TRIBUNALE DI MASSA, ORDINANZA DEL COLLEGIO DI SOSPENSIONE PER OPPOSIZIONE DEL 04-06-2021

L’art. 821, comma 3, Codice Civile sancisce il Regime Semplice

Nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA, all’articolo NEI PRESTITI GRADUALI DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA GLI INTERESSI NON SONO ESIGIBILI (PAGATI) PRIMA DELLA LORO MATURAZIONE e all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO, nel reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669 terdecies c.p.c. il Collegio del Tribunale di Massa, presidente relatore Dott. Domenico Provenzanocon l’ordinanza di accoglimento della sospensione della procedura esecutiva del 04/06/2021 stabilisce che “Sul piano matematico-finanziario, costituisce cognizione consolidata nella letteratura scientifica di riferimento che, attraverso un piano di ammortamento di un mutuo a rata costante stilato in REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA, il complessivo monte interessi (compreso nelle rate che si succedono) include, già ab origine (ovvero fin dalla conclusione del contratto), la maggiorazione anatocistica, per l’appunto in ragione del regime finanziario adottato per la predisposizione del piano (regime che risponde a leggi caratterizzate dalla proprietà di scindibilità, che consente di soddisfare l’equivalenza finanziaria ad ogni scadenza periodica dell’obbligo di pagamento delle rate); in altri termini, l’anatocismo sussiste (ed è intrinsecamente contenuto) nella stessa pattuizione (in virtù del richiamo al piano di ammortamento allegato), per quanto non esplicitato (e quindi celato) nel testo contrattuale – il più delle volte privo di menzione di sorta anche del regime finanziario e del criterio di computo degli interessi prescelto – risultando, in definitiva, assorbito nello STESSO VALORE DELLA RATA concordata all’atto della costituzione del vincolo obbligatorio, determinando una produzione esponenziale degli interessi (proporzionale rispetto al capitale, ma in funzione esponenziale rispetto alla durata dell’impiego del capitale), vale a dire implicando, per costruzione, l’effetto anatocistico, in contrasto con il principio di proporzionalità diretta rispetto sia al capitale che al tempo, cui è invece ispirato il REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE, recepito dall’ordinamento codicistico (ex artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.). … (…) … In definitiva, in ogni tipologia di prestito, indipendentemente dal piano di rimborso (alla “FRANCESE”, ovvero a rata costante, all’ “ITALIANA”, ovvero a quota capitale costante, o quale altro si possa ipotizzare), non sarà mai possibile evitare il fenomeno della generazione degli “interessi calcolati su interessi” se il finanziamento è progettato in REGIME COMPOSTO. L’unico modo per precludere tale meccanismo e far sì che gli interessi siano direttamente proporzionali al tempo e al capitale impiegato, è quello di abbandonare il REGIME COMPOSTO in favore del REGIME SEMPLICE (la cui formula è I = C * i * T). Il REGIME SEMPLICE, in effetti, si configura come l’unico aderente al principio di diretta proporzionalità degli interessi (rispetto sia al capitale che al tempo di impiego dello stesso) recepito dall’art. 821 comma 3 c.c. (“i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”); principio che risulta sotteso anche al disposto dell’art. 1284 comma 1, primo inciso c.c., in forza del quale gli interessi vanno computati in base ad un’aliquota percentuale del capitale, in ragione di un determinato arco temporale (l’anno), pertanto indipendentemente dalle singole più brevi scadenze periodiche secondo le quali, in base alla disciplina pattizia, gli interessi debbano essere pagati. È evidente che in tal modo l’ordinamento ha prefigurato un necessario rapporto di proporzionalità degli interessi, rispetto non già al montante via via maturato, bensì, per l’appunto, alla sola obbligazione principale (avente ad oggetto il capitale finanziato) in rapporto al tempo. Alla luce di un’esegesi logico-letterale, in effetti, la locuzione “in ragione di” corrisponde a “in proporzione a”. Tale conclusione trova, peraltro, significativo ed univoco riscontro nella stessa giurisprudenza del Supremo Collegio: nella sentenza del 27.01.1964 n. 191 (l’ordinanza rinvia ad altre sentenze che si possono trovare nella RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE SITO WWW.ROBYNHODEITALIA.IT) … (…) … Quanto appena esposto, peraltro, trova significativo riscontro ermeneutico anche negli stessi lavori preparatori del Codice Civile del 1942 … (…) … In definitiva, quando i frutti civili sono gli interessi dei capitali, la volontà delle parti non può derogare al criterio legale che regola la modalità di calcolo degli interessi, criterio costituito dal REGIME LINEARE DELLA CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE; tale principio deve ritenersi quindi parte integrante della disciplina imperativa in materia.”

Nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937 QUALSIASI PRESTITO GRADUALE PUÒ ESSERE TRASFORMATO IN MANIERA EQUIVALENTE IN UNA SOMMA DI PRESTITI ELEMENTARI e all’articolo MORICONI 1994 IL PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE DELLA RATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME COMPOSTO SI DETERMINA PRIORITARIAMENTE CON “A FIGURATO M AL TASSO I” , il Collegio del Tribunale di Massa, presidente relatore Dott. Domenico Provenzano, con l’ordinanza di accoglimento della sospensione della procedura esecutiva del 04/06/2021 stabilisce che Non corrisponde poi a verità che, secondo quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, nell’ammortamento graduale di un mutuo stilato “alla FRANCESE” (in CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA E CON RATA COSTANTE) “alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo”. Sotto tale profilo, il provvedimento di prime cure si è allineato all’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli interessi di periodo che compongono ciascuna rata verrebbero calcolati  soltanto sorte capitale residua, non essendo quindi affatto determinate capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti con il pagamento delle rate precedenti, bensì, per l’appunto, di volta in volta versati come componenti delle rate di riferimento … (…) … Ciò che soprattutto rileva è che risulta assolutamente scorretto, sotto il profilo algebrico e finanziario, l’assunto secondo cui nei piani di ammortamento “alla FRANCESE” le QUOTE INTERESSI delle varie rate sarebbero calcolate in REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE (in quanto ottenute come prodotto tra il tasso periodale di interesse ed il debito relativo al periodo precedente), ciò che varrebbe ad escludere in radice la possibilità di produzione di interessi anatocistici … (…) … Non può trascurarsi di considerare, in definitiva, l’effettiva consistenza del DEBITO RESIDUO preso in considerazione per il calcolo di ciascuna QUOTA INTERESSE, essendo esso costituito non soltanto dal capitale ripartito, pro quota, nelle rate successive, ma anche da interessi inclusi nelle rate precedenti, per quanto già contabilizzati (ed anche se effettivamente pagati nel corso del rimborso frazionato).”

