REGIME SEMPLICE, nel regolamento contrattuale deve essere necessariamente stabilito anche che il valore della rata costante posticipata si deve determinare con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0, cioè al momento della conclusione del contratto, o con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m, cioè al momento del termine del contratto: infatti, solo con la presenza del vincolo di un’epoca di riferimento le parti sanno esattamente quale deve essere l’importo della rata corretto che rispetta la volontà pattizia.
  6. Nel Documento di Sintesi è espressamente scritto che il Tipo di ammortamento è “FRANCESE”, che la Tipologia di rata è COSTANTE, che la Periodicità delle rate è MENSILE e che l’Importo della rata al 17 settembre 2010 calcolata con il TASSO ANNUO del 2,40% è pari ad euro 738,71. Nonostante la previsione convenzionale di una rata COSTANTE posticipata, il piano di ammortamento allegato presenta 300 rate mensili DIVERSE senza delucidare espressamente come è stato utilizzato matematicamente il TASSO ANNUO del 2,40% del 17 settembre 2010.
  7. Nell’articolo 3 del contratto è prevista espressamente la metodologia di calcolo del c.d. PIANO DI AMMORTAMENTO “TASSO D’INGRESSO” perché è stabilito che la quota capitale è predeterminata per tutta la durata del mutuo. In altre parole, i Bancari latu sensu, nello stabilire che le QUOTE CAPITALI e i conseguenziali DEBITI RESIDUI del piano di ammortamento allegato in atto non si modificano al variare del TASSO ANNUO, hanno conseguenzialmente escluso la lecita ex art. 1374 c.c. metodologia di calcolo del c.d. PIANO DI AMMORTAMENTO “NUOVO AD OGNI RATA” come evidenziato anche dal GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, SENTENZA DEL 20-01-2015 N. 79 Dott.ssa Iolanda Mondo.
  8. Negli articoli 3 e 3bis del contratto è stabilito che dal pagamento del 17 febbraio 2011 il valore della rata sarà bloccato al RIALZO ad euro 1.249,60.
  9. Nonostante l’inequivocabilità contrattuale delle date di pagamento e, quindi, delle date di inizio ammortamento, tutte coincidenti con il giorno 17 di ogni mese, nel regolamento pattizio è previsto ARTIFICIOSAMENTE 1 giorno di PREAMMORTAMENTO con la norma che stabilisce che “dal giorno successivo al 17 settembre 2010 decorrerà il piano di ammortamento. Sino a tale data la parte mutuataria farà luogo al pagamento degli interessi di preammortamento calcolati al tasso del 2,40%” (si rinvia all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO FISSO MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE DEL REGIME COMPOSTO PER INCASSARE MAGGIORI INTERESSI del 24 ottobre 2021 dove si evidenzia che anche la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO ha la prassi contrattuale di prevedere l’incasso truffaldino di 1 giorno di PREAMMORTAMENTO non dovuto).
  10. Il TASSO DI MORA vigente alla data del 17 settembre 2010 è pari al 5,40% perché è indicato nel patto che lo stesso debba calcolarsi con una sommatoria fra il tasso contrattuale vigente (al 17 settembre 2010 il 2,40%) e lo spread del 3,00%. La convenzione prevede una CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA del solo TASSO DI MORA vigente che non può mai essere superiore al TSU USURA in vigore.
  11. Le spese previste dal contratto significative per il calcolo del TEG FINANZIAMENTO e per il calcolo del TAEG sono: a) spese di istruttoria al 17 settembre 2010 euro 1.300,00 b) premio assicurativo incendio e scoppio al 17 settembre 2010 euro 1.395,00 c) spese per ogni incasso delle rate euro 3,00 d) spese amministrative di gestione annuali euro 60,00.
  12. Il TAEG stabilito in convenzione è pari al 2,58203%.
  13. Il mutuo rientra nella categoria MUTUI IPOTECARI A TASSO VARIABILE (dal 1° luglio 2004) che alla data del 17 settembre 2010 prevede un TEGM del 2,56% e un TSU del 3,84%.

