POLIZZE ABBINATE AI FINANZIAMENTI RATEALI: B) LA LORO RILEVANZA AI FINI DELL’USURARIETÀ DEL CONTRATTO

L’obbiettivo di questo articolo è illustrare la normativa tempo per tempo vigente che permette di utilizzare gli importi delle polizze assicurative di vario genere ai fini della verifica del TEG FINANZIAMENTO. Si ricorda che gli intermediari OBBLIGANO i finanziati a sottoscrivere queste polizze assicurative di vario genere anche se nei contratti di finanziamento rateali spesso si legge che “la polizza è FACOLTATIVA”: si rinvia all’articolo POLIZZE ABBINATE AI FINANZIAMENTI RATEALI: A) LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE NELLA LORO VENDITA.

Si evidenzia che nel tempo sono cambiati gli ONERI e le SPESE che espressamente sono stati inclusi dalla Banca d’Italia per individuare il TEG FINANZIAMENTO delle “ALTRE CATEGORIE DI OPERAZIONI” o delle “CAT. 3, CAT. 4, CAT. 6, CAT. 7, CAT. 8, CAT. 9B, CAT. 10 e OPERAZIONI rientranti nelle categorie di cui al punto a) che prevedono il rimborso del prestito con un piano di rientro predefinito: questo elenco, però, non è tassativo ed esaustivo perché è lo stesso Istituto di Vigilanza che lo evidenzia nel Comunicato del 03/07/2013 sottolineando che “gli INTERESSI DI MORA sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. (…) In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura”. Conseguentemente, la verifica dell’USURARIETÀ del contratto strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei COSTI inerenti alla fase PATOLOGICA configura la CONSUMAZIONE del delitto di USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. o nella forma in “CONCRETO” ex art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p. sotto il profilo dell’elemento oggettivo ma non dell’elemento soggettivo se il controllo è effettuato impiegando anche i leciti ONERI e le lecite SPESE che NON sono stati espressamente inclusi dalla Banca d’Italia nell’elenco delle varie ISTRUZIONI USURA che si sono succedute nel tempo.

Non solo, nelle ISTRUZIONI USURA è previsto il paragrafo B2. Operazioni esclusedove si legge che “Tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle singole tipologie di finanziamento, sono escluse dall’obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici, ma non dall’applicazione della Legge 108/96, le seguenti operazioni: … (…) …” [1]: conseguentemente, anche per queste OPERAZIONI ESCLUSE sussiste l’obbligatoria verifica dell’USURARIETÀ del contratto strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei COSTI inerenti alla fase PATOLOGICA, controllo che deve essere effettuato ex art. 644, comma 4, c.p. tenendo “conto delle COMMISSIONI, REMUNERAZIONI a qualsiasi titolo e delle SPESE, escluse quelle per IMPOSTE e TASSE, collegate alla erogazione del credito. Pertanto, per queste OPERAZIONE ESCLUSE, il reato di USURA si configura sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo sia dell’elemento soggettivo.

Di seguito, una tabella che mostra nel tempo l’evoluzione delle disposizioni sugli ONERI e le SPESE inclusi dalle ISTRUZIONI USURA della Banca d’Italia.

Le comparazioni delle ISTRUZIONI USURA delle tabelle precedenti certificano come nel tempo sono cambiati gli ONERI e le SPESE che espressamente sono stati inclusi dalla Banca d’Italia per individuare il TEG FINANZIAMENTO delle “ALTRE CATEGORIE DI OPERAZIONI” o delle “CAT. 3, CAT. 4, CAT. 6, CAT. 7, CAT. 8, CAT. 9B, CAT. 10 e OPERAZIONI rientranti nelle categorie di cui al punto a) che prevedono il rimborso del prestito con un piano di rientro predefinito.

Si segnala la sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 01-04-2020 n. 293 che ha stabilito che gli importi delle polizze assicurative di vario genere devono essere conteggiate ai fini della valutazione dell’USURARIETÀ del contratto di mutuo perché collegate alla erogazione del credito, principio di diritto in linea con l’indirizzo dei giudici di legittimità (Cassazione Civile, Sez. I, sentenza del 05-04-2017 n. 8806, Giudice Relatore Dott. DolmettaCassazione Civile, Sez. I, ordinanza del 16-04-2018 n. 9298, Giudice Relatore Dott. FrauliniCassazione Civile, Sez. I, ordinanza del 24-09-2018 n. 22458, Giudice Relatore Dott. TricomiCassazione Civile, Sez. III, sentenza del 06-03-2018 n. 5160, Giudice Relatore Dott. Pellecchia).

