OTTAVIANI 1988 LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE E DEL SISTEMA ITALIANO È NEL REGIME COMPOSTO

Il Prof. GIUSEPPE OTTAVIANI nel 1988 argomenta in modo esplicito che l’ammortamento graduale o progressivo del sistema “FRANCESE” e del sistema “ITALIANO” comporta l’anatocismo di tipo genetico del REGIME COMPOSTO nella determinazione della rata e, conseguentemente, il PDA non può essere considerato un SEPARATO CONTEGGIO in INTERESSE SEMPLICE (pagina 105 e 106).

Nel rinviare all’articolo LEVI 1953 CAPITALIZZAZIONE E SUO SIGNIFICATO per un’ulteriore definizione di concetto di ANATOCISMO come sinonimo del concetto di REGIME COMPOSTO, il Prof. GIUSEPPE OTTAVIANI nel 1988 alle pagine 105 e 106 da la seguente precisazione matematica: “Un tizio presti ad un altro una SOMMA D0 con la convenzione che il debitore la restituisca, suddivisa in n quote, di valore rispettivamente C1, C2,,Cn dove C1 + C2 + …+ Cn = D0, scadenti rispettivamente al termine del 1, 2, …,n anno (quote di ammortamento), ed in più versi, al termine di ogni anno, l’interesse sul DEBITO RESIDUO (cioè sulla quota parte della SOMMA C non ancora restituita, in base ad un tasso EFFETTIVO annuo di interesse i. Il prestito considerato si lascia descrivere dal seguente piano d’ammortamento:

È facile controllare che tale contratto equivale all’impiego della SOMMA D0 secondo la legge finanziaria dell’INTERESSE COMPOSTO con tasso EFFETTIVO annuo di interesse i.”

Nell’evidenziare che lo schema d’ammortamento presentato alle pagine 105 e 106 è del tutto GENERALE e, quindi, vale sia per il sistema “FRANCESE” a rate costanti sia per il sistema “ITALIANO” a quote capitali costanti, il Prof. GIUSEPPE OTTAVIANI nel 1988 dimostra che la regola di calcolo data dal prodotto del tasso effettivo annuo (o del tasso periodale effettivo o del tasso periodale NON equivalente perché semplicemente determinato dividendo il TAN per il tipo di periodicità adottato) per il DEBITO RESIDUO non ancora rimborsato soggiace alla seguente relazione tra la SOMMA D0 mutuata e le rate di rimborso:

In altre parole, il Prof. GIUSEPPE OTTAVIANI nel 1988 alle pagine 105 e 106 dimostra che tra le prestazioni del mutuante e le prestazioni del mutuatario sia nel sistema “FRANCESE” a rate costanti sia nel sistema “ITALIANO” a quote capitali costanti vale una condizione di equità finanziaria in REGIME COMPOSTO.

Conseguentemente, il Prof. GIUSEPPE OTTAVIANI nel 1988 SBUGIARDA la balla matematica espressa nelle nostre sentenze “copia e incolla” che affermano che la moltiplicazione del DEBITO RESIDUO non ancora rimborsato del PDA “FRANCESE” o del PDA “ITALIANO” per il tasso effettivo annuo (o per il tasso periodale effettivo o per il tasso periodale NON equivalente perché semplicemente determinato dividendo il TAN per il tipo di periodicità adottato) è una operazione in REGIME SEMPLICE.

Non solo, nel rinviare all’articolo COMMISSIONE A.M.A.S.E.S SULL’ANATOCISMO: LA MISTIFICAZIONE DELLA VERITÀ MATEMATICA UTILIZZANDO LA NORMATIVA, il Prof. GIUSEPPE OTTAVIANI nel 1988 SBUGIARDA la balla matematica della conclusione più rilevante di tutto il rapporto AMASES di pagina 21 che afferma che “se vale la regola di calcolo degli interessi su espressa (formalizzata nella Reg. 1 del rapporto a pagina 17)una sequenza input di quote capitale tutte positive (o almeno non negative) è garanzia di assenza di interessi su interessi in ogni stadio del PAST.

Nel ricordare che nel rapporto AMASES l’acronimo PAST sta per “Piani d’Ammortamento Standardizzati Tradizionali”, si evidenzia che i PAST a rata costante (AMMORTAMENTO FRANCESE) e i PAST con quote di capitale costanti (AMMORTAMENTO ITALIANO) soddisfano la condizione di non negatività delle QUOTE DI CAPITALE (si rinvia all’articolo LA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE).

