TRIBUNALE DI PISTOIA, SENTENZA DEL 14-09-2021 N. 733

Il diritto del cliente di ottenere a pagamento copia della documentazione ex art. 119, comma 4, TUB e l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Nel rinviare all’articolo IL DIRITTO DEL CLIENTE DI OTTENERE GRATUITAMENTE NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (MA ANCHE DOPO) IL PIANO DI AMMORTAMENTO COMPLETO DI TUTTI I DATI, all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 30-10-2020 N. 24181, all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 10-11-2020 N. 25158, all’articolo CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, SENTENZA DEL 05-07-2021 N. 1366, all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 13-09-2021 N. 24641, all’articolo COLLEGIO DI COORDINAMENTO ABF, DECISIONE DEL 22-06-2021 N. 15404, il Tribunale di Pistoia con la sentenza del 14-09-2021 n. 733, Dott. Nicola Latour, ha dapprima stabilito che “La circostanza che l’istituto di credito abbia ottenuto nei confronti della sig.ra xxxxxx due decreti ingiuntivi, entrambi passati in giudicato, non incide in alcun modo sull’autonomo diritto della stessa di ottenere la documentazione bancaria.

Il Giudice Dott. Nicola Latour, in merito alla confutazione della Banca che “l’art. 119 T.U.B. non include la consegna di documentazione contrattuale – facendo riferimento esclusivamente alla documentazione inerente singole operazioni – e pone il limite temporale di dieci anni per l’obbligo della Banca di conservare i documenti”, ha stabilito dapprima che “Occorre rilevare che l’obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue al dovere generale di comportamento secondo correttezza imposto peraltro ad entrambi i contraenti, e prima ancora che dall’articolo 119 TUB, dagli artt. 1175 cc e 1375 cc. Tali norme impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da uno specifico obbligo contrattuale, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte: tra i doveri di
comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento: in questo senso è orientata la Cassazione (sent. n.12093/2001)
. Il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione e dei contratti bancari gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, o meglio, in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’articolo 1374 cc. Peraltro, è lo stesso testo unico bancario che all’articolo 117 TUB, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare al cliente, il quale ha sempre diritto di riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui questi smarrisca il documento ovvero dichiari di non averlo mai ricevuto o ne faccia richiesta di consegna (cfr. Corte di Appello di Firenze, 5.7.2021, n. 1366). Ne consegue che, invero, il diritto del cliente di ottenere la consegna della documentazione bancaria non si limita certo ai documenti inerenti singole operazioni, ma si estende anche alla documentazione contrattuale costitutiva del rapporto intrapreso
.”

Il Tribunale di Pistoia con la sentenza del 14-09-2021 n. 733 ha poi stabilito che “Quanto, poi, al limite decennale di conservazione, va osservato come, secondo la Corte di Cassazione, la disposizione dell’art. 119 si pone tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza, quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente, riconosce ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. Con tale norma la legge dà vita a una facoltà non soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell’art. 119); e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all’intermediario, per l’appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. Un dovere di protezione che è idoneo a durare pure oltre l’intera durata del rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dalla chiusura dei rapporti interessati (cfr. Cass. n. 6975/2020 che a sua volta richiama, tra le altre, Cass. 11554/2017, Cass. 21472/2017, Cass. 13227/2018, Cass. 31649/2019, Cass. 3875/2019, Cass. 27769/2019, Cass. 14231/2019).”

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”