Non solo, la Corte d’Appello di Lecce ha sancito che nel caso le polizze assicurative di vario genere siano escluse espressamente dal calcolo del TEG FINANZIAMENTO dalle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia, le stesse devono essere considerate ugualmente nel conteggio, confermando la imprescindibile subordinazione all’art. 644 c.p. delle Istruzioni dell’Organo di Vigilanza. Dello stesso avviso CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 20-08-2020 N. 17466CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 06-08-2021 N. 22465CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 26-11-2021 N. 37058.

Occorre però ricordare che, per la sentenza della Corte di Cassazione Penale del 23/11/2011 n. 46669, la CONSUMAZIONE del delitto di USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. o nella forma in “CONCRETO” ex art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p. si concretizza sotto il profilo dell’elemento oggettivo ma non dell’elemento soggettivo se la verifica dell’USURARIETÀ del contratto strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei COSTI inerenti alla fase PATOLOGICA dei finanziamenti rateali è effettuata con l’impiego dei leciti ONERI e delle lecite SPESE che NON sono stati espressamente inclusi dalla Banca d’Italia nell’elenco delle varie ISTRUZIONI USURA che si sono succedute nel tempo perché sussiste comunque l’art. 644, comma 4, c.p. che stabilisce che“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle COMMISSIONI, REMUNERAZIONI a qualsiasi titolo e delle SPESE, escluse quelle per IMPOSTE e TASSE, collegate alla erogazione del credito.

Invece, la NORMATIVA PRIMARIA sull’USURA nulla dice in merito alle MODALITÀ TECNICHE matematiche e giuridiche da utilizzare per la verifica dell’USURARIETÀ del contratto di finanziamento rateale strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei COSTI inerenti alla fase PATOLOGICA della convenzione: pertanto, le indicazioni previste nelle ISTRUZIONI USURA che si sono succedute nel tempo nel punto “Cat. 7. Mutui” e nel punto “C3. Calcolo del TEG” stabiliscono delle tassative REGOLE TECNICHE matematiche e giuridiche da impiegare per avere la CONSUMAZIONE sotto il profilo sia dell’elemento oggettivo sia dell’elemento soggettivo del delitto di USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. o nella forma in “CONCRETO” ex art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p..

Non solo, queste specifiche REGOLE TECNICHE della Banca d’Italia consentono di avere le idee chiare su quale TSU utilizzare per la verifica dell’USURARIETÀ dei finanziamenti rateali rientranti nella “Cat. 7. Mutui” dopo che a far data dal 01/07/2004 l’Istituto di Vigilanza ha previsto tramite il D.M. del 22/06/2004 n. 14792 (in G.U. del 28/06/04 n. 149) la pubblicazione ai fini USURA sia del TEGM dei MUTUI A TASSO FISSO sia del TEGM dei MUTUI A TASSO VARIABILE al posto dell’unica pubblicazione ai fini USURA del TEGM dei MUTUI in vigore dal 01/04/1997 al 30/06/2004.

Quanto al punto “Cat. 7. Mutui”, nelle ISTRUZIONI USURA del 30/09/1996 in vigore dal 01/10/1996 al 30/09/1998 si legge che “Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti oltre il breve termine che: (a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali; (b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale; (c) prevedano l’erogazione in un’unica soluzione e il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi. È richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile. Il TASSO VARIABILE è quello rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente”.

Nelle ISTRUZIONI USURA del 30/09/1998 (in G.U. del 30/09/1998 n. 228) in vigore dallo 01/10/1998 al 30/06/1999 è stata apportata nel punto “Cat. 7. Mutui” la seguente aggiunta SOTTOLINEATA: “Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti oltre il breve termine che: (a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali; (b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale; (c) prevedano l’erogazione in un’unica soluzione e il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi. È richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile. Il TASSO VARIABILE è quello rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente. Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l’erogazione “a stato avanzamento lavori”, nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria “altri finanziamenti a medio-lungo termine” (Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato”.

