CASSAZIONE, SENTENZA DEL 13-09-2019 N. 22890

RILEVANZA DEGLI INTERESSI MORATORI AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIUSURA

Secondo questa sentenza della Cassazione Civile del 13-09-2019 n. 22890, se gli INTERESSI MORATORI singolarmente considerati sono USURARI, vi è l’INAPPLICABILITÀ DI FATTO della sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c. agli INTERESSI CORRISPETTIVI.

Vogliamo rilevare, comunque, 2 circostanze:

1) che normalmente gli INTERESSI MORATORI si applicano matematicamente all’ILLECITA rata costante posticipata dell’ammortamento “FRANCESE” o all’ILLECITA rata variabile posticipata dell’ammortamento “ITALIANO”, cioè sull’importo di rate calcolate nel Regime Composto in violazione dell’art. 821, comma 3, c.c., e non si applicano sulle LECITE rate posticipate dell’ammortamento “LINEARE” calcolate nel Regime Semplice degli interessi;

2) che gli ULTERIORI interessi MORATORI truffaldini conteggiati sulla rata costante posticipata dell’ammortamento “FRANCESE” o sulla rata variabile posticipata dell’ammortamento “ITALIANO” calcolate nel Regime Composto, da un punto di vista sostanziale, non sono altro che ulteriori INTERESSI CORRISPETTIVI truffaldini “mascherati” fittiziamente e artatamente come INTERESSI MORATORI. Per far capire empiricamente questa realtà matematica, basta fare un semplicissimo esempio numerico con il TASSO di MORA del 10%, la rata costante posticipata dell’ammortamento “FRANCESE” di euro 1.200,00 e la rata costante posticipata dell’ammortamento “LINEARE” con impostazione iniziale in t_0 di euro 1.000,00: i 2,00 euro di differenza fra i 12,00 euro conteggiati sull’ILLECITA rata del Regime Composto e i 10,00 euro calcolati sulla LECITA rata del Regime Semplice non sono altro che ulteriori INTERESSI CORRISPETTIVI truffaldini “mascherati” fittiziamente e artatamente come INTERESSI MORATORI.

Per conseguenza, la clausola contrattuale che stabilisce il pagamento degli INTERESSI MORATORI si pone in diretta connessione con l’obbligazione principale di corresponsione degli INTERESSI CORRISPETTIVI e, quindi, oltre ad essere un’ulteriore prova dell’obbiettivo di commettere il reato di TRUFFA CONTRATTUALE “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533, comma 1, c.p.p., questa prassi illecita dei Bancari latu sensu deve essere punita con l’applicazione EFFETTIVA della sanzione dell’art. 1815 c.c..

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”