CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 28-03-2022 N. 9866

Criteri di valutazione delle polizze assicurative a vantaggio del finanziatore o a vantaggio del finanziato

Nel rinviare all’articolo POLIZZE ABBINATE AI FINANZIAMENTI RATEALI: A) LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE NELLA LORO VENDITA e all’articolo POLIZZE ABBINATE AI FINANZIAMENTI RATEALI: B) LA LORO RILEVANZA AI FINI DELL’USURARIETÀ DEL CONTRATTO, una problematica molto importante che un finanziato deve analizzare quando gli concedono un prestito è quella di verificare che le POLIZZE imposte dal finanziatore perchè pagate dal finanziato, aldilà del fatto che le stesse siano qualificate dall’intermediario come OBBLIGATORIE o FACOLTATIVE, abbiano un contenuto contrattuale che le qualifichi come stipulate nell’interesse del finanziatore anziché nell’interesse del consumatore.

Infatti, secondo l’ordinanza della Cassazione del 28/03/2022 n. 9866, le POLIZZE pagate dal finanziato ma stipulate nell’interesse del finanziatore comportano al verificarsi dell’evento assicurato due conseguenze: 1) il finanziato continua ad avere un debito da rimborsare nonostante abbia pagato la polizza e nonostante l’assicuratore abbia rimborsato completamente il finanziatore; 2) il finanziato NON può richiedere la vessatorietà della clausola che prevede la surroga del credito a vantaggio dell’assicuratore.

Si legge nell’ordinanza della Cassazione del 28/03/2022 n. 9866 che il finanziato “ha stipulato, in data 2 Febbraio 2007, con la società Pitagora SPA, un mutuo per la somma di 23.040,00 Euro, da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione, mediante pagamento mensile. Contestualmente, la società finanziatrice, ossia Pitagora SPA, ha contratto una assicurazione con HDI SPA, per l’eventualità che, a causa della perdita del lavoro, il (finanziato) non fosse più in grado di restituire la somma presa a prestito, con la particolarità che il premio assicurativo è stato posto a carico dello stesso (finanziato). Costui ha perso il lavoro in data 11 novembre 2008, quando rimanevano da rimborsare 5.304,80 Euro, somma che, di conseguenza, la HDI spa ha corrisposto a Pitagora spa, in adempimento della obbligazione di assicurazione assunto nei confronti di quest’ultima. Poiché il contratto di assicurazione prevedeva il diritto di surroga dell’assicuratore nei confronti del mutuatario, la HDI spa ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del (finanziato), per avere da costui il pagamento dei 5.304,80 Euro che, a causa della perdita del lavoro, il (finanziato) non ha potuto rimborsare a Pitagora spa, e che a quest’ultima sono stati per l’appunto corrisposti dall’assicuratore HDI spa.”

Dopo aver descritto il fatto, l’ordinanza della Cassazione del 28/03/2022 n. 9866 premette che “5.- La ratio della decisione impugnata sta nella qualificazione delle pattuizioni contenute, sia nel contratto di mutuo che nel successivo contratto di assicurazione, come a vantaggio del finanziatore anziché del finanziato: la Corte di appello ha ritenuto che l’assicurazione risultante dagli accordi delle parti è stata stipulata nell’interesse del finanziatore, anziché nell’interesse del consumatore, e che di conseguenza è giustificato il diritto di surroga del l’assicuratore nei riguardi del finanziato; surroga che non avrebbe avuto senso solo ove l’assicurazione fosse stata stipulata nell’interesse di quest’ultimo.