Conseguentemente, nel rinviare ulteriormente all’articolo VERITÀ MATEMATICHE INCONTROVERTIBILI: L’AMMORTAMENTO ITALIANO È DETERMINATO DAGLI INTERMEDIARI NEL REGIME COMPOSTO, all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO e all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: BANCA IFIS USA IL TASSO PERIODALE EQUIVALENTE DEL REGIME COMPOSTO SIA NEL PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO SIA NELL’AMMORTAMENTO, la conclusione più rilevante di tutto il rapporto AMASES di pagina 21 è palesemente in contraddizione con l’impianto teorico di base della matematica finanziaria così come espresso nei manuali sia del Prof. ALESSANDRO CASANO (Elementi di Algebra, Palermo, 1845) sia del Prof. EUGENIO LEVI (Corso di Matematica Finanziaria, La Goliardica Milano,1953) sia del Prof. GIUSEPPE OTTAVIANI (Lezioni di Matematica Finanziaria, Veschi, Milano, 1988) e, cioè, è palesemente in contraddizione con l’impianto teorico che afferma che se gli interessi che maturano in ogni singolo periodo sono calcolati moltiplicando il tasso effettivo annuo (o il tasso periodale effettivo o il tasso periodale NON equivalente perché semplicemente determinato dividendo il TAN per il tipo di periodicità adottato) per il DEBITO RESIDUO non ancora rimborsato del PDA “FRANCESE” o del PDA “ITALIANO“, questa assunzione implica che è il regime dell’INTERESSE COMPOSTO a regolare il contratto.

Ulteriormente, nell’articolo MORICONI 1994 IL PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE DELLA RATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME COMPOSTO SI DETERMINA PRIORITARIAMENTE CON “A FIGURATO M AL TASSO I” si evidenzia che l’imposizione del vincolo matematico del DEBITO RESIDUO equo nel REGIME COMPOSTO determina prioritariamente nel PDA la sequenza di QUOTE CAPITALE e, quindi, conseguentemente, la sequenza di QUOTE INTERESSE è prioritariamente stabilita dall’equazione RATA meno QUOTA CAPITALE.

È pertanto evidente che, da un punto di vista matematico, nel REGIME COMPOSTO NON sussiste la necessità di effettuare alcuna moltiplicazione fra il precedente DEBITO RESIDUO e il tasso annuo o il tasso equivalente periodale nel caso di rimborsi infrannuali. La moltiplicazione, possibile nel sistema FRANCESE, è una proprietà matematica del REGIME COMPOSTO che, in maniera alternativa, ridistribuisce nel piano di ammortamento degli INTERESSI EFFETTIVI COMPLESSIVI ANATOCISTICI individuati precedentemente nella 1° FASE con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME ESPONENZIALE.

Di conseguenza, questa moltiplicazione NON può trasformare delle singole QUOTE INTERESSE precisate nel REGIME COMPOSTO in singole QUOTE INTERESSE calcolate nel REGIME SEMPLICE.

Non solo, questa moltiplicazione del sistema FRANCESE NON può trasformare algebricamente il piano di ammortamento in un “separato conteggio” nel REGIME SEMPLICE perché, è indubitabile, che la sequenza di singole QUOTE CAPITALE dipende esclusivamente dal PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che ha determinato nella 1° FASE espressamente gli INTERESSI EFFETTIVI COMPLESSIVI ANATOCISTICI. Infatti, l’applicazione nella 1° FASE del processo matematico della formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione iniziale in t_0, evidenzia in maniera lampante che gli INTERESSI EFFETTIVI COMPLESSIVI ANATOCISTICI GENETICI sono dati dalla sommatoria di OGNI DIFFERENZA FRA IL VALORE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA E I SINGOLI VALORI DI CIASCUNA RATA ATTUALIZZATA.

Si allega la slide del Prof. CARLO MARI denominata la MATEMATICA VIOLATApubblicata sul sito della Cassazione del Convegno 31 gennaio 2024 : Mutuo bancario con ammortamento alla francese che analizza compiutamente l’impianto teorico di base della matematica finanziaria così come espresso nei manuali sia del Prof. ALESSANDRO CASANO (Elementi di Algebra, Palermo, 1845) sia del Prof. GIUSEPPE OTTAVIANI (Lezioni di Matematica Finanziaria, Veschi, Milano, 1988) contestando apertamente la conclusione più rilevante di tutto il rapporto AMASES di pagina 21.

Infine, si rinvia agli articoli CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE (TASSO FISSO) e CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA ITALIANO (TASSO VARIABILE): a seguire, l’illustrazione matematica dell’equazione semplificata del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”