
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
Criteri di valutazione ai fini usura della clausola di salvaguardia
Secondo questa sentenza del 2019 la c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA del TASSO MORATORIO è valida.
Si mettono in rilievo i principi di diritto CONTRARI evidenziati nella motivazione della sentenza della Cassazione Civile del 22-06-2016 n. 12965 che prevedono:
a) La nullità delle clausole che comportano l’USURARIETÀ del contratto, nullità che può essere “rilevabile anche di ufficio”;
b) La nullità della c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA che astrattamente riconduce in maniera automatica il valore del TASSO CORRISPETTIVO superiore al TSU al valore dello stesso, nullità sussistente anche nel caso di una clausola che preveda espressamente il diritto all’astratta restituzione del “supero” al finanziato;
c) L’applicabilità dell’art. 1815, comma 2, c.c. a “tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro una remunerazione” e, quindi, pure a tutti i finanziamenti rateali diversi dal mutuo ordinario.
In riferimento alla nullità della c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA, dato che è sancita la sua invalidità quando concerne il TASSO CORRISPETTIVO, cioè il rapporto fisiologico fra le parti, analogamente deve dichiararsi la nullità della stessa ex art. 1344 c.c. quando riguarda il TASSO MORATORIO, cioè il rapporto patologico fra i contraenti.