TRIBUNALE DI NOLA, SENTENZA DEL 09-12-2021 EX 281SEXIES CPC

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto

Si legge nella sentenza del 09/12/2021 del Tribunale di Nola, Dott. Andrea Francesco Fabbri, che A prescindere dalle considerazioni in ordine al REGIME FINANZIARIO ADOTTATO (SEMPLICE o COMPOSTO), va posto particolare rilievo in ordine alla discrasia tra il tasso di interesse indicato in contratto e quello derivante dall’applicazione del PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE, che prevedeva la restituzione di n.72 rate, ciascuna ammontante ad euro 237,00. Mentre il riferimento contrattuale (che è informazione comunicata e pubblicizzata al cliente e da questi immediatamente percepibile) individua un tasso di interessi corrispettivi del 12,65%, la successiva informazione, celata e nascosta, rivelata solo dal complesso calcolo che lega il numero di rate al loro importo e le mette in relazione all’ammontare della somma mutuata, svela un tasso di interessi corrispettivi diverso e maggiore (13,43%). La clausola che fa riferimento al PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE, al numero di rate da versare ed al loro importo, cela quindi un tasso di interesse corrispettivo diverso, e più sfavorevole per il cliente, rispetto a quello pubblicizzato all’interno dello stesso contratto (12,65%): si è al cospetto dell’ipotesi disciplinata dall’ART 117 CO 6 TUB (D.Lgs. 385/1993), richiamato dal successivo co. 7, che prevede la rideterminazione del tasso di interesse in base a quello vigente per i buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi antecedenti alla stipula del contratto. Il CTU ha pertanto proceduto a rideterminare l’importo dovuto in base al predetto parametro legale sostitutivo (c.d. sostituzione automatica di clausole), individuando un debito, a favore di parte opposta, di euro 2323,89, a fronte della somma ingiunta di euro 6721,21”.

In primis, utilizzando il SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO del sito con i dati indicati in sentenza e, cioè, la SOMMA EROGATA di euro 11.913,00, il numero delle RATE MENSILI pari a 72 e il TASSO ANNUO CONTRATTUALE (TAN) del 12,65% (la decisione NON delucida il TASSO MENSILE), si può verificare da un punto di vista matematico quale rata costante posticipata si avvicina alla rata contrattuale di euro 237,00. Questa verifica, contrariamente a quanto affermato dal Dott. Andrea Francesco Fabbri, è fondamentale per sapere se l’intermediario ha applicato il REGIME SEMPLICE o il REGIME COMPOSTO perché la legge obbliga l’uso del REGIME SEMPLICE ex art. 821, comma 3, c.c. quando si deve determinare la rata costante posticipata in un finanziamento rateale.

In considerazione che il REGIME SEMPLICE NON è una legge di interesse SCINDIBILE e, quindi, il valore della rata costante posticipata che si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0, cioè al momento della conclusione del contratto, ha un importo più alto di quello specificato con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m, cioè al momento del termine del contratto, entrambe le due modalità matematiche possono essere utilizzate perché sono ambedue rispettose sia dell’art. 821, comma 3, c.c. sia della volontà contrattuale dei Bancari latu sensu di Santander Consumer Bank Spa di NON prevedere la presenza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel patto in conseguenza della loro decisione di utilizzare illecitamente il REGIME COMPOSTO per determinare la rata contrattuale di euro 237,00.

Con la data della sentenza del 09/12/2021 come data di inizio ammortamento, utilizzando il tasso annuo del 12,65% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e PDA LINEARE Bonferroni/Levi, cioè la rata 09A della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si ottiene la rata di euro 223,26.

Con la data della sentenza del 09/12/2021 come data di inizio ammortamento, utilizzando il tasso annuo del 12,65% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e PDA LINEARE Varoli, cioè la rata 12 della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si ottiene la rata di euro 211,78.

Con la data della sentenza del 09/12/2021 come data di inizio ammortamento, utilizzando il tasso annuo del 12,65% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso giornaliero equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Commerciale, cioè la rata 07 della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, oppure con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Commerciale, cioè la rata 07bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si ottiene la rata di euro 232,72.

Con la data della sentenza del 09/12/2021 come data di inizio ammortamento, utilizzando il tasso annuo del 12,65% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Commerciale e, cioè, con la rata 08bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si ottiene la rata di euro 236,95.

È quindi inequivocabile, da un punto di vista matematico, che i Bancari latu sensu di Santander Consumer Bank Spa hanno impiegato illecitamente ex art. 821, comma 3, c.c. il REGIME COMPOSTO per determinare la rata contrattuale di euro 237,00.

Vista la lacuna contrattuale della mancanza dell’aliquota del TASSO MENSILE e in considerazione che la normativa della Banca d’Italia obbliga l’uso del TASSO PERIODALE EQUIVALENTE nel REGIME COMPOSTO degli interessi o l’indicazione del TASSO ANNUO EFFETTIVO (Prototipo Foglio Informativo), sussiste l’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO del tasso corrispettivo ex art. 117, comma 4, TUB. Infatti, utilizzando correttamente le regole matematiche del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA, per determinare la rata contrattuale di euro 237,00 con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Commerciale NON prevista dalla normativa di trasparenza della Banca d’Italia, occorre impiegare il tasso annuo del 13,41919123625%: si tratta di una percentuale simile a quella indicata in sentenza del 13,43%. L’aliquota corretta da un punto di vista matematico del 13,41919123625% è stata determinata con il SOFTWARE DI CALCOLO COMPLETO di proprietà della Robyn Hode Italia.

È evidente che impiegando il tasso annuo del 13,41919123625% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso giornaliero equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Commerciale, cioè la rata 07 della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, oppure con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Commerciale, cioè la rata 07bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si ottiene la rata contrattuale di euro 237,00.

Sanzione sostitutiva del TASSO BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117 TUB da calcolarsi nel REGIME COMPOSTO o nel REGIME SEMPLICE?

In considerazione che nella sentenza del 09/12/2021 del Tribunale di Nola, Dott. Andrea Francesco Fabbri, si legge A prescindere dalle considerazioni in ordine al REGIME FINANZIARIO ADOTTATO (SEMPLICE o COMPOSTO),” il giudice NON si è espresso se la sanzione sostitutiva del TASSO BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117 TUB è stata calcolata dal CTU nel REGIME COMPOSTO o nel REGIME SEMPLICE degli interessi.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”