Un’ulteriore postilla SOTTOLINEATA è stata apportata nel punto “Cat. 7. Mutui” delle ISTRUZIONI USURA del 21/08/1999 (in G.U. del 21/08/99 n. 196) in vigore dallo 01/07/1998 al 30/06/2001: “Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti oltre il breve termine che: (a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali; (b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale; (c) prevedano l’erogazione in un’unica soluzione e il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi. È richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile. Il TASSO VARIABILE è quello rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente. Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l’erogazione “a stato avanzamento lavori”, nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria “altri finanziamenti a medio-lungo termine” (Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato. I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all’andamento di un parametro predefinito (c.d. mutui a TASSO MISTO) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile.

Il punto “Cat. 7. Mutui” delle ISTRUZIONI USURA del 23/08/2001 (in G.U. del 23/08/2001 n. 195) in vigore dallo 01/07/2001 al 31/12/2002 e quello delle “Istruzioni”del 08/01/2003 (in G.U. del 08/01/2003 n. 5) in vigore dallo 01/01/2003 al 31/03/2006 NON è stato modificato rispetto alle ISTRUZIONI USURA del 1999 e, quindi, è rimasto di fatto in vigore dal 01/07/1998 al 31/03/2006.

Nelle ISTRUZIONI USURA della B.I. del 29/03/2006 (in G.U. del 29/03/2006 n. 74) e dell’UIC del 04/05/2006 (in G.U. del 04/05/2006 n. 102) in vigore dallo 01/04/2006 al 31/12/2009 [2] è stata aggiunta nel punto “Cat. 7. Mutui” la parte SOTTOLINEATA: “Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti che: (a) abbiano durata superiore a cinque anni; (b) siano assistiti da garanzia ipotecaria; (c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi. È richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile. Il TASSO VARIABILE è quello rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente. I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all’andamento di un parametro predefinito (c.d. mutui a TASSO MISTO) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove sia previsto contrattualmente un periodo, pari almeno ai due terzi della durata complessiva, in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso, la segnalazione va effettuata imputando l’operazione nella categoria a tasso fisso. Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l’erogazione “a stato avanzamento lavori”, nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria “altri finanziamenti a medio-lungo termine” (Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato”.

Nel punto “Cat. 7. Mutui” delle ISTRUZIONI USURA del 29/08/2009 (in G.U. del 29/08/2009 n. 200) in vigore dallo 01/01/2010 al 31/03/2017 è stata aggiunta la parte SOTTOLINEATA e tolta la parte evidenziata: “Rientrano in questa categoria di rilevazione i contratti di finanziamento che: a) abbiano durata superiore a cinque anni; b) siano assistiti da garanzia ipotecaria; c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi. È richiesta separata evidenza per i mutui a tasso fisso e quelli a tasso variabile; all’interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle “famiglie consumatrici” e alle “unità produttive private” (cfr. successivo punto B3). Per TASSO VARIABILE si intende il tasso ancorato all’andamento di un parametro predefinito.  I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all’andamento di un parametro predefinito (c.d. mutui a TASSO MISTO) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l’operazione nella categoria a tasso fisso. I mutui che prevedono contrattualmente che ciascuna rata corrisposta dal cliente sia calcolata in base a un tasso fisso per una certa percentuale di importo e in base ad un tasso variabile per la restante percentuale (c.d. mutui BILANCIATI) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30%, negli altri casi sono segnalati tra i mutui a tasso fisso. I mutui che prevedono l’esercizio di un’OPZIONE sul tasso applicato sono segnalati nella categoria relativa alla tipologia di tasso previsto per la prima rata di rimborso. Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l’erogazione “a stato avanzamento lavori”, nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria “altri finanziamenti a medio-lungo termine” (Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato”.

Nelle ISTRUZIONI USURA della B.I. del 29/07/2016 (in G.U. del 09/08/16 n. 185) in vigore dal 01/04/2017 sono state fatte nel punto “Cat. 7. Mutui” delle aggiunte sottolineate rispetto alle “Istruzioni” 2009 dove si legge che “Rientrano in questa categoria di rilevazione i contratti di finanziamento che: a) abbiano durata superiore a cinque anni; b) siano assistiti da garanzia ipotecaria; c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi [Nota:L’iscrizione ipotecaria, anche se differita, è comunque volta a garantire il finanziamento che, pertanto, deve essere segnalato in questa categoria qualora siano rispettate anche le condizioni a) e c)]. È richiesta separata evidenza per i mutui a tasso fisso e quelli a tasso variabile; all’interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle “famiglie consumatrici” e alle “unità produttive private” (cfr. successivo punto B3). Per TASSO VARIABILE si intende il tasso ancorato all’andamento di un parametro predefinito.  I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all’andamento di un parametro predefinito (c.d. mutui a TASSO MISTO) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l’operazione nella categoria a tasso fisso. I mutui che prevedono contrattualmente che ciascuna rata corrisposta dal cliente sia calcolata in base a un tasso fisso per una certa percentuale di importo e in base ad un tasso variabile per la restante percentuale (c.d. mutui BILANCIATI) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30%, negli altri casi sono segnalati tra i mutui a tasso fisso. I mutui che prevedono l’esercizio di un’OPZIONE sul tasso applicato sono segnalati nella categoria relativa alla tipologia di tasso previsto per la prima rata di rimborso”.

