
Criteri di valutazione dell’ISC/TAEG
Nel rinviare all’articolo ERRONEITÀ DELLA PERCENTUALE DELL’ISC/TAEG CONTRATTUALE NEL REGIME COMPOSTO NORMATIVA e all’articolo SANZIONI CIVILI NORMATIVA, per la sentenza del Tribunale di Cagliari del 26/06/2019 n. 1445, Dott. Nicola Caschili, l’erroneità del ISC/TAEG di “un mutuo fondiario” del “2004” è rilevante ex art. 117, comma 4, TUB e, conseguentemente, da punire civilmente con la sanzione ex art. 117, comma 7, TUB “in conformità alla disciplina dettata dall’art. 125 bis per quanto riguarda il TAEG, e dunque corretto applicare al contratto il tasso nominale MINIMO dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.”
Si evidenzia che alla data del “2004“ sussisteva l’art. 124 del TUB vigente dal 01/01/1994 al 18/09/2010 mentre l’art. 125 bis del TUB è entrato in vigore dal 19/09/2010.