POLIZZE ABBINATE AI FINANZIAMENTI RATEALI: A) LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE NELLA LORO VENDITA

L’obbiettivo di questo articolo è dimostrare che gli intermediari OBBLIGANO i finanziati a sottoscrivere polizze assicurative di vario genere e, quindi, anche se nei contratti di finanziamento rateali spesso si legge che “la polizza è FACOLTATIVA”, la stessa è invece imposta. Conseguentemente, queste polizze assicurative di vario genere artatamente dichiarate “FACOLTATIVE” nei documenti contrattuali, devono essere utilizzate ai fini della verifica del TEG FINANZIAMENTO come si spiega dettagliatamente nell’articolo POLIZZE ABBINATE AI FINANZIAMENTI RATEALI: B) LA LORO RILEVANZA AI FINI DELL’USURARIETÀ DEL CONTRATTO.

Nel marzo 2020 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha emesso quattro provvedimenti con cui sono state irrogate sanzioni per svariati milioni di Euro ad UNICREDIT, ad INTESA SANPAOLO, ad UBI BANCA e a BNL per pratiche commerciali ritenute scorrette.

Tali pratiche sono consistite nell’aver indotto i consumatori a sottoscrivere polizze assicurative di vario genere tra cui, POLIZZE A GARANZIA DEL CREDITO (c.d. PPI – payment protection insurance) e POLIZZE SULLA VITA, come condizione per la concessione di un mutuo o di un finanziamento.

Nel rigettare le tesi difensive delle BANCHE coinvolte, l’ANTITRUST ha espresso i seguenti principi:

  • La commercializzazione delle polizze abbinate avviene in un contesto in cui il cliente risulta particolarmente vulnerabile. Nel caso della commercializzazione delle polizze abbinate occorre considerare che il consumatore, nelle trattative relative alla conclusione di un contratto di mutuo, è parte di un rapporto contrattuale sbilanciato in cui non ha né la certezza della concessione del mutuo né la sicurezza della tempestività, atteso che tale concessione è rimessa ad una delibera pressoché unilaterale della banca.
  • L’effetto lesivo provocato delle pratiche commerciali scorrette può essere anche meramente potenziale. La disciplina in materia infatti prescinde dalla prova del danno, ricomprendendo tra le pratiche commerciali anche i meri illeciti di pericolo. Conseguentemente, l’effettiva incidenza delle pratiche commerciali scorrette sulle scelte dei consumatori non costituisce un elemento idoneo ad elidere o ridurre i profili di scorrettezza.
  • Nella valutazione delle pratiche commerciali scorrete occorre verificare le percentuali di abbinamento. Le percentuali di abbinamento tra le polizze in esame ed i contratti di mutuo e finanziamento sono risultate troppo elevate, con una media nel periodo di riferimento superiore al 75-85%.

Secondo quanto si evince dall’ultimo Consumer Trends Report elaborato dall’EIOPA, anche a livello europeo, nella distribuzione dei contratti di assicurazione abbinati ai finanziamenti si sono riscontrati conflitti di interesse e pratiche commerciali scorrette.

Si legge sul sito dell’AGCM che per “pratica commerciale” si intende qualsiasi azione, omissione, condotta, dichiarazione o comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità diffusa con ogni mezzo (incluso il direct marketing e la confezione dei prodotti) e il marketing, che un professionista pone in essere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura di beni o servizi ai consumatori. La pratica commerciale è scorretta quando, in contrasto con il principio della diligenza professionale, falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta.

In base al Codice del consumo, le pratiche commerciali ingannevoli (articoli 21-23 del Codice del consumo) sono idonee a indurre in errore il consumatore medio, falsandone il processo decisionale. L’induzione in errore può riguardare il prezzo, la disponibilità sul mercato del prodotto, le sue caratteristiche, i rischi connessi al suo impiego.

L’articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. “Decreto Salva Italia”), convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha aggiunto all’art. 21 del Codice del Consumo il comma 3 bis con decorrenza dal 28-12-2011 , secondo cui “è considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario”.

Nel corso degli anni sono state adottate svariate ulteriori misure volte a disciplinare il mercato delle polizze.

1) Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, l’art. 49 del Reg. IVASS 35/2010 (ora sostituto dall’art. 39 del Reg. 41/2018 sulla trasparenza, pubblicità e realizzazione dei prodotti che ha fatto proprie le disposizioni della Direttiva Distribuzione dei Prodotti Assicurativi 97/2016 (c.d. IDD), recepita con il D.lgs. 68/2018) ha previsto la restituzione al debitore/assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L’art. 50 del medesimo regolamento (ora sostituito sempre dall’art. 39 del Reg. 41/2018) ha previsto l’indicazione dei costi nella Nota Informativa (ora Documento Informativo Precontrattuale, c.d. DIP);

2) Il provvedimento IVASS 2946/2011 ha disposto il divieto per gli intermediari di assumere contemporaneamente il ruolo di beneficiario della garanzia assicurativa e quello di intermediario del relativo contratto.