Quanto al punto “C3. Calcolo del TEG”, nelle ISTRUZIONI USURA del 30/09/1996 in vigore dall’30/09/1996 al 30/09/1998 si legge che “Per rata di rimborso si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4. Per “prestito” si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto”.

Nelle ISTRUZIONI USURA del 30/09/1998 (in G.U. del 30/09/1998 n. 228)in vigore dallo 01/10/1998 al 30/06/1999 è stata apportata la seguente aggiunta sottolineata al punto “C3. Calcolo del TEG”: “Per rata di rimborso si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4. Per “prestito” si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto. Ove al momento dell’accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo (ad esempio, nel credito ‘revolving’, nell’utilizzo delle carte di credito) si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative coerenti con l’ammontare del fido accordato al cliente e con l’importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto”.

Un’ulteriore postilla sottolineata è stata apportata nel punto “C3. Calcolo del TEG” delle ISTRUZIONI USURA del 21/08/1999 (in G.U. del 21/08/99 n. 196) in vigore dallo 01/07/1998 al 30/06/2001: “Per rata di rimborso si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4. Per “prestito” si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto. Ove al momento dell’accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo (ad esempio, nel credito ‘revolving’, nell’utilizzo delle carte di credito) si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative coerenti con l’ammontare del fido accordato al cliente e con l’importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto. Nei finanziamenti a TASSO MISTO le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all’intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. I TASSI VARIABILI devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito. In presenza di eventuali OPZIONI che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia).

Il punto “C3. Calcolo del TEG” delle ISTRUZIONI USURA del 23/08/2001 (in G.U. del 23/08/2001 n. 195) in vigore dallo 01/07/2001 al 31/12/2002, quello delle “Istruzioni” del 08/01/2003 (in G.U. del 08/01/2003 n. 5) in vigore dallo 01/01/2003 al 31/03/2006 e quello delle “Istruzioni” della B.I. del 29/03/2006 (in G.U. del 29/03/2006 n. 74) e dell’UIC del 04/05/2006 (in G.U. del 04/05/2006 n. 102) in vigore dallo 01/04/2006 al 31/12/2009 non è stato modificato sostanzialmente rispetto alle “Istruzioni” del 1999 (in quelle del 2003 è stato solo tolta la parte “ad esempio, nel credito ‘revolving’, nell’utilizzo delle carte di credito) e, quindi, è rimasto di fatto in vigore dal 01/07/1998 al 31/03/2017.

Nelle ISTRUZIONI USURA della B.I. del 29/07/2016 (in G.U. del 09/08/16 n. 185) in vigore dal 01/04/2017 sono state fatte nel punto “C3. Calcolo del TEG” delle aggiunte sottolineate rispetto alle “Istruzioni” 2009 dove si legge che “Per rata di rimborso si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4. Per “prestito” si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto. Nel caso di DILAZIONI o di RINEGOZIAZIONI, gli oneri riferiti all’intera durata del finanziamento dovranno essere inseriti nel TEG in base ad una stima della quota dell’onere imputabile al solo periodo futuro. Ove al momento dell’accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative coerenti con l’ammontare del fido accordato al cliente e con l’importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto. In generale, in presenza di elementi non determinabili, si può ritenere che il cliente adotti la scelta meno onerosa. Nei finanziamenti a TASSO MISTO le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all’intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. I TASSI VARIABILI devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito. In presenza di eventuali OPZIONI che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia). Nel caso in cui sia stato sottoscritto uno STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO, al fine di coprirsi dalle eventuali oscillazioni che il tasso di interesse contemplato dal contratto di finanziamento potrebbe subire nel corso del rapporto (ad es. interest rate swap che colleghi un finanziamento a tasso variabile a un tasso fisso predeterminato), ai fini della segnalazione non va considerato il tasso di interesse risultante a seguito del contratto derivato ma il tasso del finanziamento al momento dell’apertura del rapporto.