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale

Nel rinviare all’articolo L’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE DEL SISTEMA “FRANCESE”​, il Collegio del Tribunale di Massa, presidente relatore Dott. Domenico Provenzano, con l’ordinanza di accoglimento della sospensione della procedura esecutiva del 04/06/2021 stabilisce che “va in primo luogo rimarcato che l’omessa menzione del REGIME COMPOSTO ai fini della quantificazione della rata costante e dello sviluppo del piano di ammortamento “alla francese”, nonché del CRITERIO DI COMPUTO DEGLI INTERESSI in rapporto alla sorte capitale di riferimento comporta un’obiettiva incertezza circa il tasso effettivo di interesse applicato ai rapporti … (…) … Sotto tale profilo, non può condividersi l’affermazione del G.E. secondo cui “la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti che può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo” di modo che, una volta fissati l’importo finanziato, il T.A.N., il numero e la periodicità delle rate, la formula matematica elaborabile con tali dati varrebbe ad individuare “quale sia quell’unica rata costante in grado di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti”. Siffatta affermazione sarebbe fondata qualora un ammortamento a rata costante in base ai dati contrattuali appena indicati fosse possibile facendo ricorso ad un UNICO regime finanziario … (…) … Deve infatti escludersi, in tale contesto, che la mera allegazione al contratto del PIANO DI AMMORTAMENTO valga ad integrare la menzione del REGIME applicato e/o del TASSO EFFETTIVO dell’operazione … (…) … l’indicazione del REGIME FINANZIARIO ADOTTATO rappresenta un elemento indispensabile (sia in chiave formale che quale elemento contenutistico), essendo riconducibile all’ambito di “tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” cui fa riferimento l’art. 117 comma 4 T.U.B., ciò che soprattutto rileva nella tematica in questione. In effetti, alla luce della disciplina in tema di trasparenza – ed, ancor prima, dei già citati art. 117 commi 1 e 4 del T.U.B. e art. 1284 c.c. (che disciplinano il contenuto e la forma dei contratti bancari) – pare innegabile che il regime finanziario attraverso il quale viene utilizzato il tasso d’interesse (effettivo) ai fini della predisposizione del piano di ammortamento del mutuo ed il criterio adottato per il calcolo degli interessi costituiscono, per espressa voluntas legis, elementi fondamentali al fine di determinare l’oggetto del contratto, integrando la previsione relativa all’ammontare degli interessi (che, quindi, non esaurisce, di per sé sola, la clausola inerente al costo del finanziamento): non a caso, la forma scritta ad substantiam stabilita dall’art. 117 comma 1 del T.U.B. non può che essere riferita, come dianzi precisato, anche al “tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” (che, ai sensi del già richiamato comma 4 della medesima disposizione, devono essere indicati nel testo contrattuale); locuzione, quest’ultima, che esprime evidentemente il concetto di TASSO EFFETTIVO … (…) … In altri termini, “il PIANO DI AMMORTAMENTO ha valore precettivo nella misura in cui è coerente con le previsioni contenute nel mutuo, rispetto al quale si pone come accordo esecutivo. Laddove il piano aggiunga elementi non previamente esplicitati nel contratto di mutuo, ad esempio riportando la misura con cui le rate sono ripartite in quota interesse e quota capitale, non è comunque conforme al contratto, nel senso che non può sopperire all’obbligo sancito dall’art. 117 comma IV, T.U.B., secondo cui il contratto deve indicare, tra l’altro, le condizioni praticate, ossia il REGIME FINANZIARIO di determinazione degli interessi (Cfr., rispettivamente, Cass. n. 25205/2014 e Cass. n. 17110/2019. Cfr. Trib. Cremona, sentenze n. 177/2019, n. 201/2019, n. 221/2019, n. 227/2019 e n. 287/2019 (G.O.T. N. Corini).”

