
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto
Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo
Si legge nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Roma del 22/06/2025 n. 9363, Giudice Mario Coderoni, in merito ad un contratto di LEASING, che “È invece fondata l’eccezione di INDETERMINATEZZA O INDETERMINABILITÀ DEI TASSI DI INTERESSE CONVENZIONALI, e, quindi, la violazione dell’art. 117 TUB e dell’art. 1346 c.c..
L’art. 117 TUB (D.L.vo n. 385 dell’1.09.1993), stabilisce che, a pena di nullità, i contratti siano redatti per iscritto e che, in particolare, debbano contenere l’indicazione del tasso d’interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati (comma 4). La norma non è altro che un’applicazione specifica del generale principio di cui all’art. 1346 c.c. sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto, quale requisito essenziale del contratto, e persegue anche finalità di tutela dei clienti di banche o di intermediari finanziari e creditizi, i quali devono essere in grado di conoscere ex ante il costo economico dell’operazione che vanno a concludere, oltre a non dover soggiacere a comportamenti discrezionali, se non addirittura arbitrari della controparte, che potrebbe unilateralmente quantificare o modificare i costi e gli oneri del contratto, ove questi non siano rigorosamente predeterminati.
Il già citato art. 117 TUB, poi, all’ottavo comma, prevede che «La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli»; in applicazione di tale disposizione – che, richiamando un atto di normazione secondaria ed elevandolo a parametro di validità dei contratti, ne determina la valenza pari a quella di legge – la Banca d’Italia ha emanato, il 25 luglio 2003, le Disposizioni in materia di Trasparenza, nelle quali, tra l’altro, è stabilito che: «per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il TASSO INTERNO DI ATTUALIZZAZIONE per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti» (art. 3 delle citate disposizioni); regola che era quindi già in vigore al momento della stipula del contratto per cui è causa e che è rimasta inalterata, anche a seguito delle successive modifiche ed integrazioni del provvedimento.
La necessità di indicare specificamente il C.D. TASSO LEASING con i parametri suindicati, in luogo dell’ORDINARIO TASSO DI INTERESSE, discende dal fatto che quest’ultimo (corrispondente al TAN, tasso annuo netto) costituisce, solitamente, la sola base di calcolo delle rate, coincidendo con il tasso applicato al capitale da restituire, su base annua, sicché, laddove il pagamento delle rate avvenga con cadenza diversa, il tasso effettivo non corrisponderà mai al TAN e, in particolare, sarà superiore ove la periodicità di versamento delle rate sia inferiore all’anno (solitamente, mensile, proprio come nel caso di specie); vi sono, poi, ulteriori fattori che incidono sulla determinazione del costo effettivo dell’operazione, quali, ad esempio, l’eventuale meccanismo di capitalizzazione degli interessi, la già ricordata indicizzazione, nonché la presenza di ulteriori costi ed oneri.
È quindi evidente che la sola indicazione del TAN nel contratto, non è sufficiente a rendere il tasso ed il costo del leasing determinabili da parte del cliente e viola il disposto dell’art. 117 TUB, a meno che il tasso di leasing effettivo non sia determinabile quanto meno per relationem, nel senso che all’interno del contratto sono indicati tutti i criteri prestabiliti e gli elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing (Cass. sez. 3, n. 28824 del 17/10/2023).
Essendo questi i criteri giuridici di riferimento, nel caso di specie, come risulta dalla lettura del contratto di leasing per cui è causa e come correttamente rilevato dalla CTU, era indicato soltanto il TAN e non anche il tasso effettivo di cui alla citata circolare della Banca d’Italia, non era allegato al contratto originario un piano di ammortamento che contenesse l’indicazione dell’importo delle rate e quale fosse la rispettiva quota di capitale e di interessi. Da ciò discende la violazione dell’art. 117 TUB e dell’art. 1346 c.c., limitatamente alla pattuizione degli interessi (sia corrispettivi, sia di mora, come detto sopra), con la conseguente applicazione degli interessi sostitutivi ex lege, di cui al comma 7 del medesimo art. 117 TUB.”
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
