VERITÀ MATEMATICHE INCONTROVERTIBILI SUL REGIME COMPOSTO

http://Illustrazione degli Elementi di Euclide. Una figura magistrale femminile, probabilmente allegorica, munita di squadra e compasso, insegna la geometria a dei discepoli (1309-1316 circa).

Il Team Robyn Hode evidenzia che non sono accettabili le inesattezze.

Si precisano 2 verità dei testi antichi di matematica:

1) dopo l’applicazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ allo scopo di determinare la rata costante posticipata del sistema FRANCESE del REGIME COMPOSTO, esiste un UNICO piano di ammortamento consequenziale e non vari tipi di tabelle di rimborso;

2) il FINANZIAMENTO TIPO ZERO COUPON (o meglio TIPO MONTANTE) e il BULLET sono operazioni finanziarie NON COMPARABILI fra loro perché il primo restituisce gli INTERESSI e la SOMMA EROGATA alla scadenza e il secondo solo la SOMMA EROGATA alla scadenza perché gli INTERESSI sono pagati periodicamente.

Conseguentemente, NON si possono fare comparazioni fra il FINANZIAMENTO TIPO ZERO COUPON (o meglio TIPO MONTANTE) e il BULLET per dimostrare ARTATAMENTE che nel REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE non c’è anatocismo. Infatti, queste operazioni non hanno niente a che vedere con le rate costanti posticipate del FRANCESE che restituiscono nel durante periodicamente RATE comprensive sia di QUOTE INTERESSE sia di QUOTE CAPITALI.

Ai mistificatori e ai manipolatori delle informazioni facciamo le seguenti domande:

1) perché c’è la necessità di dichiarare il falso matematico che nel sistema FRANCESE la rata costante posticipata è precisata nel REGIME COMPOSTO ma il conseguenziale PIANO DI AMMORTAMENTO è nel REGIME SEMPLICE se non ci fosse una violazione dell’articolo 821, comma 3, c.c.?

2) Non basterebbe dichiarare che il REGIME COMPOSTO connaturato nel sistema FRANCESE è lecito?

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 

PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”