L’AGENZIA DELL’ENTRATE-RISCOSSIONE UTILIZZA NELLE RATEIZZAZIONI L’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE

In primis, da una parte, si ricorda che la CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 03-09-2015 CAUSA C-89-14, a seguito di un rinvio pregiudiziale di un’ordinanza interlocutoria della CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TRIBUTARIA del 11/02/2014 n. 3006, ha confermato che in Italia è obbligatorio il REGIME SEMPLICE perché “… (…) … il diritto italiano ammette il calcolo degli interessi sugli interessi (ANATOCISMO), per qualsiasi obbligazione pecuniaria e quindi anche per i crediti dello Stato, soltanto nei limiti previsti dall’articolo 1283 del codice civile … (…) … ” e, dall’altra, si evidenzia che la CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 11-09-2019 CAUSA 383-18 (CASO LEXITOR), che ha per oggetto un rimborso anticipato del prestito, ha stabilito che negli ONERI ex articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE e ex articolo 125 sexies TUB non possono non essere ricondotti anche gli INTERESSI CORRISPETTIVI ANATOCISTICI pagati, cioè l’importo del DIFFERENZIALE o TRUFFA CONSUMATA desumibile dalla differenza fra gli INTERESSI CORRISPETTIVI calcolati dagli intermediari nell’illecito REGIME COMPOSTO e gli INTERESSI CORRISPETTIVI che avrebbero dovuto essere pagati nel lecito REGIME SEMPLICE (si ricorda che il DEBITO RESIDUO equo sia del REGIME COMPOSTO sia del REGIME SEMPLICE è matematicamente una miscela di QUOTE CAPITALE e di QUOTE INTERESSE come illustrato nell’articolo LA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE del 22 gennaio 2023).

Inoltre, nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020, si ricorda che il combinato disposto che gli interessi, quali frutti civili del capitale dato in “godimento” ex art. 820comma 3c.c.“si acquistano”, e cioè maturano, “giorno per giorno, in ragione della durata del diritto” ex art. 821comma 3c.c.: conseguentemente, la norma imperativa sancisce sia che il principio di proporzionalità deve sussistere sia alla data del contratto e, quindi, deve essere impiegata obbligatoriamente l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 per determinare nella 1° fase algebrica l’importo della rata costante posticipata, sia che il principio di proporzionalità deve sussistere ad ogni pagamento di rata e, quindi, il valore finanziario dell’operazione ad ogni rimborso in caso di contestuale estinzione anticipata del prestito effettiva o potenziale deve essere identico al valore finanziario del MONTANTE del REGIME SEMPLICE di ogni pagamento (si rinvia sia all’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE del 22 novembre 2022 sia all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023).

In conclusione di questa premessa, si evidenzia che quando si determina una rata costante posticipata INFRANNUALE (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale e semestrale) con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO, da un punto di vista matematico occorre precisare il tasso periodale con la formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO

e non con la formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME SEMPLICE

Da un punto di vista giuridico, l’obbligo di usare la formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO è stata sancita dalla Banca d’Italia nel PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO MUTUI in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 con la norma “(5) Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1”.

Si legge sul sito dell’Agenzia dell’Entrate-Riscossione che “Il tasso di interesse per la rateizzazione del pagamento dei debiti di natura erariale è pari al 4,5% annuo (art.21, comma 1, DPR n. 602/1973), per quelli di natura previdenziale e assistenziale è pari al 6% annuo (art. 13, comma 1, D.L. n. 402/1981, convertito dalla L. n. 537/1981, e art. 3, comma 4, D.L. n. 318/1996, convertito dalla L. n. 402/1996).

