Il Tribunale di Campobasso con la sentenza del 06-11-2020 n. 528 avente per oggetto contratto di MUTUO FONDIARIO sottoscritto il 29-04-1994 “per lire 190.000.000 da restituire in 30 rate semestrali di lire 13.803.293 al tasso di interesse fisso del 12%”, citando nelle motivazioni sia il Tribunale di Massa, sentenza del 04-02-2020 n. 90 sia la Corte d’Appello di Campobasso, sentenza del 05-12-2019 n. 412, ha certificato che il sistema “Francese” della rata costante posticipata è illecito sulle basi di quanto illustrato nell’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA. Nel rinviare alla sentenza del 26/03/2020 n. 158 del medesimo giudice Dott. Michele Dentale, di seguito i principi di diritto enunciati.
L’art. 821, comma 3, Codice Civile sancisce il Regime Semplice
Il Tribunale ha richiamato la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso del 05-12-2019 n. 412 che “in riferimento al piano di ammortamento “alla francese” ha affermato che tale metodo comporta “la restituzione di interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello COMPOSTO e non già quello SEMPLICE (previsto dall’art. 821, comma terzo, c.c.)” stabilendo che “il principio enunciato dalla Corte d’appello di Campobasso, che questo Giudice condivide, ricalca la medesima questione sottoposta a questo Tribunale”.
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Semplice
Nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, il Tribunale ha sancito l’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI evidenziando che “il metodo di ammortamento alla francese ha prodotto, nel caso di specie, un tasso di interesse effettivo diverso da quello nominale indicato nel contratto per cui, al momento della determinazione della rata, non può dirsi che l’istituto bancario ha osservato quanto prescritto dall’art. 1284 c.c., che impone l’esatta indicazione del tasso di interesse, ed ha violato i principi di correttezza e buona fede in virtù dei quali l’istituto, pur indicando il costo del finanziamento corrispondente al TAN riportato nel contratto, di fatto ha applicato un tasso che non coincide affatto con il tasso ex art. 1284 c.c.” e, quindi, “deve, pertanto, affermarsi la nullità della clausola relativa al tasso di interesse … (…) … come prescritto dagli art. 1418 e 1346 c.c.“.
Il Tribunale ha stabilito che alla “declaratoria di nullità segue la sostituzione di diritto della clausola nulla ex art. 1284, terzo comma, c.c. e, quindi, l’applicazione del tasso di interesse LEGALE in luogo di quello ultralegale previsto nel contratto”: si evidenzia che il Dott. Michele Dentale ha errato nel decretare la sanzione civile del TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284 in luogo della sanzione ex art. 117 TUB del TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO perché lex specialis derogat generali.