
Sussistenza del dolo dei bancari latu sensu nel reato di usura
Si legge nelle motivazioni della sentenza che “solo ai presidenti dei consigli di amministrazione delle banche è stato riconosciuto lo svolgimento di un’attività in uno specifico settore, nel quale gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, poiché i relativi statuti attribuiscono loro poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell’ambito dei più generali poteri di indirizzo dell’impresa, sussistendo in capo ad essi una posizione di garanzia a tutela dei clienti degli istituti bancari quanto al rispetto delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito (in tal senso, circa la conoscenza del tasso di usura praticato dalla banca Cass. sez. 2, sent. n. 46669 del 23/11/2011 – dep. 19/12/2011 – Rv. 252196).
L’imputato, in quanto funzionario di una filiale, obbligato ad intervenire in sede di stipulazione di un contratto bancario, è stato a ragione ritenuto a priori esente da responsabilità, non potendo a costui attribuirsi la consapevole accettazione del rischio di interessi usurari”.