In primis, si evidenzia che, SENZA averlo previsto espressamente nel regolamento contrattuale, le QUOTE CAPITALI e i conseguenziali DEBITI RESIDUI del piano di ammortamento allegato in atto sono state calcolate dai Bancari latu sensu utilizzando il TASSO ANNUO del 5,50% impiegando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Commerciale e, cioè, con la rata 08bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.

Se i Bancari latu sensu avessero utilizzando il TASSO ANNUO del 2,40% espressamente previsto nel regolamento contrattuale impiegando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Commerciale e, cioè, con la rata 08bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, avrebbero determinato una sequenza di QUOTE CAPITALI e di conseguenziali DEBITI RESIDUI che avrebbe comportato una maggiore restituzione di componente capitale e, quindi, dei valori minori dei DEBITI RESIDUI su cui applicare i TASSI ANNUI vigenti. In soldoni, il cliente avrebbe pagato, a parità di condizioni, MINORI INTERESSI CORRISPETTIVI.

Si mostra ora matematicamente come l’artificio contabile TRUFFALDINO non previsto espressamente in contratto dell’utilizzo del tasso del 5,50% per determinare la componente capitale del piano di ammortamento allegato determina un importo di TENTATA TRUFFA di euro 7.471,94 alla data del 17 settembre 2010.

Ulteriormente, si evidenzia l’artificio contabile TRUFFALDINO dei Bancari latu sensu di UNICREDIT SPA di aver fatto pagare illecitamente al cliente con la prima rata scadente il 17 ottobre 2010 l’importo di euro 13,53 di INTERESSI CORRISPETTIVI DI PREAMMORTAMENTO (si tratta di un importo che prova “al di là di ogni ragionevole dubbioex art. 533 c.p.p. sia il reato di TENTATA TRUFFA sia il reato di TRUFFA CONSUMATA).

Infatti, è provato che l’accredito della somma netta erogata è avvenuto in data 17 settembre 2010 e che il mutuo prevede a partire dal 1° rimborso del 17 ottobre 2010 la scadenza di tutte le rate il 17 di ogni mese come da Piano di Ammortamento allegato in atto. Pertanto, è indubitabile, da un punto di vista matematico, che la data di INIZIO AMMORTAMENTO del prestito rateale sia quella del 17 settembre 2010 quando è stata accreditata la somma netta erogata e non quella del 18 settembre 2010 segnalata nell’atto di mutuo perché, altrimenti, il 1° rimborso avrebbe dovuto essere pagato il 18 ottobre 2010 e la scadenza di tutte le rate successive sarebbe stata il 18 di ogni mese.

L’artificio contabile TRUFFALDINO dei Bancari latu sensu di UNICREDIT SPA di far pagare ai clienti con la prima rata l’importo di indebiti INTERESSI CORRISPETTIVI DI PREAMMORTAMENTO è una previsione SERIALE dei mutui di UNICREDIT SPA. Infatti, è certo che nel periodo da GIUGNO 2005 a SETTEMBRE 2010 questa norma è presente nei contratti predisposti dai Bancari latu sensu di UNICREDIT SPA. La prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p. è l’ultimo comma dell’articolo 2 di questo mutuo rogitato a Bergamo nel 2005.

Nel rinviare alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematicaempirica e giuridica, si è delucidato il 22 novembre 2022 nell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE che solo il REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale il t_0 con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821comma 3c.c. e, quindi, da un punto di vista matematicoempirico e giuridico si deve utilizzare la formula del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”

Occorre, però, evidenziare che nel regolamento contrattuale dell’atto di mutuo del 17/09/2010 di UNICREDIT SPA i Bancari latu sensu NON hanno previsto la presenza del vincolo di “un’epoca di riferimento”, clausola pattizia necessaria se gli stessi avessero voluto applicare il REGIME SEMPLICE  (si ricorda che il REGIME LINEARE NON è una legge di interesse SCINDIBILE e, quindi, il valore della rata costante posticipata che si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0, cioè al momento della conclusione del contratto, ha un importo più alto di quello specificato con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m, cioè al momento del termine del contratto). Conseguentemente, si sottolinea che la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale prova inequivocabilmente l’intenzione dolosa di applicare l’illecito REGIME COMPOSTO “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p..

