
!!!ATTENZIONE!!!
Il Consigliere Relatore Dott. MACAGNO GIAN PAOLO dell’ordinanza della Cassazione Civile Sezione Tributaria del 02/10/2023 n. 27283, già Giudice relatore in CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 21-05-2020 n. 544, ha riproposto la tesi interpretativa dell’art. 821, comma 3, c.c. del foro piemontese alimentata dal Giudice ASTUNI ENRICO (TRIBUNALE DI TORINO, SENTENZA DEL 30-05-2019 N. 2676; TRIBUNALE DI TORINO, SENTENZA DEL 21-09-2020 N. 3225) contraria ai criteri ermeneutici di interpretazione delle norme sanciti dall’art. 12 delle PRELEGGI correttamente applicati dalla CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE 1, SENTENZA DEL 27-01-1964 N. 191, dalla CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE 1, SENTENZA DEL 25-10-1972 N. 3224, dalla CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 23-11-1974 N. 3797, dalla CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TRIBUTARIA, SENTENZA DEL 07-10-2011 N. 20600 e ribaditi anche dalla CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 03-09-2015 CAUSA C-89-14 (si rinvia all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020).
In altre parole, il Consigliere Relatore Dott. MACAGNO GIAN PAOLO dell’ordinanza della Cassazione Civile Sezione Tributaria del 02/10/2023 n. 27283 ha fatto COPIA/INCOLLA delle motivazioni presenti in CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 21-05-2020 n. 544 dove lui era Consigliere Relatore.
NORMATIVA SECONDARIA RICHIAMATA
Nel rinviare all’articolo L’AGENZIA DELL’ENTRATE-RISCOSSIONE UTILIZZA NELLE RATEIZZAZIONI L’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE del 20 agosto 2022, l’ordinanza della Cassazione Civile Sezione Tributaria del 02/10/2023 n. 27283 ha determinato il seguente principio di diritto in merito alla TRASPARENZA delle RATEIZZAZIONI dei DEBITI DI NATURA FISCALE (e NON in merito alla TRASPARENZA dei CONTRATTI DI FINANZIAMENTO RATEALE che hanno una più complessa disciplina giuridica come illustrato, ad esempio, nell’articolo TRIBUNALE DI SALERNO, DECRETO DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CASSAZIONE DEL 19-07-2023 N. 9585 del 31 luglio 2023): “In materia di rateizzazione dei debiti di natura fiscale, l’applicazione del c.d. “METODO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE“, che comporta l’applicazione di rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce, deve ritenersi legittima, non ravvisandosi alcuna violazione del PRINCIPIO DI TRASPARENZA, in quanto tale criterio è predeterminato e manifestato attraverso un atto dell’Ente di portata generale, la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che a sua volta trova un chiaro aggancio normativo nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, comma 1 ter da ritenersi norma generale estensibile, per eadem ratio, a tutte le forme di rateizzazione fiscale quali forme sostanziali di riscossione delle entrate tributarie.“
Si evidenzia che l’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto nell’art. 19 del DPR n. 602/1973 con decorrenza dal 29/04/2012 il comma 1-ter che stabilisce che “Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di RATE COSTANTI, RATE VARIABILI DI IMPORTO CRESCENTE per ciascun anno.” Se pur vero che l’art.19 del DPR n. 602/1973 prevede la possibilità per il contribuente di chiedere un piano di rateazione a rate costanti o, in alternativa, a rate variabili di importo crescente per ciascun anno, tuttavia da nessuna parte del predetto decreto si fa riferimento al regime di interessi da utilizzare per il calcolo delle rate di rimborso, né tantomeno si indica che il metodo di ammortamento dovrà essere del tipo “francese”.
Art. 19 DPR n. 602/1973 introdotto con decorrenza dal 29/04/2012
Solo la Direttiva di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008 indica che il piano di ammortamento dovrà essere predisposto con il metodo “francese” senza specificare, però, il regime finanziario di calcolo delle rate (interesse semplice o composto). Da nessuna parte della Direttiva di Equitalia si specificano le condizioni di calcolo dell’ammortamento relative al regime di interessi, né si offre una definizione del metodo “francese”, che la stessa Equitalia pone tra virgolette, significando l’utilizzo di un “cosiddetto” ammortamento che avrebbe richiesto, quantomeno, una definizione formale.
Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008
In definitiva, né nel DPR n. 602/1973 e né nella Direttiva di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008 richiamata dal Consigliere Relatore Dott. MACAGNO GIAN PAOLO si trovano indicazioni circa il regime di interessi da utilizzare per consentire al contribuente di calcolare il piano di rateazione a rate costanti o, in alternativa, a rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
Si evidenzia che, in materia analoga, in tema di INTERESSI NELLE OPERAZIONI DI ANTICIPO DEL TFR, l’art. 4, comma 6, del DPCM del 22 aprile 2020 n. 51 (“Gli interessi dell’operazione di anticipo TFS/TFR sono calcolati in base al regime di
capitalizzazione semplice“) e l’art. 4, comma 3, del DM del Dipartimento della Funzione Pubblica del 19 agosto 2020 (“Gli interessi dovuti sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice“) prevedono espressamente l’utilizzo della CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE, significando che l’indicazione del regime finanziario risulta un elemento tipizzante l’operazione.
Questo aspetto è particolarmente rilevante e non può essere ignorato essendo noto che, a parità di condizioni, è possibile calcolare il piano di rimborso a rata costante (o anche a rate variabili di importo crescente) sia in REGIME COMPOSTO sia in REGIME SEMPLICE.
art. 4, comma 6, del DPCM del 22 aprile 2020 n. 51
art. 4, comma 3, del DM del Dipartimento della Funzione Pubblica del 19 agosto 2020
Conseguentemente, il principio di diritto richiamato nell’ordinanza della Cassazione Civile Sezione Tributaria del 02/10/2023 n. 27283 è viziato perchè:
a) il Consigliere Relatore Dott. MACAGNO GIAN PAOLO tenta di conferire valore di norma generalealla Direttiva di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, la quale però non offre alcuna definizione formale di ammortamento “francese” né specifica il regime finanziario applicabile.
b) il Consigliere Relatore Dott. MACAGNO GIAN PAOLO si “dimentica” che, in materie analoghe, come in tema di INTERESSI NELLE OPERAZIONI DI ANTICIPO DEL TFR, l’art. 4, comma 6, del DPCM del 22 aprile 2020 n. 51 e l’art. 4, comma 3, del DM del Dipartimento della Funzione Pubblica del 19 agosto 2020 prescrivono espressamente il regime semplice, riconoscendo implicitamente che il regime finanziario è un elemento tipizzante il prezzo.
MANIPOLAZIONE DELLA MATEMATICA E DELLA NORMATIVA PRIMARIA
Nel rinviare all’articolo LEVI 1953 CAPITALIZZAZIONE E SUO SIGNIFICATO del 23 marzo 2020 dove si evidenzia che, anche nel 1953, la dottrina matematica sottolinea che il concetto di capitalizzazione non è strettamente collegato alla trasformazione degli interessi in capitale e, quindi, la legge dell’INTERESSE COMPOSTO genera sempre ANATOCISMO anche quando questo è di tipo GENETICO come nella determinazione della rata costante posticipata tramite la semplice applicazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE, e nel rinviare all’articolo LA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE del 20 gennaio 2023 per comprendere in sintesi perché da un punto di vista matematico NEI PRESTITI GRADUALI DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA GLI INTERESSI NON SONO ESIGIBILI (PAGATI) PRIMA DELLA LORO MATURAZIONE, nell’ordinanza della Cassazione Civile Sezione Tributaria del 02/10/2023 n. 27283 si legge che “2.2. La contestazione avente ad oggetto l’ANATOCISMO è inammissibile per la genericità della censura proposta. Non può infatti ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l’utilizzo del sistema di ammortamento cd. “ALLA FRANCESE”, di un risultato ANATOCISTICO, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l’avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato.
Ad ogni buon conto, è opportuno rilevare che l’art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l’unica fattispecie ivi regolata.
Il metodo “ALLA FRANCESE” comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l’applicazione dell’INTERESSE COMPOSTO non provoca comunque alcun fenomeno ANATOCISTICO nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all’ANATOCISMO ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”
Sono due gli elementi matematici che sono introdotti per sostenere i principi di diritto affermati: il primo riguarda la modalità di calcolo dell’ammortamento “francese” che, secondo il Consigliere Relatore Dott. MACAGNO GIAN PAOLO, si configurerebbe nel calcolare gli interessi sul capitale originario e non anche sugli interessi pregressi; l’altro riguarda il pagamento degli interessi che, sempre secondo il Consigliere Relatore Dott. MACAGNO GIAN PAOLO, eviterebbe la capitalizzazione degli interessi.