3) con provvedimento del 9 febbraio 2011 la Banca d’Italia ha ribadito l’obbligo per gli operatori finanziari di assicurare al cliente un’informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli la comprensione dei contratti conclusi;

4) l’art. 28 del c.d. “Decreto Crescitalia” 1/2012 ha previsto che se l’offerta di un contratto di assicurazione è connessa o accessoria al mutuo o al credito, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono accettare, senza variare le condizioni offerte, la polizza che il cliente presenti o reperisca sul mercato. Nel caso di sottoscrizione di una polizza proposta dalla banca, dall’istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, all’atto della stipula del finanziamento, il cliente ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente le medesime garanzia;

5) con il Reg. 40/2012, entrato in vigore il 1° luglio 2012, l’IVASS ha definito i contenuti minimi delle polizze di assicurazione sulla vita abbinate ai contratti di mutuo o di credito al consumo, imponendo specifiche regole informative da parte delle imprese di assicurazione, come quella di fornire sul proprio sito internet il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato sulla base di specifici parametri;

6) il Protocollo ABI-ASSOFIN del 30 novembre 2013 sulla correttezza e trasparenza nel collocamento delle polizze assicurative abbinate ai finanziamenti ha cercato di promuovere la diffusione di buone pratiche nell’offerta ai consumatori di tali coperture assicurative;

7) con lettera del 26 agosto 2015 IVASS e Banca d’Italia hanno esaminato le principali criticità relative sia alla produzione che alla distruzione di tale tipo di prodotti;

8) con il documento del 19 novembre 2015 ABI-ANIA-ASSOFIN hanno fornito utili indicazioni per l’applicazione delle misure richieste con la predetta lettera al mercato di IVASS e Banca d’Italia sulle polizze abbinate ai finanziamenti;

09) con la lettera del 3 aprile 2017 IVASS ha raccomandato il rimborso del premio non goduto in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento;

10) con la lettera del 18 dicembre 2018 IVASS ha determinato le modalità di calcolo del premio non goduto in caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento

11) con l’art. 120 quinquies del D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) vigente dal 01/07/2018, il legislatore ha attribuito ad IVASS il potere di applicare le misure cautelari ed interdittive, ivi incluso il potere di vietare la vendita di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB coerentemente con le rispettive competenze

12) Nello studio del 13 febbraio 2019, “La distribuzione assicurativa nel Codice delle Assicurazioni”, IVASS ha sottolineato l’importanza della trasparenza nel collocamento dei prodotti in esame. IVASS ha osservato in particolare che nel segmento delle c.d. perdite pecuniarie, in cui rientrano anche le polizze PPI, si sono riscontrati dati di loss ratio anomali (2-3%, a fronte di un dato medio del 25%) e dati molto elevati di sinistri senza seguito. Secondo IVASS, livelli molto bassi del rapporto sinistri a premi (c.d. loss ratio o claims ratio) nell’arco di un periodo temporale sufficientemente esteso possono indicare criticità nelle modalità di vendita, nelle modalità con cui il contratto è scritto prodotto o nel prodotto stesso (sua utilità per il cliente), soprattutto se associati ad alti indicatori di costo (es. commissioni) e di diniego dei sinistri denunciati (sinistri senza seguito).

13) Con la lettera del 17 marzo 2020 IVASS e Banca d’Italia sono di nuove tornate ad affrontare il tema delle polizze abbinate a contratti di mutuo e finanziamento, raccomandando a compagnie ed istituti di credito l’adozione di procedure di verifica da parte delle funzioni di controllo interno, al fine di individuare e porre rimedio alle seguenti eventuali criticità.

14) Con comunicazione congiunta del 08 giugno 2020, Banca d’Italia e IVASS hanno prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per le verifiche, da parte delle funzioni aziendali di controllo degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi, aventi ad oggetto le politiche di offerta e le modalità di collocamento delle polizze abbinate ai finanziamenti. Queste verifiche sono finalizzate sia ad accertare il livello di conformità delle condotte tenute alle disposizioni applicabili sia l’idoneità dei processi e dei regolamenti interni nonché l’esposizione ai rischi derivanti dal contenzioso con la clientela e dall’azione di altre Autorità competenti. Il termine per tali verifiche era stato originariamente fissato al 30 settembre 2020.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”