TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 17-11-2025 N. 679

L’art. 821, comma 3, Codice Civile sancisce il Regime Semplice

Obbligatorietà del Regime Semplice

La sentenza del Tribunale di Massa, Gop dott.ssa Vanessa Castagna, del 17/11/2025 n. 679 ha stabilito che “dal combinato disposto di cui agli artt. 1283, 1184, comma 1, primo inciso e 821 comma 3 c.c. è dato evincere che il Legislatore del 1942 ha adottato un modello legale tipico di produzione degli interessi, corrispondente – in chiave matematico-finanziaria – a quello del regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE … (…) … A fronte dell’indubbia sovrapponibilità del disposto del citato art. 821 comma 3 c.c. (che postula la proporzionalità e degli interesse sia rispetto al capitale che alla “durata del diritto”, vale a dire al tempo di impiego di quest’ultimo) e della enunciata formula dell’INTERESSE SEMPLICE in matematica finanziaria … (…) … non convince quindi l’assunto che … (…) … Questa regola rappresenta però un mondo che non esiste più. Il mondo dei contratti finanziari utilizza la convenzione della capitalizzazione … degli interessi” … (…) … Il regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE (O LINEARE), in effetti, si configura come l’unico aderente al principio di diretta proporzionalità degli interessi (rispetto sia al capitale che al tempo di impiego dello stesso) recepito dal precitato art. 821 comma 3 c.c. (“i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”); principio che risulta sotteso anche al disposto del mentovato art. 1284 comma 1, primo inciso, in forza del quale gli interessi vanno computati in base ad un’aliquota percentuale del capitale, in ragione di un determinato arco temporale (l’anno, pertanto indipendentemente dalle singole più brevi scadenze periodiche alle quali, in base alla disciplina pattizia, gli interessi devono essere pagati): è evidente che in tal modo l’ordinamento ha prefigurato un necessario rapporto di proporzionalità degli interessi, rispetto non già al montante via via maturato, bensì, per l’appunto, alla sola obbligazione principale (il capitale finanziato) in rapporto al tempo. Alla luce di un’esegesi logico-letterale, la locuzione “in ragione di” corrisponde a in proporzione a. Tale conclusione trova, peraltro, significativo ed univoco riscontro nella stessa giurisprudenza del Supremo Collegio: nella sentenza del 27.01.1964 n. 191 si è espressamente affermato che “In tema di maturazione degli interessi il periodo normale preso a base per il calcolo di essi è il giorno. A norma dell’art. 821 cod. civ., i frutti civili (tra i quali sono compresi gli interessi dei capitali) si acquistano giorno per giorno. Pertanto, poiché l’art. 1284 cod. civ. stabilisce che il saggio degli interessi legali è il cinque per cento in ragione di anno, ove occorra determinare l’importo degli interessi per un periodo inferiore all’anno, bisogna dividere l’importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l’anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare (cfr. Cass. 27.01.1964, n. 191, conf. Id. n. 987/1978, Cass. SS.UU. n. 3797/1974, in difetto di dissenso di sorta nella giurisprudenza di merito); nella sentenza n. 20600/2011, analogamente, … (…) … In definitiva, il regime di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA si configura illegittimo, per contrasto con il principio di proporzionalità appena richiamato, e non può essere adottato neanche in virtù del concorde consenso contrattuale delle parti, attesa la NATURA IMPERATIVA (e la conseguente INDEROGABILITÀ) di tale principio. Quanto sin qui esposto, del resto, trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia di Strasburgo, che, con la recente sentenza emessa nella causa C-125/2018, ha affermato il dovere del Giudice nazionale di controllare il carattere “chiaro e comprensibile” della clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel contratto di mutuo e che, una volta acclarata la nullità o abusività di tale clausola alla stregua dell’ordinamento dello Stato membro, lo stesso Giudice, al fine di proteggere il consumatore dalle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, ben può sostituire la previsione pattizia invalida con un indice suppletivo stabilito dalla normativa nazionale; soluzione che rimanda, in effetti, al combinato disposto di cui agli artt. 1418, 1346, 1419 comma 2, 1339, 1284 c.c. e 117 nn. 1 e 4 T.U.B.”

Utilizzo del quantitativo dell’anatocismo truffaldino per la determinazione del Teg Finanziamento ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto

La sentenza del Tribunale di Massa, Gop dott.ssa Vanessa Castagna, del 17/11/2025 n. 679 ha stabilito che:

1. SULLA CONFIGURABILITÀ DEL COSTO OCCULTO E DELL’ANATOCISMO.

Il CTU ha accertato che il piano di ammortamento alla FRANCESE utilizzato è sviluppato in regime di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA. L’uso di tale regime, se non specificamente pattuito, crea un onere maggiore per il mutuatariorispetto al regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE. Il CTU ha quantificato questo differenziale interessi (costo occulto) in € 11.353,91. Il Tribunale condivide l’orientamento secondo cui l’impiego della CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA non dichiarata costituisce una forma occulta di capitalizzazione che determina una produzione ricorsiva di un maggior monte interessi. Ciò configura un illegittimo effetto anatocistico in violazione dell’art. 1283 c.c..

2. SULLA VERIFICA DI USURARIETÀ DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE (TEG).

Ai fini della determinazione del tasso usurario, l’art. 644, comma 4, c.p. stabilisce che si debba tener conto di tutte le commissioni, remunerazioni e spese, escluse imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. La verifica deve essere effettuata al momento della stipula del contratto (usura genetica), indipendentemente dal momento del pagamento. Il TSU applicabile è pari al 18,9125%. Il CTU ha effettuato diverse simulazioni di calcolo del TEG:

Calcolo secondo Istruzioni Bankitalia (escluso costo occulto e commissione estinzione anticipata): Il TEG risulta pari a 14,12866%, quindi al di sotto della soglia usura. La Banca convenuta si è limitata a invocare questa unica ipotesi.

Calcolo con inclusione del costo occulto da capitalizzazione composta: Seguendo l’indirizzo giurisprudenziale che considera il maggior onere derivante dall’uso del regime composto come un costo occulto del credito, il CTU ha calcolato il TEG includendo il valore attuale di tale onere (€ 8.262,67). Tale calcolo porta a un TEG pari al 22,03956%. Tale valore è superiore al TSU del 18,9125%. … (…) …

3. SULLA SANZIONE (ART. 1815 C.C.)

Una volta accertato il carattere usurario delle pattuizioni contrattuali, opera la sanzione civile prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c., in base al quale “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Il DIVIETO DI ANATOCISMO in abbinamento all’USURARIETÀ del TEG comporta la conversione del mutuo da oneroso a gratuito (tasso zero). La sanzione colpisce non solo gli interessi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG.

Il CTU, nel ricalcolo a tasso zero, ha accertato che, a fronte dei pagamenti complessivi effettuati dalla mutuataria (€ 55.483,73), sussiste un credito residuo a favore della parte attrice.”

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”