Il diritto del cliente di ottenere a pagamento copia della documentazione ex art. 119, comma 4, TUB e l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Nel rinviare all’articolo IL DIRITTO DEL CLIENTE DI OTTENERE GRATUITAMENTE NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (MA ANCHE DOPO) IL PIANO DI AMMORTAMENTO COMPLETO DI TUTTI I DATI, all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 30-10-2020 N. 24181, all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 10-11-2020 N. 25158, all’articolo COLLEGIO DI COORDINAMENTO ABF, DECISIONE DEL 22-06-2021 N. 15404, all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 13-09-2021 N. 24641, all’articolo TRIBUNALE DI PISTOIA, SENTENZA DEL 14-09-2021 N. 733, la Corte d’Appello di Firenze nella sentenza del 05/07/2021 n. 1366, in merito alla confutazione della Banca che l’art. 119 T.U.B. non include la consegna di documentazione contrattuale – facendo riferimento esclusivamente alla documentazione inerente singole operazioni – e pone il limite temporale di dieci anni per l’obbligo di conservare i documenti, ha stabilito che “Occorre rilevare che l’obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue al dovere generale di comportamento secondo correttezza imposto peraltro ad entrambi i contraenti, e prima ancora che dall’articolo 119 TUB, dagli artt. 1175 cc e 1375 cc. Tali norme impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da uno specifico obbligo contrattuale, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte: tra i doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento: in questo senso è orientata la Cassazione (sent. n.12093/2001). Il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione e dei contratti bancari gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, o meglio, in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’articolo 1374 cc. Peraltro, è lo stesso testo unico bancario che all’articolo 117 TUB, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare al cliente, il quale ha sempre diritto di riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui questi smarrisca il documento ovvero dichiari di non averlo mai ricevuto o ne faccia richiesta di consegna. In caso di mancata produzione della documentazione la Corte d’Appello di Milano nella sentenza n.1796\2012 ha affermato che in ipotesi di assenza del contratto vi è sempre spazio per l’applicazione dell’articolo 117 TUB e quindi degli interessi sostitutivi previsti nell’ipotesi di inosservanza della forma scritta prescritta da tale disposizione normativa a pena di nullità” (questa parte è richiamata dal TRIBUNALE DI PISTOIA, SENTENZA DEL 14-09-2021 N. 733)
Inoltre la Corte d’Appello di Firenze ha stabilito che “Non poteva inoltre considerarsi corretta la decisione del Tribunale secondo cui l’esercizio ex art. 119 TUB del potere da parte del cliente di chiedere la documentazione mancante possa essere esercitato solo in fase preprocessuale, perché in questo modo si tende a trasformare uno strumento di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo.“