In realtà, in merito al primo aspetto, nell’ammortamento “francese” la quota interessi è calcolata sul debito residuo e non sulcapitale residuo, come invece sostiene il Consigliere Relatore Dott. MACAGNO GIAN PAOLO. Si evidenzia che lo schema di ammortamento della dottrina matematica storica, non parla dicapitale residuo ma di debito residuo, così come non parla di quote di capitale ma di quote di ammortamento. Questa è una differenza cruciale, in quanto il debito residuo non rappresenta capitale puro, ma è un montante costituito da capitale e interessi; così come le quote di ammortamento (che dai giudici sono sovente chiamate, impropriamente, quote di capitale) non sono capitale puro ma rappresentano la variazione del debito residuo (di un montante) nel tempo (si rinvia all’articoloLA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE). Ed anzi, è proprio il modo di calcolare le quote interesse che distingue gli ammortamenti in REGIME COMPOSTO (in cui lequote interessesono calcolate applicando il tasso aldebito residuo) da quelli in REGIME SEMPLICE (in cui lequote interessesono calcolate applicando il tasso alcapitale residuo). E questa differenza tra debito residuo è capitale residuo è tanto più rilevante se si pensa al fatto che nei piani di ammortamento presenti nei contratti degli intermediari determinati nel REGIME COMPOSTO non viene riportata la colonna del capitale residuo, bensì la colonna del debito residuo.
In merito al secondo aspetto, per il Consigliere Relatore Dott. MACAGNO GIAN PAOLO la questione del pagamento degli interessi sembrerebbe misteriosamente escludere la possibilità di produrre ulteriori interessi. Nel rinviare all’articolo CASANO 1845 LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE E DEL SISTEMA ITALIANO È NEL REGIME COMPOSTO, fortunatamente già nel 1845 il Prof. Alessandro Casano aveva spiegato a pag 277 che si tratta di unacongettura falsa: “Questo problema dell’annuità è presso noi conosciuto col nome di calcolo a scaletta, che si enuncia col linguaggio d’interesse semplice, MASCHERANDO l’INTERESSE COMPOSTO sotto la condizione dell’obbligo di pagare in fin di ogni unità di tempo gli INTERESSI SEMPLICI del capitale già maturati; imperciocché questa maniera di pagare i frutti all’altra equivale di dover pagare gl’interessi degl’interessi dopo il tempo t”.
Una terza congettura matematica contenuta nell’ordinanza della Cassazione tributaria riguarda le caratteristiche di proporzionalità rispetto al tempo dei due regimi di interesse (SEMPLICE e COMPOSTO) precisate dal Consigliere Relatore Dott. MACAGNO GIAN PAOLO. Nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020, si evidenzia che il combinato disposto che gli interessi, quali frutti civili del capitale dato in “godimento” ex art. 820, comma 3, c.c., “si acquistano”, e cioè maturano, “giorno per giorno, in ragione della durata del diritto” ex art. 821, comma 3, c.c.: conseguentemente, la norma imperativa sancisce sia che il principio di proporzionalità deve sussistere sia alla data del contratto e, quindi, deve essere impiegata obbligatoriamente l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 per determinare nella 1° fase algebrica l’importo della rata costante posticipata, sia che il principio di proporzionalità deve sussistere ad ogni pagamento di rata e, quindi, il valore finanziario dell’operazione ad ogni rimborso in caso di contestuale estinzione anticipata del prestito effettiva o potenziale deve essere identico al valore finanziario del MONTANTE del REGIME SEMPLICE di ogni pagamento (si rinvia sia all’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE del 22 novembre 2022 sia all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023).
Conseguentemente, la norma imperativa dell’art. 821, comma 3, c.c. vale anche per le RATEIZZAZIONI dei DEBITI DI NATURA FISCALE.
Alla luce di quanto appena esposto, di nessun pregio giuridico perché in contrasto con i principi di diritto sanciti dalla CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE 1, SENTENZA DEL 27-01-1964 N. 191, dalla CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE 1, SENTENZA DEL 25-10-1972 N. 3224, dalla CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 23-11-1974 N. 3797, dalla CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TRIBUTARIA, SENTENZA DEL 07-10-2011 N. 20600 e dalla CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 03-09-2015 CAUSA C-89-14, è l’argomentazione dell’ordinanza della Cassazione Civile Sezione Tributaria del 02/10/2023 n. 27283 che stabilisce che “Da ultimo, la censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell’art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessi-frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con PROGRESSIONE GIORNALIERA e non prescrive affatto che tale progressione sia ARITMETICA (INTERESSE SEMPLICE) anziché GEOMETRICA (INTERESSE COMPOSTO). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell’INTERESSE COMPOSTO e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell’INTERESSE SEMPLICE.”
Il TEAM ROBYN HODE ITALIA si rammarica che il Consigliere Relatore Dott. MACAGNO GIAN PAOLO nel suo nuovo ruolo istituzionale continui a non ricercare la verità approfondendo tutto e tutti.
Come scrive il nostro padre costituente Calamandrei in “Elogio di un giudice scritto da un avvocato”, la verità storica è spesso diversa dalla verità processuale.
La gente comune si auspica che l’obiettivo fondamentale del giudice consista nel far emergere la verità storica affinché tra questa e il giudizio finale vi sia una perfetta coincidenza.
Un’unica cosa è certa: la forza della VERITÀ è dirompente, è una valanga che non può essere arrestata.
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In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
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In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
