
Si legge a pag. 31 nel paragrafo “I,1,6 Capitalizzazione e suo significato” del manuale di Eugenio Levi, Corso di Matematica Finanziaria, La Goliardica Milano, edizione del 1953, che “Le leggi e i regimi di interesse si dicono anche leggi e regimi di capitalizzazione. Originalmente capitalizzazione significa capitalizzazione degli interessi, e cioè trasformazione degli interessi in capitale, e cioè il fatto per cui contrattualmente si stabilisce (nelle operazioni a lunga scadenza) che periodicamente gli interessi si aggiungono al capitale, e da quel punto in poi l’interesse si calcola sul montante (con la formula prestabilita). È questo il concetto elementare di interesse composto (o anatocismo, vedi I,3). In questo senso ci possono essere leggi di interesse senza capitalizzazione e leggi con capitalizzazione. Si è però diffusa l’abitudine di usare il termine capitalizzazione per intendere variazione dell’entità del capitale con il passare del tempo, cioè andamento del montante nel tempo. In questo senso ogni legge di interesse è una legge di capitalizzazione.” Identico concetto è ribadito a pag. 37 del manuale di Eugenio Levi, Corso di Matematica Finanziaria, La Goliardica Milano, edizione del 1956.
Pertanto, anche nel 1953, la dottrina matematica evidenzia che il concetto di capitalizzazione non è strettamente collegato alla trasformazione degli interessi in capitale e, quindi, la legge dell’INTERESSE COMPOSTO genera sempre ANATOCISMO anche quando questo è di tipo GENETICO come nella determinazione della rata costante posticipata tramite la semplice applicazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE.
Si rinvia all’articolo PROF. A. CASANO DEL 1800 per un’ulteriore definizione, datata 1845, di concetto di ANATOCISMO come sinonimo del concetto di REGIME COMPOSTO.
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In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
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In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.