L’art. 821, comma 3, Codice Civile sancisce il Regime Semplice
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Semplice
In relazione al sistema “FRANCESE” della rata costante posticipata, il Dott. Michele Dentale del Tribunale di Campobasso con la sentenza del 18/03/2022 n. 159 allega espressamente nella motivazione i principi di diritto evidenziati dalla CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO, SENTENZA DEL 05-12-2019 N. 412 e dal Dott. Domenico Provenzano con la decisione del TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 04-02-2020 N. 90. In sintesi, il Dott. Michele Dentale fa suoi i principi di diritto di queste sentenze che decretano sia che L’art. 821, comma 3, Codice Civile sancisce il Regime Semplice sia che tale ammortamento graduale comporta Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in Generale, nel Regime Composto e nel Regime semplice se mancano le corrette indicazioni contrattuali.
Si legge nelle motivazioni che “Il principio enunciato dalla Corte d’Appello di Campobasso, che questo Giudice condivide, ricalca la medesima questione oggi sottoposta a questo Tribunale dove il contratto di finanziamento, oltre ad essere privo di riferimenti sul regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata costante, ha prodotto come risultato l’applicazione di un tasso effettivo non corrispondente a quello convenuto nel contratto, per cui le clausole relative al calcolo degli interessi non appaiono determinate, posto che ad un medesimo TAN possono corrispondere interessi di diversa entità a seconda del regime finanziari adottato (Semplice o Composto). Prescindere dalla natura anatocistica o meno del regime finanziario composto, quello che emerge di tutta evidenza è che il tasso di interesse non presenta i caratteri di determinatezza “affinchè una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, 3 comma, c.c. che è una norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse“ (Cass. n. 12276/10); la norma richiamata richiede che il mutuatario deve essere posto in grado di conoscere il criterio di calcolo del costo del finanziamento sin dalla stipula del contratto e, in particolare, di conoscere i dati necessari: “per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale nè la perizia richiesta per la sua esecuzione“ (Cass. n. 25205/2014). “Non è sufficiente l’indicazione dei valori della rata e delle distinti imputazioni: la norma impone di consentire al debitore di calcolare, al momento di sottoscrivere l’apposita convenzione, l’esatto ammontare del suo debito” (Cass. 2593/2003). Senza l’esatta identificazione del regime finanziario adottato, che consenta di eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto, viene meno il requisito di determinabilità imposto dall’art. 1284 c.c. (cfr. Cass. n. 8028/2018)”.
Il Dott. Michele Dentale del Tribunale di Campobasso con la sentenza del 18/03/2022 n. 159, pur richiedendo al CTU la determinazione di “un piano di ammortamento alla francese alternativo con applicazione del regime semplice“ e la rielaborazione “dell’intero piano di ammortamento, per tutte le rate pagate dai mutuatari, al tasso legale e al tasso ex art. 117, comma 7, TUB“, decreta “la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art. 1284, terzo comma, c.c. e, quindi, l’applicazione del tasso di interesse legale in luogo di quello ultralegale previsto in contratto” senza motivare il perchè non ha scelto il tasso nominale minimo dei BUONI ORDINARI DEL TESORO ANNUALI dell’art. 117, comma 7 del TUB tempo per tempo vigente.
Infatti, l’art. 127 del TUB, comma 4, nella versione in vigore dal 19/09/2010 al 17/12/2010, e comma 2, nelle versioni in vigore dal 18/12/2010 a oggi, stabilisce che “Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice”: per conseguenza, la sussistenza di una nullità c.d. “di protezione” ex Titolo VI del TUB deve obbligare il giudice a decretare la tutela più vantaggiosa per il finanziato se la causa è stata introdotta dopo il 19/09/2010 indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto perchè l’art. 127 del TUB, comma 4 o comma 2 è una norma di natura processuale e non sostanziale. Dato che normalmente da un punto di vista empirico la SANZIONE del tasso nominale minimo dei BUONI ORDINARI DEL TESORO ANNUALI dell’art. 117, comma 7 del TUB è più vantaggiosa rispetto alla SANZIONE del TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284, comma 3, c.c., il giudice scegliendo la SANZIONE CIVILE del TUB non preclude al finanziato la più ampia ed incisiva tutela di natura sanzionatoria.