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto

Nel rinviare all’articolo INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO NEL REGIME COMPOSTO NORMATIVA, il Collegio del Tribunale di Massa, presidente relatore Dott. Domenico Provenzano, con l’ordinanza di accoglimento della sospensione della procedura esecutiva del 04/06/2021 stabilisce che “Ulteriore profilo di rilevanza dell’indeterminatezza del tasso di interesse nei finanziamenti con rimborso graduale ed ammortamento in regime composto (cd. “alla FRANCESE”) è ravvisabile nel fatto che, con il piano di ammortamento stilato in CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA, in virtù della corresponsione anticipata delle rate (generalmente a scadenza infrannuale) rispetto al termine del periodo annuale (in riferimento al quale è stabilito il T.A.N.), il costo effettivo del finanziamento per il mutuatario (espresso dal cd. T.A.E.) non è pari (rectius, non è equivalente) al tasso nominale annuo previsto in contratto (T.A.N.), bensì superiore rispetto a quest’ultimo. Proiettando il tasso mensile su base annuale, usando la formula del tasso equivalente in regime di interesse composto (secondo la formula i= (1+i/t2)^t2-1, dove t2 è il numero di periodi in un anno, ed i il tasso nominale), emerge che in realtà il T.A.E. – vale a dire il costo effettivo annuo del finanziamento – al netto di spese, commissioni ed oneri accessori (la cui incidenza viene considerata nell’ambito del T.A.E.G.) e, giova precisare, comprensivo anche del costo aggiuntivo determinato dall’applicazione del regime di capitalizzazione composta – risulta superiore (non finanziariamente equivalente) al T.A.N. indicato in contrattoSiffatta divergenza tra T.A.N. e T.A.E. dipende dal fatto che, facendo ricorso al regime composto, “sono stati utilizzati tassi periodali non equivalenti al tasso annuale convenuto” ed è quindi “dovuta al costo della capitalizzazione infrannuale (o anatocismo infrannuale). Essa deriva, in definitiva, dalla formula della CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA attraverso la quale vengono determinate le rate (già nel momento genetico della convenzione creditizia); formula che comporta l’incremento del tasso effettivo con il crescere del frazionamento del rimborso del debito; ciò che significa, in buona sostanza, che più sono le rate, più costa il mutuo.”

Sanzione sostitutiva del Tasso Legale tempo per tempo vigente da calcolarsi nel Regime Semplice

Il Collegio del Tribunale di Massa, presidente relatore Dott. Domenico Provenzano, con l’ordinanza di accoglimento della sospensione della procedura esecutiva del 04/06/2021 stabilisce che “Il meccanismo di eterointegrazione normativa della clausola relativa al tasso di interesse nulla per indeterminatezza (anche per l’omessa menzione dei fondamentali elementi indicativi del costo del finanziamento, costituiti, per l’appunto, dal regime finanziario e dal criterio di calcolo degli interessi), ex artt. 1418, 1346, 1419 comma 2 e 1339 c.c, avviene tramite il ricorso all’art. 1284 comma 3 c.c. quale previsione sostitutiva (ovvero attraverso l’applicazione del SAGGIO LEGALE), in ragione del difetto della necessaria forma scritta (implicato, per l’appunto, dalla suddetta indeterminatezza) ai fini della pattuizione del tasso ultralegale. Altro indirizzo giurisprudenziale, invece, a fronte del riscontro della nullità per indeterminatezza del tasso, fa ricorso al tasso sostitutivo previsto ex art. 117 comma 7 T.U.B. (cd. tasso BOT). A questo Collegio che la prima delle due suindicate soluzioni pare invero preferibile: l’art. 117 comma 7 T.U.B., in virtù del suo stesso tenore testuale, si applica “in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate al comma 6” del medesimo articolo; vale a dire, rispettivamente, qualora non risultino affatto contemplati in forma scritta “il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati”, o il tasso e le condizioni de quibus siano stabiliti mediante mero “rinvio agli usi”. Diversamente, nello scenario in esame, la nullità della clausola relativa al tasso di interesse non deriva dalla sua omessa stipulazione in forma scritta o dal richiamo agli usi ai fini della specificazione del tasso, bensì dall’indeterminatezza della relativa previsione pattizia (comunque trasfusa in forma scritta, anche attraverso l’indicazione espressa del T.A.N. e l’allegazione al contratto del piano di ammortamento), in ragione dell’evidenziata divergenza tra T.A.N. contrattuale e T.A.E. (desumibile dallo sviluppo del piano di ammortamento); divergenza implicata, giova ribadire, dall’adozione del regime di capitalizzazione composta. La rielaborazione del conteggio dell’esposizione debitoria inerente ai due rapporti di mutuo per cui è giudizio è stata quindi effettuata dal C.T.U. Dott. Tizio, in conformità al quesito formulato dal Collegio nel precedente incidente cautelare esecutivo, per l’appunto facendo applicazione del SAGGIO LEGALE pro tempore vigente, oltre che in base a piani di ammortamento stilati in REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE.


VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”