Utilizzando il TASSO ANNUO contrattuale del 2,40% si può determinare in sostituzione la rata di euro 864,50 adoperando il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e, cioè, usando la rata 09 o 09A della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.

Nel rinviare all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023, per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale se si utilizza il TASSO ANNUO contrattuale del 2,40% si può determinare in sostituzione la rata di euro 833,45 impiegando il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e, cioè, usando la rata 12 della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.

Quanto alla dichiarazione trionfale del de profundis dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE del sistema FRANCESE dell’articolo rubricato “C’era una volta il…TAE” postato sul sito LA SCALA SOCIETÀ TRA AVVOCATI, si ricorda che nel contratto NON è indicato il TASSO MENSILE e NON è precisata la MODALITÀ DI CALCOLO del TASSO MENSILE utilizzando, ad esempio, il TASSO ANNUO della data del 17 settembre 2010 del 2,40% (spread del 1,50% + Euribor a tre mesi 365 arrotondato allo 0,05 successivo dello 0,90%) e, quindi, vi è INDETERMINATEZZA IN GENERALE per violazione dei principi di diritto della sentenza della CASSAZIONE del 27/11/2014 n. 25205.

Non solo, dato che la difesa della banca ribadisce la mistificazione della verità storica dei Bancari latu sensu di UNICREDITBANCA SPA che la rata costante posticipata è calcolata nel REGIME COMPOSTO ma il conseguenziale piano di ammortamento è precisato nel REGIME SEMPLICE, l’utilizzo del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Commerciale viola la NORMATIVA DELL’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO e, in particolare, quella del PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016

In altre parole, i Bancari latu sensu di UNICREDITBANCA SPA hanno usato, senza averlo previsto nel contratto, il tasso mensile NON equivalente per determinare il piano di ammortamento in atto senza stabilire una norma contrattuale che indicasse il TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO o TAE e, quindi, la Corte d’Appello di Torino avrebbe dovuto sentenziare la declaratoria di nullità parziale del contratto applicando la sanzione sostitutiva ex art. 117 TUB.

In primis, se si impiega il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Commerciale e, cioè, l’attualizzazione della 08bis della sezione B del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si può accertare che il piano di ammortamento in atto che presenta 300 rate mensili DIVERSE ha un TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO del 2,40053846242224%, cioè una percentuale simile al 2,40% dichiarato da UNICREDITBANCA SPA in contratto.

Il TASSO ANNUO del 2,40% dichiarato da UNICREDITBANCA SPA in contratto NON è, però, quello effettivo applicato nel REGIME COMPOSTO, regime che non è in discussione visto che lo ha anche dichiarato la difesa della banca.

Infatti, se si impiega il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Commerciale e, cioè, l’attualizzazione della 07bis della sezione B del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si può accertare che il piano di ammortamento in atto che presenta 300 rate mensili DIVERSE ha un TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO del 2,42712722366698%.

Non solo, se si impiega il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con il tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” previsto dalla Banca d’Italia e, cioè, l’attualizzazione della 03 della sezione B del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si può accertare che il piano di ammortamento in atto che presenta 300 rate mensili DIVERSE ha un TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO del 2,4273322493744%.

Ulteriormente, il de profundis dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE del sistema FRANCESE dell’articolo rubricato “C’era una volta il…TAE” dimentica che la legge obbliga l’uso del REGIME SEMPLICE ex art. 821, comma 3, c.c. per determinare la rata costante posticipata e, quindi, sussiste l’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE del tasso corrispettivo.

Infatti, se si impiega il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e, cioè, l’attualizzazione della 09 della sezione B del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si può accertare che il piano di ammortamento in atto che presenta 300 rate mensili DIVERSE ha un TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO del 2,9318602144142099296%.

Nel rinviare all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023, per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale se si impiega il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e, cioè, l’attualizzazione della 12 della sezione B del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si può accertare che il piano di ammortamento in atto che presenta 300 rate mensili DIVERSE ha un TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO del 3,8604338950547745927%.

Alla luce di quanto provato matematicamente, empiricamente e giuridicamente in questa sede, deve essere valorizzata la nascita di UNIQLEGAL PER I SERVIZI LEGALI.

Un’unica cosa è certa: la forza della VERITÀ è dirompente, è una valanga che non può essere arrestata.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”