Ai restanti debiti si applica il tasso previsto dall’art. 21 del DPR n. 602/1973, salvo diversa determinazione dell’ente creditore (art. 26, comma 1-bis, D.Lgs. n. 46/1999). I tassi di interesse diversi da quello previsto dall’art.21 del D.P.R. n.602/1973, comunicati dai singoli enti creditori, sono riportati nell’elenco che segue (alla data di questo articolo del 20 agosto 2022 è denominato “Elenco dei tassi di interesse di rateizzazione comunicati dagli Enti al 25 luglio 2022”).

Art. 21 DPR n. 602/1973 VIGENTE

Si evidenzia che l’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto nell’art. 19 del DPR n. 602/1973 con decorrenza dal 29/04/2012 il comma 1-ter che stabilisce che “Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di RATE COSTANTI, RATE VARIABILI DI IMPORTO CRESCENTE per ciascun anno.”

Art. 19 DPR n. 602/1973 introdotto con decorrenza dal 29/04/2012

A seguire una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di rateizzazione con RATE COSTANTI per un debito inferiore a 120.000: si legge sul sito istituzionale che “Per importi fino a 120 mila euro, puoi ottenere la rateizzazione: a) direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata*; b) compilando il modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso. Sarà necessario dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione. In questo caso, accedi al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con RATE COSTANTI CRESCENTI in base alla preferenza espressa.”

Si tratta di una comunicazione del 17 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di rateizzazione con RATE COSTANTI per un istanza del 10 agosto 2022 relativa ad un debito iscritto a ruolo di euro 30.378,11 che ha oneri di riscossione pari ad euro 911,34 per un importo complessivo rateizzato di euro 31.289,45.

Questa comunicazione del 17 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di rateizzazione con RATE COSTANTI non soddisfa da un punto di vista matematico, empirico e giuridico, lo Statuto dei diritti del Contribuente, previsto dalla legge del 27 luglio 2000, n. 212, che dà attuazione ai principi di democraticità e trasparenza a cui deve essere improntato il rapporto tra Fisco e cittadini. In particolare, come si legge alla pagina del sito dell’Agenzia dell’Entrate La relazione con i cittadini, questa comunicazione del 17 agosto 2022 NON è “chiara e diretta”.

Per cercare di decodificare da un punto di vista matematico, empirico e giuridico la comunicazione del 17 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di rateizzazione con RATE COSTANTI, si aggiunge al “Prospetto del piano di ammortamento” ufficiale sia la colonna della RATA COSTANTE senza gli oneri di riscossione sia la colonna dei DEBITI RESIDUI della RATA COSTANTE senza gli oneri di riscossione. Si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha determinato una RATA COSTANTE senza gli oneri di riscossione di euro 461,75 da rimborsare dal pagamento n° 2 al pagamento n° 72 mentre il pagamento n° 1 senza gli oneri di riscossione é di euro 470,36.

Si legge nella comunicazione del 17 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di rateizzazione con RATE COSTANTI dell’istanza del 10 agosto 2022 relativa ad un debito iscritto a ruolo di euro 30.378,11 che ha oneri di riscossione pari ad euro 911,34 per un importo complessivo rateizzato di euro 31.289,45 che:

a) “Il tasso di interesse applicato per la rateizzazione del pagamento è stabilito dalla legge” e, cioè, “dall’art.21, comma 1, DPR n. 602/1973 per i debiti di natura erariale e dall’art. 13, comma 1, D.L. n. 402/1981, convertito dalla L. n. 537/1981, e art. 3, comma 4, D.L. n. 318/1996, convertito dalla L. n. 402/1996 per quelli di natura previdenziale e assistenziale. Ai restanti debiti si applica il tasso previsto dall’art.21 del D.P.R. n.602/1973, salvo diversa determinazione dell’ente creditore comunicata all’agente della riscossione (art. 26, comma 1-bis, D.lgs. n. 46/1999). I tassi di interesse comunicati dai singoli enti creditori sono riportati nella sezione dedicata alla rateizzazione del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it).” Conseguentemente, nella comunicazione del 17 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di rateizzazione con RATE COSTANTI avrebbe dovuto essere usato necessariamente un solo TASSO FISSO per la determinazione delle stesse senza gli oneri di riscossione e NON una serie di TASSI VARIABILI conseguenti all’esasperazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione della proprietà matematica del solo REGIME COMPOSTO di determinazione delle QUOTE INTERESSE attraverso la moltiplicazione del DEBITO RESIDUO con il TASSO PERIODALE (si rinvia all’articolo IL BULLET È ANATOCISTICO del 24 marzo 2020 e all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021);