In merito a quale TSU utilizzare per la verifica dell’USURARIETÀ dei finanziamenti rateali rientranti nella “Cat. 7. Mutui” si devono utilizzare le seguenti regole previste dalla Banca d’Italia nelle ISTRUZIONI USURA:

  1. MUTUI a TASSO FISSO (NON c’è alcuna espressa previsione della Banca d’Italia): per il periodo dal 01/04/1997 al 30/06/2004 il TSU conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 dell’unico TEGM dei MUTUI e per il periodo dal 01/07/2004 quello conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 del TEGM dei MUTUI A TASSO FISSO;
  2. MUTUI a TASSO VARIABILE (NON c’è alcuna espressa previsione della Banca d’Italia): per il periodo dal 01/04/1997 al 30/06/2004 il TSU conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 dell’unico TEGM dei MUTUI e per il periodo dal 01/07/2004 quello conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 del TEGM dei MUTUI A TASSO VARIABILE;
  3. MUTUI a TASSO MISTO: per il periodo dal 01/04/1997 al 30/06/2004 il TSU conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 dell’unico TEGM dei MUTUI, per il periodo dal 01/07/2004 al 31/03/2006 quello conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 del TEGM dei MUTUI A TASSO VARIABILE, per il periodo dal 01/04/2006 al 31/12/2009 normalmente il TSU conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 del TEGM dei MUTUI A TASSO VARIABILE a meno che il MUTUO abbia contrattualmente un periodo a tasso fisso pari almeno ai due terzi della durata complessiva” che impone di usare il TSU conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 del TEGM dei MUTUI A TASSO FISSO, per il periodo dal 01/01/2010 normalmente quello conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 del TEGM dei MUTUI A TASSO VARIABILE a meno che il MUTUO abbia contrattualmente un periodo a tasso fisso pari o superiore a tre anniindipendentemente dalla durata complessiva del prestito che impone di usare il TSU conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 del TEGM dei MUTUI A TASSO FISSO;
  4. MUTUI con OPZIONE: per il periodo dal 01/04/1997 al 30/06/2004 il TSU conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 dell’unico TEGM dei MUTUI, per il periodo dal 01/07/2004 al 31/12/2009 quello conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 del TEGM dei MUTUI A TASSO VARIABILE se la “prima rata di rimborso” è a tasso variabile e il TSU conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 del TEGM dei MUTUI A TASSO FISSO se la “prima rata di rimborso” è a tasso fisso anche se NON espressamente previsto dalla Banca d’Italia ma in analogia a quanto poi successivamente espressamente previsto, per il periodo dal 01/01/2010 quello conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 del TEGM dei MUTUI A TASSO VARIABILE se la “prima rata di rimborso” è a tasso variabile e il TSU conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 del TEGM dei MUTUI A TASSO FISSO se la “prima rata di rimborso” è a tasso fisso per espressa previsione dell’Istituto di Vigilanza;
  5. MUTUI BILANCIATI: per il periodo dal 01/04/1997 al 30/06/2004 il TSU conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 dell’unico TEGM dei MUTUI, per il periodo dal 01/07/2004 al 31/12/2009 quello conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 del TEGM dei MUTUI A TASSO VARIABILE “se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30% e il TSU conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 del TEGM dei MUTUI A TASSO FISSO se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso fisso è superiore al 71% anche se NON espressamente previsto dalla Banca d’Italia ma in analogia a quanto poi successivamente espressamente previsto, per il periodo dal 01/01/2010 quello conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 del TEGM dei MUTUI A TASSO VARIABILE “se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30% e il TSU conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 del TEGM dei MUTUI A TASSO FISSO se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso fisso è superiore al 71% per espressa previsione dell’Istituto di Vigilanza;
  6. MUTUI con DERIVATO (NON c’è alcuna espressa previsione della Banca d’Italia): per il periodo dal 01/04/1997 al 30/06/2004 il TSU conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 dell’unico TEGM dei MUTUI, per il periodo dal 01/07/2004 quello conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 del TEGM dei MUTUI A TASSO VARIABILE se il tasso del finanziamento al momento dell’apertura del rapporto è a tasso variabile e il TSU conseguente all’applicazione dell’automatismo previsto dalla Legge 108/1996 del TEGM dei MUTUI A TASSO FISSO se il tasso del finanziamento al momento dell’apertura del rapporto è a tasso fisso.

