Criteri di valutazione ai fini usura degli Interessi Moratori
Si legge nelle motivazioni dell’ordinanza della Cassazione del 05/05/2022 n. 14214 che “Tra le numerose questioni che sono sorte e che sorgono nell’ambito delle controversie relative all’applicazione della normativa antiusura, alcuni sicuri punti fermi sono stati fissati dalla recente giurisprudenza di legittimità. … (…) … Chiarissimo, in tal senso, uno dei principi di diritto dettati da Cass. S.U. 18.9.2020, n. 19597: “La disciplina antiusura si applica agli INTERESSI MORATORI, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” e chiarissimi sono i principi della “citata sentenza delle Sezioni unite” che individuano “una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa (e più alta) rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi” e stabiliscono “che l’usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né quindi sull’obbligo di pagamento di questi ultimi.”
Ulteriormente, nelle motivazioni dell’ordinanza della Cassazione del 05/05/2022 n. 14214 si legge che “Ciò che rileva in questa sede è che siffatti principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, nel mentre affermano la sensibilità del TASSO DI MORA alla normativa antiusura, presuppongono una valutazione separata e distinta dei due tassi (corrispettivo e di mora) e sono, quindi, del tutto incompatibili con la tesi secondo cui l’eventuale usura in un contratto di finanziamento dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse – frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora – da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento. Siffatta incompatibilità è coerente con la constatazione che interessi corrispettivi e interessi di mora sono destinati ad essere applicati “ricorrendo presupposti diversi ed antitetici” (Cass. 17.10.2019, n. 26286): gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto; gli altri in caso di (e in conseguenza dell’) inadempimento del contratto.”
Infine, nelle motivazioni dell’ordinanza della Cassazione del 05/05/2022 n. 14214 si legge che “Il “PRINCIPIO DI SOMMATORIA“ di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno – e, si potrebbe dire, il più grezzo – dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento. Pertanto tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass. 17.10.2019, n. 26286, cit.; Cass. 4.11.2021, n. 31615). Viceversa, non risulta che il CRITERIO DELLA SOMMATORIA sia mai stato affermato nella giurisprudenza di legittimità. Certamente non lo ho affermato Cass. 9.1.2013, n. 350 (quantunque venga spesso citata in tal senso), che si limitò a statuire la rilevanza anche del tasso di mora ai fini del controllo del rispetto della normativa antiusura, in un caso in cui – come frequentemente accade – il tasso di mora era contrattualmente fissato mediante uno spread aggiunto al tasso degli interessi corrispettivi. Ed è evidente la differenza che corre tra prendere atto della modalità con cui le parti hanno fissato il tasso di mora (tasso corrispettivo + X%) ed elaborare ab extrinseco un diverso tasso dato dalla somma di tasso di mora e tasso degli interessi corrispettivi.”