b) quanto alla modalità matematica di determinazione delle RATE COSTANTI senza gli oneri di riscossione, si legge che è stato utilizzato “il criterio “alla francese”, che prevede rate di importo costante con quota capitale crescente e quota interessi decrescente.” Conseguentemente, nel rinviare all’articolo I REQUISITI E I CRITERI DI IDONEITÀ DEI BANCARI LATU SENSU PROVANO IL DOLO NEI REATI CONSEGUENTI ALL’IMPIEGO DEL SISTEMA FRANCESE del 26 ottobre 2020 e all’articolo IL SISTEMA FRANCESE DETERMINA IL REATO DI AUTORICICLAGGIO CON LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL’INTERMEDIARIO EX D.LGS 231/2001 del 06 maggio 2020, è certificata l’intenzione dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dotati della diligenza qualificata del BONUS ARGENTARIUS ex art. 1176comma 2c.c., di rateizzare con l’illecita formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO;

c) quanto alla modalità matematica di determinazione delle RATE COSTANTI senza gli oneri di riscossione, NON è specificato il metodo di ponderazione dei periodi rateali. Essendo la comunicazione di rateizzazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione del 17 agosto 2022 e la data del 1° pagamento del 29 agosto 2022 ed essendo il 1° pagamento del 29 agosto 2022 NON di soli INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO, necessariamente è stato impiegato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione il metodo di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO “COMMERCIALE” ;

d) quanto alla modalità matematica di determinazione delle RATE COSTANTI senza gli oneri di riscossione, NON è specificato se le 72 rate MENSILI sono state calcolate con il tasso periodale equivalente oppure con il tasso mensile NON equivalente (si rinvia all’articolo PRINCIPIO DI EQUIVALENZA E PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALI del 25 marzo 2020 e all’articolo INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO NEL REGIME COMPOSTO NORMATIVA del 24 marzo 2020 dove è allegato che il PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO stabilisce che “(5) Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1”).

Ipotizzando che i funzionari dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno rateizzato impiegando la prevista illecita formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO “COMMERCIALE”  e con il tasso mensile NON equivalente, si evidenzia che gli stessi, da una parte, non hanno utilizzato né il TASSO ANNUO FISSO del 6,00% né il TASSO ANNUO FISSO del 4,50% previsto dalle norme citate e, dall’altra, non hanno impiegato un solo TASSO ANNUO FISSO per la determinazione delle RATE COSTANTI senza gli oneri di riscossione.

Ulteriormente, impiegando la prevista illecita formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO “COMMERCIALE” e con il tasso mensile NON equivalente discendente dal 1° TASSO ANNUO del 2,980830600466895% utilizzato dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per determinare la 1° QUOTA INTERESSE di euro 75,46, si evidenzia che i sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione determinano dei valori numerici non precisi matematicamente sia della sequenza delle QUOTE CAPITALE sia della sequenza delle QUOTE INTERESSE. Conseguentemente, il “Prospetto del piano di ammortamento” della comunicazione del 17 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di rateizzazione con RATE COSTANTI determina l’incasso nell’illecito REGIME COMPOSTO di addizionali euro 41,39.