In merito alle MODALITÀ TECNICHE matematiche e giuridiche da utilizzare per la verifica dell’USURARIETÀ del contratto di finanziamento rateale strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei COSTI inerenti alla fase PATOLOGICA della convenzione, si devono utilizzare le seguenti regole previste dalla Banca d’Italia nelle ISTRUZIONI USURA nel punto “C3. Calcolo del TEG”:

  1. FINANZIAMENTI a TASSO FISSO (NON c’è alcuna espressa previsione della Banca d’Italia): in analogia con quanto previsto per i FINANZIAMENTI a TASSO VARIABILE devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito, dal 01/04/1997 deve essere usato il VALORE PERCENTUALE espressamente previsto nel contratto alla DATA della firma della convenzione o se, invece, vi è l’indicazione nel patto della metodologia per individuarlo (SPREAD + un preciso PARAMETRO DI RIFERIMENTO), deve essere impiegato il VALORE PERCENTUALE risultante dalla sommatoria alla DATA della firma della convenzione. Dato che i BANCARI latu sensu determinano normalmente la RATA del REGIME COMPOSTO, la stessa deve essere conteggiata con tale TASSO ANNUO che può essere non equo, con la modalità di ponderazione dei periodi rateali prevista nel patto e con gli eventuali altri MECCANISMI SECONDARI DI ANATOCISMO;
  2. FINANZIAMENTI a TASSO VARIABILE: in analogia con quanto previsto espressamente dalla Banca d’Italia a far data dal 01/07/1998 devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito, sia nel periodo dal 01/04/1996 al 30/06/1998 sia nel periodo dal 01/07/1998 deve essere usato il VALORE PERCENTUALE frutto della somma fra SPREAD e un preciso PARAMETRO DI RIFERIMENTO espressamente previsto nel contratto alla DATA della firma della convenzione o se, invece, vi è l’indicazione nel patto della metodologia per individuarlo (SPREAD + un preciso PARAMETRO DI RIFERIMENTO), deve essere impiegato il VALORE PERCENTUALE risultante dalla sommatoria alla DATA della firma della convenzione. Dato che i BANCARI latu sensu determinano normalmente la RATA del REGIME COMPOSTO, la stessa deve essere conteggiata con tale TASSO ANNUO che può essere non equo, con la modalità di ponderazione dei periodi rateali prevista nel patto e con gli eventuali altri MECCANISMI SECONDARI DI ANATOCISMO;
  3. FINANZIAMENTI a TASSO MISTO: in analogia con quanto previsto espressamente dalla Banca d’Italia a far data dal 01/07/1998 le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all’intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente”, sia nel periodo dal 01/04/1996 al 30/06/1998 sia nel periodo dal 01/07/1998 devono essere usati tutti i diversi tassi vigenti alla DATA della firma della convenzione individuati con le regole espresse sopra per i FINANZIAMENTI a TASSO FISSO e per i FINANZIAMENTI a TASSO VARIABILE. Dato che i BANCARI latu sensu determinano normalmente la RATA del REGIME COMPOSTO, le stesse devono essere conteggiate con tali TASSI ANNUI che possono essere non equi, con la modalità di ponderazione dei periodi rateali prevista nel patto e con gli eventuali altri MECCANISMI SECONDARI DI ANATOCISMO. (Si tratta di una modalità differente rispetto a quella da utilizzare per determinare la RATA del REGIME COMPOSTO per il calcolo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA dell’AMMORTAMENTO del TASSO CORRISPETTIVO dove si deve usare l’unico TASSO ANNUO vigente alla DATA di sottoscrizione del contratto che può essere un TASSO FISSO oppure un TASSO VARIABILE in quanto le indicazioni delle “Istruzioni” valgono solo per la verifica dell’USURA);
  4. FINANZIAMENTI con OPZIONE: in analogia con quanto previsto espressamente dalla Banca d’Italia a far data dal 01/07/1998 il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia)”, sia nel periodo dal 01/04/1996 al 30/06/1998 sia nel periodo dal 01/07/1998 deve essere usato il tasso vigente alla DATA della firma della convenzione che rispetta le indicazioni appena citate dell’Istituto di Vigilanza individuato con le regole espresse sopra per i FINANZIAMENTI a TASSO FISSO o per i FINANZIAMENTI a TASSO VARIABILE. Dato che i BANCARI latu sensu determinano normalmente la RATA del REGIME COMPOSTO, la stessa deve essere conteggiata con tale TASSO ANNUO che può essere non equo, con la modalità di ponderazione dei periodi rateali prevista nel patto e con gli eventuali altri MECCANISMI SECONDARI DI ANATOCISMO. (Si tratta di una modalità differente rispetto a quella da utilizzare per determinare la RATA del REGIME COMPOSTO per il calcolo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA dell’AMMORTAMENTO del TASSO CORRISPETTIVO dove si deve usare l’unico TASSO ANNUO vigente alla DATA di sottoscrizione del contratto che può essere un TASSO FISSO oppure un TASSO VARIABILE in quanto le indicazioni delle “Istruzioni” valgono solo per la verifica dell’USURA);
  5. FINANZIAMENTI BILANCIATI (NON c’è alcuna espressa previsione della Banca d’Italia): dal 01/04/1996 si devono usare le regole espresse sopra per i FINANZIAMENTI a TASSO FISSO e per i FINANZIAMENTI a TASSO VARIABILE per individuare i diversi tassi vigenti alla DATA della firma della convenzione. Dato che i BANCARI latu sensu determinano normalmente la RATA del REGIME COMPOSTO, le stesse devono essere conteggiate con tali TASSI ANNUI che possono essere non equi, con la modalità di ponderazione dei periodi rateali prevista nel patto e con gli eventuali altri MECCANISMI SECONDARI DI ANATOCISMO;
  6. FINANZIAMENTI con DERIVATO: in analogia con quanto previsto espressamente dalla Banca d’Italia a far data dal 01/04/2017 non va considerato il tasso di interesse risultante a seguito del contratto derivato ma il tasso del finanziamento al momento dell’apertura del rapporto”, sia nel periodo dal 01/04/1996 al 31/03/2017 sia nel periodo dal 01/04/2017 deve essere usato il tasso vigente alla DATA della firma della convenzione che rispetta le indicazioni appena citate individuato con le regole espresse sopra per i FINANZIAMENTI a TASSO FISSO o per i FINANZIAMENTI a TASSO VARIABILE. Dato che i BANCARI latu sensu determinano normalmente la RATA del REGIME COMPOSTO, la stessa deve essere conteggiata con tale TASSO ANNUO che può essere non equo, con la modalità di ponderazione dei periodi rateali prevista nel patto e con gli eventuali altri MECCANISMI SECONDARI DI ANATOCISMO.

