IL BULLET È ANATOCISTICO

Bancari latu sensu, come commentate l’elementare e banale dimostrazione matematica sottostante che mostra “aldilà di ogni ragionevole dubbio” la sussistenza di INTERESSI CORRISPETTIVI anatocistici nel prestito di tipo BULLET dove è impiegato il REGIME COMPOSTO?

Come si può ancora sostenere in convegni e corsi dell’ASSOCTU del Dott. Marcelli che il REGIME COMPOSTO NON è SEMPRE anatocistico?

Come si può NON evidenziare con priorità espositiva che il REGIME COMPOSTO è vietato dall’art. 821, comma 3, c.c. e, di conseguenza, è vietato l’implicito ANATOCISMO di tipo “GENETICO” che caratterizza l’applicazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che determina la rata costante posticipata del sistema FRANCESE?

Come si può affermare che, al MOMENTO DEL CONTRATTO, quando non si è ancora determinato un mancato rimborso, c’è una violazione dell’art. 1283 c.c. per l’utilizzo del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che precisa la rata costante posticipata del sistema FRANCESE?

Si evidenzia che nei testi di MATEMATICA NON esiste un sistema FRANCESE dove la rata costante posticipata è precisata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE e, quindi, se in un contratto c’è scritto FRANCESE, questa norma contrattuale è inequivocabile e determinata perché la previsione pattizia si riferisce alla SOLA ed UNICA modalità di ammortamento del sistema FRANCESE del REGIME COMPOSTO: conseguentemente, l’interprete NON può affermare che vi è indeterminatezza perché la disposizione convenzionale si riferisce a PLURIMI tipi di modi di rimborso.

A seguire, il documento del Dott. Marcelli, che sostiene che il BULLET NON è ANATOCISTICO.

Questo documento del presidente di ASSOCTU è stato utilizzato dal Dott. Enrico Astuni del Tribunale di Torino sia nella sua manipolazione della VERITÀ MATEMATICA (lo schema di pagina 20 è il fulcro delle note del 09 aprile 2020 denominate “Il mal francese” adoperate nell’intervento del magistrato al corso in streaming di ASSOCTU) sia nella sua incongruente interpretazione GIURIDICA dell’art. 821, comma 3, codice civile illustrata nella sentenza del 30/05/2019 n. 2676.

Nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA, all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO, all’articolo BONFERRONI 1937 QUALSIASI PRESTITO GRADUALE PUÒ ESSERE TRASFORMATO IN MANIERA EQUIVALENTE IN UNA SOMMA DI PRESTITI ELEMENTARI, all’articolo VERITÀ MATEMATICHE INCONTROVERTIBILI 3: L’AMMORTAMENTO ITALIANO È DETERMINATO DAGLI INTERMEDIARI NEL REGIME COMPOSTO, di seguito la dimostrazione matematica che il BULLET è ANATOCISTICO del TEAM ROBYN HODE.

Non solo, nell’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO si è dimostrato che nell’ipotesi che il PREAMMORTAMENTO del sistema “FRANCESE” si concluda con il rimborso della SOMMA EROGATA, il PREAMMORTAMENTO del REGIME COMPOSTO si trasforma in un BULLET.

Nel rinviare al testo matematico del Prof. Bonferroni Carlo Emilio“Fondamenti di Matematica attuariale” del 1937 postato nell’articolo BONFERRONI 1937 QUALSIASI PRESTITO GRADUALE PUÒ ESSERE TRASFORMATO IN MANIERA EQUIVALENTE IN UNA SOMMA DI PRESTITI ELEMENTARI), all’articolo rubricato Sull’anatocismo nell’ammortamento francese di Paola Fersini e Gennaro Olivieri pubblicato nella rivista trimestrale “Banche & Banchieri” dell’Associazione Nazionale delle Banche Private (ASSOBANK) n. 2/2015, all’articolo rubricato Brevi note sulla presunta assenza di anatocismo nei prestiti graduali in Regime Composto, con esempi per l’Ammortamento Francese, Italiano e Bullet di Graziano Aretusi pubblicato sul sito Il Caso.it , di seguito la dimostrazione matematica che il PREAMMORTAMENTO del REGIME COMPOSTO si trasforma in un BULLET del TEAM ROBYN HODE.

Utilizzando l’esempio empirico precedente, a seguire una tabella che dimostra ulteriormente che se si calcola il valore finanziario dell’operazione ad ogni pagamento di rata del BULLET confrontandolo con il valore finanziario del MONTANTE del REGIME SEMPLICE, le sole rate di INTERESSI CORRISPETTIVI sono inequivocabilmente nel REGIME ANATOCISTICO perché l’intermediario incassa maggiori INTERESSI CORRISPETTIVI.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”