TRIBUNALE DI TARANTO, SENTENZA DEL 29-03-2022 N. 796

Obbligatorietà del Regime Semplice

Il Dott. Antonio Attanasio con la sentenza del Tribunale di Taranto del 29/03/2022 n. 796 ha dichiarato che il sistema “FRANCESE” della rata costante posticipata è determinato nel REGIME COMPOSTO, ha stabilito che il REGIME COMPOSTO è ANATOCISTICO e, quindi, illecito ex art. 1283 c.c. e ha decretato “la non debenza delle poste anatocistiche” dopo aver fatto ricalcolare l’ammortamento graduale nel REGIME SEMPLICE.

Si evidenzia che nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Taranto del 29/03/2022 n. 796 si legge che “La rielaborazione in CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE può essere duplice e, quindi, può essere fatta sia con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m (il Dott. Antonio Attanasio non precisa, però, con quale modalità ha decretato “la non debenza delle poste anatocistiche”).

In particolare, si legge nelle motivazioni del Tribunale di Taranto del 29/03/2022 n. 796 che “L’analisi affidata al c.t.u. ha appurato che il piano di ammortamento c.d. “ALLA FRANCESE” (non esplicitato né allegato al contratto) è stato calcolato con il regime finanziario della CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA … (…) … In tal caso, l’ANATOCISMO è insito nella formula di “equivalenza finanziaria” propria del calcolo della rata di mutuo … (…) … Il consulente ha opportunamente evidenziato le differenze che passano tra un ammortamento in CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE ed uno in CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA. Rispettando comunque i principi propri del metodo “alla francese” [rata costante; pagamento di una quota capitale e una quota interessi; uguaglianza tra il debito iniziale e la somma delle quote capitali presenti in ogni singola rata; equivalenza (relativa) tra il capitale erogato e la somma dei valori attuali delle rate], il primo ammortamento non produce ANATOCISMO … (…) … E’ emerso, dunque, che il sistema di ammortamento della somma presa a mutuo dall’attore nasconde una pratica illegittima, in quanto infrange il divieto di ANATOCISMO di cui all’art.1283 c.c. (non certo derogato dagli usi bancari che, in materia, non hanno fonte di diritto). Il carattere imperativo della norma conduce al mancato riconoscimento della pattuizione o del comportamento difforme dalla disciplina positiva esistente, ragion per cui il mutuatario non può gravarsi delle poste “anatocistiche” e gli vanno addebitati i soli interessi corrispettivi senza operare alcuna capitalizzazione. Il c.t.u. ha accertato gli interessi illegittimamente capitalizzati e, epurati tali addebiti, ha correttamente ricostruito il piano di ammortamento con il metodo alla francese in capitalizzazione semplice, mantenendo immutati i parametri contrattuali. … (…) … La rielaborazione in CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE può essere duplice.”

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”