Ovviamente, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione avrebbero dovuto applicare il lecito ex art. 821, comma 3, c.c. REGIME SEMPLICE: se l’avessero fatto, utilizzando sia gli importi delle RATE AGENZIA senza gli oneri di riscossione sia gli importi della RATA COSTANTE precisata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE del sistema LINEARE con impostazione iniziale in t_0 con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” e con il tasso mensile equivalente discendente dal 1° TASSO ANNUO AGENZIA del 2,980830600466895%, la TENTATA TRUFFA EFFETTIVA è pari ad euro 241,89.

In conclusione, si evidenzia che gli oneri di riscossione pari ad euro 911,34 hanno un rilievo percentuale su quanto il debitore paga all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO calcolato con la prevista illecita formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e con il tasso mensile NON equivalente è pari al 3,95204037889% se si impiega le RATE AGENZIA comprensive degli oneri di riscossione.

Il TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO calcolato con la prevista illecita formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e con il tasso mensile equivalente è pari al 4,02441744524% se si impiega le RATE AGENZIA comprensive degli oneri di riscossione.

Il TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO calcolato con la lecita formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE del sistema LINEARE con impostazione iniziale in t_0 con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e con il tasso mensile equivalente è pari al 4,26512399458% se si impiega le RATE AGENZIA comprensive degli oneri di riscossione.

Si evidenzia che l’ente pubblico Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti usa nelle rateizzazioni l’illecita formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e con il tasso periodale equivalente rispettando perlomeno le regole matematiche del REGIME COMPOSTO (si rinvia all’articolo PRINCIPIO DI EQUIVALENZA E PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALI del 25 marzo 2020) e rispettando la normativa di TRASPARENZA della Banca d’Italia (si rinvia all’articolo INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO NEL REGIME COMPOSTO NORMATIVA del 24 marzo 2020 dove è allegato che il PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO stabilisce che “(5) Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1”).

A seguire, una rateizzazione concessa il 31/08/2022 dall’ente pubblico Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti dell’importo di euro 20.282,53 da rimborsare in 72 rate mensili COSTANTI di euro 316,66 scadenti a partire dal 27/09/2022 determinate applicando il tasso annuo del 4,00%.

L’ente pubblico Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti ha usato nelle rateizzazioni l’illecita formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e con il tasso periodale equivalente, cioè il PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME COMPOSTO della scelta 07 o 07bis della SEZIONE A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO di questo sito.

Prospetto della rata ARROTONDATA di euro 316,66.

Prospetto della rata NON ARROTONDATA di euro 316,66344831873818566896167693.

Una domanda sorge spontanea: come mai l’Agenzia delle Entrate-Riscossione utilizza nell’illecito REGIME COMPOSTO il tasso NON equivalente mensile NON rispettando le regole matematiche del REGIME COMPOSTO (si rinvia all’articolo PRINCIPIO DI EQUIVALENZA E PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALI del 25 marzo 2020) e NON rispettando la normativa di TRASPARENZA della Banca d’Italia (si rinvia all’articolo INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO NEL REGIME COMPOSTO NORMATIVA del 24 marzo 2020 dove è allegato che il PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO stabilisce che “(5) Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1”)?

La risposta è molto semplice: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione utilizzando il tasso NON equivalente mensile vuole INCASSARE PIÙ INTERESSI CORRISPETTIVI ILLECITI.

Si evidenzia che alla pagina chi siamo del sito istituzionale si afferma che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è un “è un ENTE PUBBLICO ECONOMICO istituito ai sensi dell’articolo 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, e svolge le funzioni relative alla riscossione sull’intero territorio nazionale. L’Ente è sottoposto all’indirizzo operativo e al controllo dell’AGENZIA DELL’ENTRATE che ne monitora costantemente l’attività.” Si legge, però, che gli ORGANI SOCIALI (il Direttore, che è il Direttore dell’AGENZIA DELL’ENTRATE, il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori dei conti) hanno autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione”.

Si rinvia all’articolo CASSAZIONE CIVILE SEZIONE TRIBUTARIA, ORDINANZA DEL 02-10-2023 N. 27823 del 31 dicembre 2023.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”