Successivamente, l’ordinanza della Cassazione del 28/03/2022 n. 9866 stabilisce che, in merito alla “violazione e falsa applicazione della L. n. 209 del 2005, art. 2 e art. 14 del Regolamento numero 20 del 2009, … (…) … il regolamento, nel distinguere tra assicurazioni che garantiscono il finanziatore ed assicurazioni che garantiscono il finanziato, introduce una classificazione che, a sua volta, ha bisogno di essere applicata nel caso concreto: occorre cioè sempre che le dichiarazioni negoziali vengano interpretate e dunque riferite all’una o all’altra ipotesi classificatoria. La riconduzione del contratto di assicurazione all’uno o all’altro schema (ossia a favore del finanziato o del finanziatore) non è automatica, non discende direttamente dalla astratta distinzione tra i due tipi, ma va verificata nel caso concreto.” Conseguentemente “per stabilire se l’assicurazione sia stata stipulata a favore del finanziatore o a favore del finanziato, occorre riferirsi ai contratti di finanziamento e di assicurazione, e non già solamente al Regolamento di attuazione della legge del 2005: ed è interpretando quei contratti che la Corte d’appello ha ritenuto che l’assicurazione stipulata dalle parti fosse a beneficio del finanziatore anziché del finanziato. Questa interpretazione si dimostra corretta per le ragioni che seguono. 10.4.- Secondo un consolidato orientamento di questa Corte “in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., mentre la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – si risolve nell’applicazione di norme giuridiche, anche straniere, se ne è allegata e provata la riferibilità al contratto ed il relativo contenuto, potendo pertanto formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (da ultimo Cass. 3115/2021Cass. 29111/2017Cass. 12936/2007).”

L’ordinanza della Cassazione del 28/03/2022 n. 9866 decreta, alla luce di quanto premesso, che “in modo corretto, la Corte di appello ha ritenuto che, 10.4.- La qualificazione dell’operazione negoziale in termini di contratto a favore di terzo appare corretta. A favore della tesi per cui l’assicurazione è stata stipulata nell’interesse del finanziatore depongono le clausole contrattuali, sia quelle del contratto di mutuo che quelle delle condizioni contrattuali preliminari a tale contratto, nelle quali è espressamente previsto che, da un lato, è obbligatoria a carico del debitore finanziato la stipula di una assicurazione per il caso di perdita del lavoro, e dunque di impossibilità di pagare il mutuo, e che, per altro verso, l’assicuratore ha diritto di surroga, relativamente a quanto risarcito al creditore nei confronti del mutuatario. A ciò si aggiunge la previsione contrattuale che vincola le parti a stipulare la polizza tra il finanziatore, ossia Pitagora SPA e l’assicuratore, ossia HDI spa: nella proposta di polizza, proveniente formalmente dal C., costui espressamente autorizza Pitagora SPA a stipulare la polizza con pagamento del premio a carico dello stesso (finanziato). Dall’insieme di queste condizioni contrattuali la Corte di appello ha correttamente dedotto che l’assicurazione è stata stipulata nell’interesse del finanziatore, ma soprattutto ha correttamente dedotto che era stato pattuito un diritto di surroga dell’assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest’ultimo: è di tutta evidenza che questo diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa se si riconosce, come ha fatto la Corte d’appello, che esso ha fonte in una assicurazione che è nell’interesse del finanziatore piuttosto che nell’interesse del finanziato: sarebbe priva di causa una surroga ai danni del finanziato qualora l’assicurazione fosse invece nell’interesse di costui, ma così non è. Né incompatibile con questa qualificazione è la circostanza che il premio è stato corrisposto dal ricorrente, ossia dal debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non può nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poiché ben può rispondere all’interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito.”

Quanto alla questione della vessatorietà della clausola di SURROGA, l’ordinanza della Cassazione del 28/03/2022 n. 9866 stabilisce che in merito alla “violazione dell’art. 1341 c.c., nonché della L. n. 206 del 2005, art. 33: il cosiddetto codice del consumo … (…) … Il motivo è infondato. Posto infatti che è corretta la qualificazione del contratto come di una assicurazione a favore del finanziatore, con diritto di surroga nei confronti del debitore, non può accogliersi la censura di violazione dell’art. 1341 c.c.: invero la prospettazione del ricorrente presuppone la tesi contraria a quella correttamente seguita dalla Corte d’appello: la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove l’assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all’azione di surroga. Ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell’assicurazione è il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione.”

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”