Obbligatorietà del Regime Semplice
Nella sentenza del Tribunale di Roma del 08/02/2021 n. 2188, il Giudice Dott. Fausto Basile decreta che il sistema “FRANCESE” della rata costante posticipata è nel REGIME COMPOSTO degli interessi superando “il costante orientamento di questo Tribunale” che afferma che “il piano di ammortamento alla francese non determina di per sé alcun effetto anatocistico connesso all’illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti”.
Il Giudice Dott. Fausto Basile decreta che il sistema “FRANCESE” della rata costante posticipata è nel REGIME COMPOSTO degli interessi dopo aver incaricato un secondo CTU (Professoressa Daniela Saitta) visto che il primo CTU ha incredibilmente sostenuto un falso matematico. Infatti, si legge nella sentenza che “la prima consulenza tecnica d’ufficio aveva concluso affermando che la capitalizzazione utilizzata nel piano di ammortamento alla francese relativo al contratto di finanziamento per cui è causa fosse quella semplice. A fronte delle osservazioni tecniche avanzate da parte attrice alla metodologia utilizzata e alle conclusioni del CTU, è stata disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica d’ufficio che, dopo aver esaminato la documentazione contrattuale e contabile in atti e tenuto compiutamente conto delle osservazioni dei CTP (quello di parte attrice era il Professor Antonio Annibali), ha accertato che il mutuante ha adottato un piano di ammortamento di tipo francese a rata posticipata costante, redatto applicando il regime finanziario della capitalizzazione composta.”
Utilizzo del quantitativo dell’anatocismo truffaldino per la determinazione del Teg Finanziamento ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto
Nella sentenza del Tribunale di Roma del 08/02/2021 n. 2188, il Giudice Dott. Fausto Basile decreta che “alla stregua di una corretta interpretazione della norma di cui all’art. 644, IV co., c.p., secondo la quale “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, ritiene che tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all’erogazione del finanziamento vada incluso anche il costo occulto a carico del mutuatario, insito nell’utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento (alla francese), costo pari al differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall’applicazione del regime di capitalizzazione semplice. … (…) … Pertanto, ritenuta la correttezza sia del metodo utilizzato che dei calcoli elaborati dal CTU (Professoressa Daniela Saitta), va accertata l’usurarietà del tasso di interesse effettivo (TEG) concordato nel contratto di finanziamento in contestazione. Conseguentemente, va dichiarata, ai sensi dell’art. 1815, co. 2, c.c., la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e la gratuità del finanziamento, non essendo dovuto alcun interesse.”
Nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, la sentenza del Tribunale di Roma del 08/02/2021 n. 2188 si aggiunge alla sentenza del Giudice di Pace di Teramo del 16-02-2016 n. 135, alla sentenza del Tribunale di Bari del 14/07/2020 n. 2168 e alla sentenza del Tribunale di Massa del 05/08/2020 n. 384 che hanno sancito il necessario uso della TRUFFA TENTATA ATTUALIZZATA ANATOCISTICA per determinare il TEG del finanziamento.
Truffa Contrattuale, Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto, Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Semplice e erroneità dell’ISC/TAEG
Nella sentenza del Tribunale di Roma del 08/02/2021 n. 2188, il Giudice Dott. Fausto Basile stabilisce che “La gratuità del finanziamento in contestazione a seguito dell’accertamento dell’usurarietà del tasso di interesse pattuito determina l’assorbimento di tutte le altre contestazioni sollevate dagli attori in ordine all’illegittima applicazione di interessi anatocistici, alla violazione dell’art. 117 TUB e alla difformità del TAEG effettivo rispetto a quello dichiarato, sicchè neppure vanno prese in considerazione le altre ipotesi di ricostruzione del piano di ammortamento e del rapporto dare-avere elaborati in via subordinata dal CTU (Professoressa Daniela Saitta), mediante la sostituzione del regime di capitalizzazione a quello di capitalizzazione composta, oppure applicando gli interessi sostitutivi di cui all’art. 125 bis, comma 7 TUB” .
Si segnala che il Giudice Dott. Fausto Basile del Tribunale di Roma ha illustrato la sua sentenza del 08/02/2021 n. 2188 al convegno “Usura Bancaria e Usura Criminale: due facce della stessa medaglia” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma il 06/04/2021. L’intervento del Giudice Dott. Fausto Basile può essere ascoltato alla seguente pagina Facebook dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Complimenti per la pubblicazione della Sentenza in modo così veloce; ciò significa saper porre grande attenzione alle problematiche che le banche continuamente creano alla clientela
Grazie Giorgio, la grande attenzione è una nostra priorità.
complimenti per l’esito vittorioso della vertenza, con la speranza di avere ulteriori pronunce di merito.
Collega Campione