Valore giurisdizionale delle decisioni dell’ABF
L’ordinanza della Corte Costituzionale del 21/07/2011 n. 218 osserva che nelle decisioni ABF “… (…) … gli indici di riconoscibilità considerati tipici delle funzioni giurisdizionali appaiono del tutto assenti in riferimento alle specifiche attribuzioni che l’organismo in discorso è chiamato a svolgere, alla stregua delle richiamate fonti che ne disciplinano il funzionamento … (…) … i caratteri della giurisdizione si rivelano, del pari, inesistenti anche con riguardo al profilo relativo alla decisione, posto che la stessa non assume, in realtà, alcun valore cogente per nessuna delle parti “in causa”, svolgendo essa solo una funzione destinata ad incidere sulla immagine e sulla reputazione dell’intermediario, in particolare se non ottemperante, secondo connotazioni che possono riecheggiare gli interventi di organi amministrativi in autotutela; … (…) …”
L’ordinanza della Corte Costituzionale del 21/07/2011 n. 218 assume questi principi di diritto sia perchè sussiste l’effetto preclusivo all’ABF di pronunciarsi su un ricorso già sottoposto al giudizio di un’autorità giudiziaria precedente al procedimento o in costanza dello stesso sia perchè sussiste la non vincolatività delle sue decisioni.
Del resto, è la stessa ABF a precisare nel proprio sito internet, nella sezione dedicata alle FAQ, che “Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti e non hanno l’effetto tipico delle sentenze del giudice”: infatti, le stesse non incidono sul rapporto giuridico sottostante la lite che non è pertanto definito, le stesse non sono mai idonee al giudicato e, quindi, possono ben essere superate da altre pronunce, le stesse non costituiscono titolo esecutivo e non possono rappresentare il presupposto per l’esecuzione forzata, le stesse non impediscono alle parti di adire l’Autorità giudiziaria per ottenere giustizia se ritengono di non averla avuta dal Collegio.
In particolare, la natura giuridica dell’ABF esclude che il procedimento attivato possa essere assimilato alla CONCILIAZIONE in quanto la procedura davanti all’ABF termina con un provvedimento decisorio, adottato secondo diritto, e suscettibile di definire l’intera controversia, seppur non vincolante. Al contrario, la CONCILIAZIONE è una procedura finalizzata ad addivenire a una composizione bonaria della lite, anche grazie all’intervento di un terzo mediatore.
Inoltre, la natura giuridica dell’ABF esclude che il procedimento attivato possa essere assimilato all’ARBITRAGGIO in quanto il Collegio non è chiamato a integrare il regolamento contrattuale tra le parti, ma a decidere sulle contrapposte esigenze, ad esito di un procedimento che ricalca un giudizio civile, ancorché in forma molto semplificata.
Infine, la natura giuridica dell’ABF esclude che il procedimento attivato possa essere assimilato all’ARBITRATO non essendo ravvisabile tra le parti alcun accordo assimilabile a un compromesso e tanto meno una volontà devolutiva dell’intermediario, dal momento che l’adesione a tali strumenti di alternative dispute resolution è obbligatoria. Inoltre, a differenza dell’ARBITRATO che può essere attivato da entrambe le parti e che termina con una decisione che può avere conseguenze giuridiche per entrambe, il procedimento davanti all’ABF può essere attivato solo su iniziativa del cliente, che peraltro non è esposto a conseguenze negative, dal momento che l’eventuale condanna può essere solo a carico dell’intermediario.
In sintesi, è escluso che l’ABF dia luogo a un LODO ARBITRALE IRRITUALE e che costituisca un CONTRATTO STIPULATO EX ART. 1372 C.C. avente forza di legge tra le parti.
Conseguentemente, se NON è possibile utilizzare una decisione ABF per l’emissione di un provvedimento per sua natura provvisorio e reso all’esito di una cognizione sommaria come è il decreto ingiuntivo (che viene rilasciato senza contraddittorio tra le parti e sulla base dell’esame di documentazione cui è attribuita una certa presunzione di verità), ANCORA MENO si potrà porre una decisione ABF a fondamento di una sentenza a definizione di un giudizio a cognizione piena.