CASSAZIONE, SENTENZA DEL 22-06-2016 n. 12965

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 

Criteri di valutazione ai fini usura della clausola di salvaguardia

Si mettono in rilievo i principi di diritto evidenziati nella motivazione della sentenza che prevedono:

a) La nullità delle clausole che comportano l’USURARIETÀ del contratto, nullità che può essere “rilevabile anche di ufficio”;

b) La nullità della c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA che astrattamente riconduce in maniera automatica il valore del TASSO CORRISPETTIVO superiore al TSU al valore dello stesso, nullità sussistente anche nel caso di una clausola che preveda espressamente il diritto all’astratta restituzione del “supero” al finanziato;

c) L’applicabilità dell’art. 1815, comma 2, c.c. a “tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro una remunerazione” e, quindi, pure a tutti i finanziamenti rateali diversi dal mutuo ordinario.

In riferimento alla nullità della c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA, dato che è sancita la sua invalidità quando concerne il TASSO CORRISPETTIVO, cioè il rapporto fisiologico fra le parti, analogamente deve dichiararsi la nullità della stessa ex art. 1344 c.c. quando riguarda il TASSO MORATORIO, cioè il rapporto patologico fra i contraenti.

Infatti, la previsione di un codicillo pattizio che stabilisce l’applicazione in caso di inadempimento di INTERESSI MORATORI e di eventuali ONERI ASSIMILABILI, pur avendo l’intrinseca finalità di forfettaria ed anticipata liquidazione del danno da ritardato adempimento dell’obbligazione pecuniaria, assume di fatto, nell’ottica del creditore, una finalità di corrispettivo della concessione del credito. Non solo, come argomentato nell’articolo CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 18-09-2020 N. 19597, l’esistenza di reali INTERESSI CORRISPETTIVI “mascherati” da INTERESSI MORATORI e da ONERI ASSIMILABILI fa si che la clausola contrattuale che stabilisce espressamente il pagamento della MORA ed eventualmente di tali COSTI si pone concretamente in diretta connessione con l’obbligazione principale di corresponsione degli INTERESSI CORRISPETTIVI e, quindi, vi è un’ulteriore prova dell’obbiettivo di commettere il reato di TRUFFA CONTRATTUALE “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533, comma 1, c.p.p.. Inoltre, il principio di diritto sancito dalla Cassazione è incontestabile nel caso dell’ordinaria verifica dell’USURARIETÀ c.d. “ORIGINARIA” del contratto: infatti, in virtù che l’art. 1815, comma 2, c.c. è una disposizione di rango imperativo, non è ammissibile che alla data della sottoscrizione della convenzione vi sia una specifica clausola che determina in modo diverso dalla legge gli effetti civilistici e penalistici della commissione del reato-fine di USURA.