Inoltre, dato che in tutte le ISTRUZIONI USURA è stabilito che “Per “rata di rimborso” si intende ogni pagamento a carico del cliente”, questa definizione comporta che necessariamente debbono essere considerati per verifica dell’USURARIETÀ del contratto strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei COSTI inerenti alla fase PATOLOGICA sia gli eventuali pagamenti di INTERESSI CORRISPETTIVI di PREAMMORTAMENTO sia le date espressamente previste in contratto di tutti i pagamenti stabiliti. Conseguentemente, dato che i BANCARI latu sensu determinano normalmente la RATA del REGIME COMPOSTO, la stessa deve essere conteggiata con il TASSO ANNUO che può essere non equo, con la modalità di ponderazione dei periodi rateali prevista nel patto, con gli eventuali altri MECCANISMI SECONDARI DI ANATOCISMO e con la data di INIZIO AMMORTAMENTO espressamente stabilita nella convenzione.


[1] Questa dicitura è presente nelle “Istruzioni” del 2009 e del 2016 mentre in quelle del 2006 e precedenti è riportato “Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni: … (…) …”.

[2] Nelle Istruzioni 2009 si legge che sussiste un “Periodo transitorio (1° luglio – 31 dicembre 2009)” dove Fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia e dell’UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006. Nel PERIODO TRANSITORIO restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del limite di cui al punto precedente (ma vanno inclusi nel TEG per l’invio delle segnalazioni alla Banca d’Italia): a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla legge 2 del 2009; b) gli oneri applicati alla clientela per i passaggi a debito di conti non affidati, fino a concorrenza delle spese addebitate ai clienti per la liquidazione trimestrale dei conti affidati; c) gli ONERI ASSICURATIVI imposti per legge direttamente a carico del cliente (anche per il tramite dell’intermediario).” Pertanto, le Istruzioni 2006 sono in vigore dal 01/04/2006 al 31/12/2009.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”