CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 26-11-2021 N. 37058

Criteri di valutazione ai fini usura delle polizze assicurative

Nel rinviare all’articolo POLIZZE ABBINATE AI FINANZIAMENTI RATEALI: B) LA LORO RILEVANZA AI FINI DELL’USURARIETÀ DEL CONTRATTO dove è illustrata dettagliatamente la normativa tempo per tempo vigente che permette di utilizzare gli importi delle polizze assicurative di vario genere ai fini della verifica del TEG FINANZIAMENTO, l’ordinanza della Cassazione del 26/11/2021 n. 37058 ha per oggetto la sentenza del giudice monocratico Dott. Ruben D’Addio del Tribunale di Belluno del 26/06/2019 n. 310, in funzione di Giudice d’Appello, la quale in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace, ha rigettato la domanda proposta in primo grado finalizzata a far dichiarare l’USURARIETÀ di un contratto di finanziamento con CESSIONE DEL QUINTO dello stipendio sottoscritto dal cliente nella vigenza delle ISTRUZIONI USURA della B.I. del 29/03/2006 (in G.U. del 29/03/2006 n. 74) e dell’UIC del 04/05/2006 (in G.U. del 04/05/2006 n. 102) in vigore dallo 01/04/2006 al 31/12/2009.

In particolare, si legge nell’ordinanza della Cassazione del 26/11/2021 n. 37058 che il Dott. Ruben D’Addio del Tribunale di Belluno con la sentenza del 26/06/2019 n. 310 ha, dapprima, disapplicato, a norma della L. n. 2248 del 1865, All. E, artt. 4 e 5″ le ISTRUZIONI USURA della B.I. del 2006 “per violazione del disposto della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, nella misura in cui, ai fini della determinazione del tasso soglia antiusura, non sono state inserite le SPESE ASSICURATIVE” e, poi, alla luce del PRINCIPIO DI OMOGENEITÀ, “valutando imprescindibile ai fini dell’accertamento dell’USURARIETÀ del tasso applicato che le grandezze da confrontare, tasso effettivo globale contrattualizzato ed il tasso soglia, siano omogenee, ha ritenuto, conseguentemente, non potersi pervenire ad alcun accertamento di USURARIETÀ PRESUNTA, atteso che l’illegittimità delle istruzioni della Banca d’Italia determinerebbe l’impossibilità di applicare l’art. 644 c.p. cioè, l’USURARIETÀ PRESUNTA del comma 3, primo periodo, c.p.. Conseguentemente, “il giudice bellunese ha ritenuto che il cliente può veder tutelato il proprio diritto solo con un’eventuale azione risarcitoria nei confronti dell’autorità di vigilanza.”

Quanto alla obbligatorietà di inserimento delle SPESE ASSICURATIVE nelle ISTRUZIONI USURA della B.I. del 2006, si legge nell’ordinanza della Cassazione del 26/11/2021 n. 37058 che “questa Corte (Cass. n. 8806 del 05/04/2017; in senso conforme Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644 c.p., comma 4, essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo; – che, in particolare, la predetta sentenza ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644 c.p., comma 4 – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia;che ne consegue che non ha nessun rilievo che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 la Banca d’Italia non avesse inserito i costi assicurativi;”. Pertanto, nell’ordinanza della Cassazione del 26/11/2021 n. 37058 si da rilevanza al PRINCIPIO DI LEGALITÀ che impone che le ISTRUZIONI USURA della B.I. del 2006 per la rilevazione del TEGM devono rispettare la legge penale.

Quanto alla disapplicazione delle ISTRUZIONI USURA della B.I. del 2006 per aver ignorato le SPESE ASSICURATIVE e dei DECRETI MINISTERIALI TRIMESTRALI conseguenti, si legge nell’ordinanza della Cassazione del 26/11/2021 n. 37058 che “la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l’esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli (come correttamente fatto dalla sentenza impugnata).”

Quanto alla decisione del Dott. Ruben D’Addio del Tribunale di Belluno con la sentenza del 26/06/2019 n. 310 di “non potersi pervenire ad alcun accertamento di USURARIETÀ PRESUNTA, atteso che l’illegittimità delle istruzioni della Banca d’Italia determinerebbe l’impossibilità di applicare l’art. 644 c.p. per violazione del PRINCIPIO DI OMOGENEITÀ, si legge nell’ordinanza della Cassazione del 26/11/2021 n. 37058 che “questa Corte, nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, nel ribadire l’orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell’esercizio della sua attività ermeneutica, ha, altresì, affermato, con riferimento agli INTERESSI MORATORI, che anche se nei decreti ministeriali sino al D.M. 22 marzo 2002, difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal D.M. 25 marzo 2003) “in ragione dell’esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.3.iii).” In altre parole, l’ordinanza della Cassazione del 26/11/2021 n. 37058 richiama il punto iii) della CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 18-09-2020 N. 19597 che stabilisce che per i finanziamenti rateali erogati nel periodo fra la data dell’entrata in vigore della Legge del 07/03/1996 n. 108 fino alla data della vigenza del D.M. del 25 marzo 2003 dove è indicata per la prima volta la MAGGIORAZIONE MEDIA del 2,1% per tutte le categorie creditizie, il TSU “PARTICOLARE” “per gli INTERESSI MORATORI” è identico a quello degli INTERESSI CORRISPETTIVI e, cioè, è il TSU “LEGALE” determinato dal TEGM della categoria creditizia aumentato della metà.”

Conseguentemente, dato che le ISTRUZIONI USURA della B.I. del 2006 ignorano le SPESE ASSICURATIVE, il richiamo del punto iii) della CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 18-09-2020 N. 19597 fatto dall’ordinanza della Cassazione del 26/11/2021 n. 37058 fa si che “data l’eadem ratio, tale ragionamento (che non ritiene quindi essenziale l’omogeneità delle grandezze da porre al confronto) deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al D.M. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto” e, quindi, il TSU “PARTICOLARE” per le SPESE ASSICURATIVE è il TSU “LEGALE” determinato dal TEGM della categoria creditizia PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO del D.M del maggio 2009 aumentato della metà.”

Ovviamente, questo principio di diritto dell’ordinanza della Cassazione del 26/11/2021 n. 37058 deve essere esteso anche alla categoria creditizia dei MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA ogniqualvolta le ISTRUZIONI USURA della B.I. ignorano le SPESE ASSICURATIVE per la verifica dell’USURARIETÀ del contratto strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO.

Occorre infine ricordare che, per la sentenza della Corte di Cassazione Penale del 23/11/2011 n. 46669, la CONSUMAZIONE del delitto di USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. o nella forma in “CONCRETO” ex art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p. si concretizza sotto il profilo dell’elemento oggettivo ma non dell’elemento soggettivo se la verifica dell’USURARIETÀ del contratto strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei COSTI inerenti alla fase PATOLOGICA dei finanziamenti rateali è effettuata con l’impiego dei leciti ONERI e delle lecite SPESE che NON sono stati espressamente inclusi dalla Banca d’Italia nell’elenco delle varie ISTRUZIONI USURA che si sono succedute nel tempo perché sussiste comunque l’art. 644, comma 4, c.p. che stabilisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle COMMISSIONI, REMUNERAZIONI a qualsiasi titolo e delle SPESE, escluse quelle per IMPOSTE e TASSE, collegate alla erogazione del credito.”

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”